Partita IVA tecnico luci: ATECO 90.39.09, FPLS e forfettario
Un tecnico luci che lavora per concerti, teatro, produzioni audiovisive ed eventi può aprire Partita IVA e, se rispetta i requisiti, utilizzare il regime forfettario. Il punto delicato non è però solo scegliere il codice ATECO: nel settore dello spettacolo va verificata anche la corretta previdenza, perché per molte attività tecniche direttamente connesse alla realizzazione dello spettacolo il riferimento è il Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo (FPLS, ex ENPALS) e non automaticamente la Gestione Separata INPS.
Qual è il codice ATECO del tecnico luci?
Con la classificazione ATECO 2025 il codice che intercetta l’attività di supporto tecnico alle arti performative è 90.39.09 – Altre attività di supporto alle arti performative e alle rappresentazioni artistiche n.c.a.. La documentazione ISTAT include nell’area del supporto alle rappresentazioni anche attività tecniche legate a luci, palco e realizzazione degli eventi artistici.
La classificazione vigente e le tavole di raccordo aggiornate possono essere controllate nella documentazione ATECO ufficiale ISTAT. Questo è importante perché in rete si trovano ancora guide che riportano vecchi codici della classificazione precedente.
Tecnico luci e coefficiente di redditività nel forfettario
Per le attività riconducibili al gruppo 90 il coefficiente di redditività utilizzato nel regime forfettario è normalmente pari al 67%. Significa che, ai fini dell’imposta sostitutiva, il reddito viene determinato applicando il 67% ai compensi percepiti, prima della deduzione degli eventuali contributi previdenziali obbligatori deducibili.
Il 67% non rappresenta né una tassa né un costo effettivo: è il coefficiente fiscale con cui il forfettario determina il reddito imponibile. Su quel reddito si applica poi l’imposta sostitutiva del 15% oppure del 5% per le nuove attività che rispettano tutte le condizioni previste dalla legge.
INPS: FPLS o Gestione Separata per un operatore luci?
Qui la vecchia risposta presente in questa pagina richiedeva una correzione importante. Non è corretto attribuire automaticamente il tecnico luci alla Gestione Separata INPS. Il D.M. 15 marzo 2005, che aggiorna le categorie assicurate obbligatoriamente nel settore dello spettacolo, comprende diverse figure tecniche direttamente collegate alla produzione e alla realizzazione dello spettacolo.
Il decreto può essere consultato sul sito del Ministero del Lavoro. L’INPS conferma inoltre che il FPLS riguarda lavoratori dello spettacolo e comprende anche lavoratori autonomi nelle categorie previste dalla normativa. Per il quadro contributivo puoi vedere anche la nostra guida sui contributi ex ENPALS e FPLS.
Quando il FPLS è il riferimento corretto?
Il FPLS va verificato soprattutto quando il tecnico luci presta la propria attività direttamente per la produzione e la realizzazione dello spettacolo: concerti, teatro, set, produzioni audiovisive, spettacoli dal vivo e attività tecniche assimilabili previste dalle categorie dello spettacolo.
Se invece l’attività svolta è diversa – per esempio installazione impiantistica stabile, noleggio organizzato di attrezzature, commercio o un’attività tecnica non riconducibile alle categorie dello spettacolo – il corretto inquadramento può cambiare. Per questo ATECO e previdenza non devono essere decisi separatamente dalla prestazione reale.
Serve la Camera di Commercio?
Non esiste una risposta unica basata solo sulla parola “tecnico luci”. Se la prestazione consiste nel lavoro professionale personale del tecnico, senza organizzazione imprenditoriale ulteriore, l’inquadramento può essere quello del lavoratore autonomo. Se invece l’attività comprende un service luci, noleggio strutturato di attrezzature, personale, vendita o organizzazione d’impresa, possono entrare in gioco Registro Imprese, Camera di Commercio e un diverso inquadramento previdenziale.
Aliquota del 5%: quando può usarla un tecnico luci?
L’imposta sostitutiva al 5% può essere applicata per i primi cinque periodi d’imposta quando l’attività possiede i requisiti previsti per una nuova attività. Non basta quindi aprire una nuova Partita IVA. Va verificato, tra l’altro, che l’attività non costituisca una mera prosecuzione di un precedente lavoro dipendente o autonomo, salvo le eccezioni previste dalla norma.
Questo controllo è particolarmente importante per chi esce da una cooperativa o da un precedente rapporto nel settore e continua a svolgere sostanzialmente lo stesso lavoro. Per approfondire puoi consultare la guida sull’imposta sostitutiva al 5% o 15%.
Esempio: tecnico luci freelance per concerti
Un tecnico lavora personalmente per diversi service e produzioni, occupandosi di montaggio, cablaggio, programmazione e gestione delle luci durante concerti. In questo caso il codice 90.39.09 è coerente con l’attività di supporto alle arti performative. Sul piano previdenziale va verificato il FPLS perché la prestazione tecnica è direttamente collegata alla realizzazione dello spettacolo. Solo dopo questa verifica ha senso calcolare correttamente contributi, reddito forfettario e imposta sostitutiva.
Checklist prima di aprire la Partita IVA
- descrivi con precisione cosa fai: montaggio, programmazione, conduzione luci, service o noleggio;
- verifica il codice ATECO 90.39.09 sulla classificazione ISTAT vigente;
- controlla se la prestazione rientra nelle categorie obbligatoriamente assicurate al FPLS;
- non scegliere automaticamente la Gestione Separata solo perché non hai un albo;
- verifica se l’attività è professionale personale o organizzata come impresa;
- controlla i requisiti del regime forfettario e dell’eventuale aliquota al 5%;
- se lavori per produzioni o committenti dello spettacolo, chiarisci prima anche gli adempimenti previdenziali e l’eventuale agibilità.
Domande frequenti
Per l’attività di supporto tecnico alle arti performative il codice da verificare è 90.39.09, secondo la classificazione ATECO 2025 vigente.
No. Se l’attività tecnica rientra tra quelle direttamente connesse alla produzione e realizzazione dello spettacolo, va verificata l’iscrizione al FPLS, ex ENPALS.
Per l’attività riconducibile al codice 90.39.09 il coefficiente forfettario è normalmente il 67%.
Sì, se ricorrono tutte le condizioni previste per una nuova attività. L’apertura di una nuova Partita IVA, da sola, non è sufficiente.
Raccontaci la tua situazione. Ti aiutiamo a capire come procedere e quale soluzione è più adatta alla tua attività.