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Regime Forfettario

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Partita IVA frigorista 2026: ATECO 43.22.07, F-Gas, INPS e forfettario

Aprire una Partita IVA da frigorista nel 2026 richiede di distinguere bene il tipo di attività svolta. Il tecnico che installa, ripara e mantiene impianti di climatizzazione, pompe di calore e sistemi a servizio degli edifici utilizza normalmente ATECO 43.22.07. Chi invece lavora soprattutto su impianti di refrigerazione industriale o commerciale può dover utilizzare ATECO 33.12.40.

La differenza non è solo formale: cambia anche il coefficiente di redditività nel regime forfettario, pari all’86% per 43.22.07 e al 67% per 33.12.40. Inoltre il frigorista che interviene su impianti contenenti gas fluorurati o refrigeranti soggetti alla disciplina europea deve coordinare gli obblighi fiscali con DM 37/2008, certificazione F-Gas della persona e dell’impresa, Registro telematico nazionale e Banca Dati F-Gas.

Frigorista 2026: quadro rapido

  • ATECO 43.22.07: installazione, riparazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento dell’aria negli edifici.
  • Coefficiente 43.22.07: 86%.
  • ATECO 33.12.40: riparazione e manutenzione di impianti di refrigerazione industriale e depurazione dell’aria.
  • Coefficiente 33.12.40: 67%.
  • DM 37/2008: gli impianti di climatizzazione, condizionamento e refrigerazione rientrano nella lettera C.
  • F-Gas: per le attività soggette servono iscrizione e certificazione secondo la disciplina vigente.
  • INPS: normalmente Gestione Artigiani quando il titolare svolge personalmente il lavoro tecnico.
  • Registro Imprese: l’attività è normalmente esercitata come impresa e richiede gli adempimenti camerali previsti.

Codice ATECO frigorista: quando usare 43.22.07

Per il frigorista che lavora su impianti a servizio degli edifici il codice di riferimento è 43.22.07 – Installazione di impianti di riscaldamento e di condizionamento dell’aria. ATECO 2025 comprende installazione, riparazione e manutenzione di sistemi di riscaldamento, pompe di calore, caldaie, torri di raffreddamento, ventilazione e condizionamento.

È il codice più coerente per chi opera soprattutto su climatizzatori split e multisplit, pompe di calore, gruppi frigo a servizio degli edifici, impianti VRF/VRV, ventilazione e sistemi HVAC civili o terziari.

Frigorista industriale: quando usare 33.12.40

ATECO 2025 prevede un codice specifico per la riparazione e manutenzione di impianti di refrigerazione industriale e di depurazione dell’aria: 33.12.40. È rilevante per celle frigorifere, banchi frigo professionali, impianti di refrigerazione commerciale e industriale e apparecchiature non riconducibili al normale impianto di climatizzazione dell’edificio.

Se il frigorista svolge stabilmente entrambe le attività può essere necessario indicare un codice principale e uno secondario. La scelta deve seguire il lavoro effettivo e prevalente, perché i due codici hanno anche coefficienti forfettari diversi.

43.22.07 e 33.12.40: perché non sono intercambiabili

La classe 43.22 riguarda impianti installati a servizio degli edifici; la classe 33.12 riguarda invece manutenzione e riparazione di macchinari e attrezzature industriali e commerciali. Un tecnico che ripara celle frigorifere industriali non dovrebbe usare automaticamente lo stesso codice di chi installa climatizzatori in abitazioni e uffici.

DM 37/2008: abilitazione lettera C

Il DM 37/2008 classifica alla lettera C gli impianti di riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese ventilazione, aerazione, evacuazione delle condense e, quando presenti, opere collegate ai prodotti della combustione.

Per installare, trasformare, ampliare o svolgere gli interventi soggetti al decreto, l’impresa deve possedere i requisiti tecnico-professionali previsti e nominare un responsabile tecnico abilitato per la lettera C. Il requisito può essere posseduto dal titolare oppure da altro soggetto stabilmente inserito nell’impresa secondo le regole camerali.

Il frigorista che opera anche su impianti idrici o gas deve verificare se servono ulteriori lettere del DM 37/2008. Non è corretto presumere che l’abilitazione C copra automaticamente ogni attività termo-idraulica.

Dichiarazione di conformità dopo l’installazione

Per gli interventi rientranti nel DM 37/2008, l’impresa installatrice abilitata deve gestire anche la dichiarazione di conformità dell’impianto alla regola dell’arte nei casi previsti. Per un frigorista che installa o modifica impianti di climatizzazione questo documento non è un dettaglio amministrativo: attesta che l’opera è stata eseguita dall’impresa abilitata, nel rispetto del progetto quando necessario, delle norme tecniche applicabili e delle indicazioni dei produttori.

La dichiarazione di conformità DM 37/2008 non sostituisce gli adempimenti F-Gas e viceversa. Le due discipline hanno finalità diverse e possono applicarsi contemporaneamente allo stesso intervento.

Patentino F-Gas: quando serve al frigorista

Per molte attività su apparecchiature di refrigerazione, condizionamento e pompe di calore contenenti gas fluorurati o sostanze rientranti nel sistema europeo di certificazione, il tecnico deve possedere una certificazione personale idonea alle operazioni svolte. In Italia l’iscrizione avviene tramite il Registro telematico nazionale F-Gas.

Il nuovo quadro europeo è oggi fondato sul Regolamento (UE) 2024/573 e sul Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2215, che ha aggiornato i requisiti minimi per la certificazione e ha esteso l’attenzione anche alle alternative ai gas fluorurati, compresi refrigeranti naturali quando rientrano nelle attività disciplinate.

Certificazione F-Gas dell’impresa: non basta il patentino personale

Uno degli errori più frequenti è pensare che basti il patentino del singolo tecnico. Per le attività per cui la normativa richiede la certificazione dell’impresa, persona fisica e impresa sono due livelli distinti: il tecnico deve essere certificato e l’impresa deve essere iscritta e certificata per le attività che svolge.

La Scrivania telematica F-Gas conferma che persone fisiche e imprese soggette agli obblighi del DPR 146/2018 devono iscriversi nelle relative sezioni del Registro nazionale. L’impresa deve inoltre disporre di personale certificato e strumenti adeguati rispetto al volume e alla tipologia delle attività dichiarate.

Iscrizione non significa certificazione

L’iscrizione al Registro F-Gas è un adempimento amministrativo; la certificazione attesta invece il possesso dei requisiti professionali e organizzativi richiesti. Per lavorare regolarmente occorre verificare entrambi gli obblighi in relazione all’attività concreta.

Vendita e installazione di climatizzatori precaricati

Il Regolamento (UE) 2024/573 stabilisce che le apparecchiature non ermeticamente sigillate caricate con determinati gas fluorurati possono essere vendute all’utilizzatore finale soltanto se viene dimostrato che l’installazione sarà effettuata da un’impresa certificata. Questo punto è particolarmente rilevante per split e altri climatizzatori precaricati.

La vendita del prodotto e l’installazione tecnica sono quindi piani distinti: chi commercializza l’apparecchiatura deve rispettare le regole previste per la vendita, mentre l’intervento sul circuito frigorifero deve essere affidato al soggetto certificato quando richiesto. Per il frigorista che vende anche climatizzatori è opportuno verificare inoltre se la componente commerciale richiede un codice ATECO secondario e un diverso inquadramento dell’attività prevalente.

Banca Dati F-Gas e comunicazione degli interventi

Il DPR 146/2018 ha istituito la Banca Dati F-Gas. Le imprese certificate che effettuano installazione, controllo delle perdite, manutenzione, riparazione o smantellamento delle apparecchiature soggette devono gestire le comunicazioni previste attraverso il sistema telematico.

Per un frigorista autonomo questo significa che la parte amministrativa non si esaurisce con fattura e Registro Imprese: gli interventi soggetti alla disciplina F-Gas devono essere tracciati secondo le regole vigenti.

Frigorista, idraulico e termoidraulico: differenze

Le attività possono sovrapporsi ma non sono identiche. L’idraulico opera soprattutto su impianti idrici e sanitari; il termoidraulico può lavorare anche su riscaldamento e climatizzazione; il frigorista è specializzato nei circuiti frigoriferi, nei refrigeranti e nelle apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.

La stessa impresa può possedere più abilitazioni e più codici ATECO, ma è importante non usare una qualifica generica per coprire attività che richiedono requisiti specifici F-Gas o differenti lettere del DM 37/2008.

Per la gestione continuativa di F-Gas, Banca Dati interventi, coefficienti 86%/67%, INPS, INAIL, materiali e cantieri puoi approfondire la guida sul commercialista per frigorista, distinta dall’intento di apertura della Partita IVA.

Regime forfettario frigorista: coefficiente 86% o 67%

Nel forfettario il coefficiente cambia in base al codice ATECO. Per 43.22.07 RF associa un coefficiente dell’86%; per 33.12.40 il coefficiente è del 67%. La differenza è molto rilevante.

Con 40.000 euro di ricavi, 43.22.07 genera un reddito forfettario lordo di 34.400 euro; con 33.12.40 il reddito forfettario lordo è 26.800 euro. Da questi importi si deducono i contributi previdenziali obbligatori versati e sul residuo si applica l’imposta sostitutiva del 15% o del 5% quando ricorrono tutte le condizioni.

Prima di applicare il regime verifica i requisiti e le cause di esclusione e le condizioni per l’imposta sostitutiva del 5% o del 15%.

Quando il forfettario può non convenire a un frigorista

Il frigorista sostiene spesso costi importanti per furgone, pompe del vuoto, recuperatori, cercafughe, manometri, bilance, strumenti di misura, bombole, ricambi, refrigeranti, DPI, tarature e certificazioni. Con 43.22.07 il coefficiente dell’86% presume costi soltanto per il 14% dei ricavi: per chi ha spese elevate il confronto con il regime ordinario o semplificato è particolarmente importante.

Con 33.12.40 il coefficiente del 67% riconosce forfettariamente una quota di costi più alta, ma anche in questo caso le spese reali non vengono dedotte analiticamente. Il regime va scelto sui numeri dell’attività, non soltanto sull’aliquota sostitutiva.

INPS frigorista 2026: Gestione Artigiani

Il frigorista che opera come impresa individuale e svolge personalmente, abitualmente e prevalentemente il lavoro tecnico è normalmente iscritto alla Gestione Artigiani INPS.

Nel 2026 l’aliquota IVS degli artigiani è del 24%, il reddito minimale è 18.808 euro e sopra la prima fascia di reddito pensionabile di 56.224 euro l’aliquota aumenta di un punto percentuale. L’inquadramento concreto dipende dalla forma giuridica e dalla partecipazione del titolare al lavoro.

Riduzione contributiva per forfettari

Gli iscritti alle Gestioni Artigiani e Commercianti che applicano il regime forfettario possono chiedere, quando ricorrono le condizioni, il regime contributivo agevolato previsto dalla legge 190/2014. La riduzione non è automatica e segue le procedure INPS previste.

Serve la Camera di Commercio?

Sì, il frigorista che svolge installazione, manutenzione e riparazione come impresa rientra normalmente nel Registro delle Imprese e, se possiede i requisiti, nell’Albo delle imprese artigiane. L’avvio dell’attività regolamentata richiede la verifica dei requisiti tecnico-professionali e la presentazione delle pratiche camerali previste.

Quando l’impresa opera sugli impianti soggetti al DM 37/2008, la Camera di Commercio verifica anche le abilitazioni dichiarate e il responsabile tecnico.

Come aprire la Partita IVA da frigorista

  1. definire se l’attività principale è climatizzazione degli edifici o refrigerazione industriale;
  2. scegliere 43.22.07, 33.12.40 o entrambi quando realmente necessari;
  3. verificare i requisiti tecnico-professionali del DM 37/2008 e la lettera C;
  4. aprire Partita IVA e posizione al Registro Imprese tramite ComUnica;
  5. verificare iscrizione e qualifica artigiana e aprire la posizione INPS;
  6. iscrivere persona e impresa al Registro F-Gas quando l’attività è soggetta;
  7. ottenere le certificazioni F-Gas necessarie per persona e impresa;
  8. attivare le credenziali e le procedure per le comunicazioni in Banca Dati F-Gas;
  9. predisporre strumenti, procedure, assicurazioni e sicurezza sul lavoro;
  10. scegliere il regime fiscale dopo aver confrontato coefficienti, costi reali e ricavi previsti.

Errori da evitare

  • usare 43.22.07 per qualsiasi attività di refrigerazione senza distinguere quella industriale;
  • ignorare che 43.22.07 e 33.12.40 hanno coefficienti forfettari diversi;
  • confondere abilitazione DM 37/2008 e certificazione F-Gas;
  • pensare che il patentino personale sostituisca sempre la certificazione dell’impresa;
  • essere iscritti al Registro F-Gas senza completare la certificazione richiesta;
  • intervenire su apparecchiature soggette senza comunicare le operazioni previste alla Banca Dati;
  • vendere apparecchiature precaricate soggette senza rispettare le regole sull’installazione da parte dell’impresa certificata;
  • scegliere il forfettario con coefficiente 86% senza confrontare i costi reali dell’attività;
  • considerare automaticamente ogni frigorista come semplice idraulico.

Fonti ufficiali

  • ISTAT – ATECO 2025 e aggiornamenti 2026
  • Normattiva – DM 37/2008
  • Registro nazionale F-Gas – Scrivania persone e imprese
  • EUR-Lex – Regolamento (UE) 2024/573
  • EUR-Lex – Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2215
  • INPS – circolare n. 14/2026 Artigiani e Commercianti

Domande frequenti

Qual è il codice ATECO del frigorista?
Per climatizzazione e condizionamento a servizio degli edifici il riferimento principale è 43.22.07. Per riparazione e manutenzione di refrigerazione industriale va verificato 33.12.40.

Qual è il coefficiente di redditività?
86% per 43.22.07 e 67% per 33.12.40.

Serve il patentino F-Gas?
Sì quando il tecnico svolge attività per cui la disciplina F-Gas richiede certificazione personale. Va verificato anche l’obbligo di certificazione dell’impresa.

Il patentino F-Gas basta per aprire l’attività?
No. Vanno verificati anche DM 37/2008, responsabile tecnico, Registro Imprese, certificazione dell’impresa, INPS e gli altri adempimenti applicabili.

Il frigorista deve rilasciare la dichiarazione di conformità?
Per gli interventi soggetti al DM 37/2008 l’impresa installatrice abilitata deve gestire la dichiarazione di conformità nei casi previsti dalla normativa.

Il frigorista paga contributi fissi INPS?
Normalmente sì quando è inquadrato come artigiano, perché la Gestione Artigiani prevede contribuzione sul minimale oltre a quella sull’eventuale reddito eccedente.

Il forfettario conviene al frigorista?
Dipende soprattutto dal codice utilizzato e dai costi reali. Con 43.22.07 il coefficiente dell’86% può essere penalizzante per chi sostiene molte spese di mezzi, strumenti, refrigeranti e ricambi.

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