Vendere beni e servizi con la stessa Partita IVA: ATECO e INPS
Puoi vendere beni e offrire servizi con la stessa Partita IVA anche nel regime forfettario. Non serve aprire una seconda Partita IVA: occorre però descrivere correttamente tutte le attività esercitate con i relativi codici ATECO e verificare, per ciascuna, gli effetti su coefficiente di redditività, Registro Imprese e previdenza.
Il punto decisivo è che vendere beni non significa sempre essere commercianti. Se produci personalmente gli oggetti che vendi, l’attività può avere natura artigiana; se invece acquisti beni per rivenderli, il quadro è normalmente commerciale. Se contemporaneamente svolgi anche una libera professione, possono inoltre entrare in gioco regole previdenziali diverse per le due attività.
Si possono svolgere più attività con una sola Partita IVA?
Sì. La stessa persona fisica utilizza una sola Partita IVA e può associarle più attività economiche. Una viene indicata come attività principale e le altre come secondarie, ma la scelta non può essere fatta soltanto in base alla convenienza fiscale: ogni codice deve corrispondere all’attività realmente esercitata.
Questa possibilità è utile, per esempio, per chi lavora come copywriter o consulente e contemporaneamente vende prodotti, oppure per chi offre servizi digitali e gestisce anche un piccolo e-commerce. Il fatto che le attività convivano sotto la stessa Partita IVA non significa però che abbiano automaticamente lo stesso trattamento fiscale, amministrativo o previdenziale.
Quali codici ATECO usare per beni e servizi?
Dal 2025 la classificazione da utilizzare è ATECO 2025, operativa dal 1° aprile 2025. L’aggiornamento Istat 2026 ha modificato le relazioni di corrispondenza con ATECO 2022, ma non la struttura, i livelli o le descrizioni della classificazione ATECO 2025.
Non esiste quindi un codice generico valido per chiunque “venda beni e offra servizi”. Devi identificare separatamente ciò che fai davvero. La scrittura professionale, la consulenza, la produzione di oggetti artistici, la vendita al dettaglio e il commercio elettronico sono attività differenti e possono richiedere codici differenti. Per il metodo di scelta consulta la guida al codice ATECO nel regime forfettario.
Come si calcola il reddito se i coefficienti sono diversi?
Nel regime forfettario il reddito imponibile non si determina sottraendo i costi reali, ma applicando ai ricavi o compensi il coefficiente di redditività previsto per il gruppo di attività. Se svolgi attività appartenenti a gruppi con coefficienti diversi, è necessario tenere distinti i ricavi o compensi riferibili a ciascuna attività e applicare il relativo coefficiente.
Esempio: se una parte degli incassi deriva da servizi professionali e un’altra dalla vendita di prodotti, non è corretto applicare automaticamente a tutto il fatturato il coefficiente dell’attività che preferisci o di quella che consideri principale. Prima si determina il reddito forfettario delle diverse attività secondo il coefficiente pertinente, poi si considerano complessivamente i risultati ai fini dell’imposta sostitutiva.
Il limite del forfettario si calcola sommando tutte le attività
Avere più codici ATECO non moltiplica il limite del regime. Per verificare la soglia dei ricavi e compensi del forfettario si considerano insieme i ricavi e i compensi delle attività esercitate. Non esiste quindi un limite separato per i servizi e un altro limite per la vendita dei beni.
Con le regole attuali il riferimento ordinario è la soglia di 85.000 euro; resta inoltre la disciplina dell’uscita immediata quando i ricavi o compensi superano 100.000 euro nel corso dell’anno. Se eserciti più attività, il monitoraggio deve riguardare il totale complessivo.
Vendere oggetti creati da te: artigiano o commerciante?
Questo è uno dei punti più spesso semplificati in modo errato. Chi produce personalmente beni e poi li vende non è automaticamente un commerciante. L’INPS descrive l’imprenditore artigiano come il soggetto che svolge attività di produzione di beni o semilavorati o di prestazione di servizi, con le esclusioni e i requisiti previsti dalla disciplina di settore.
Perciò chi realizza in modo professionale oggetti, quadri, ceramiche, gioielli, accessori o altri manufatti e li vende può rientrare, a seconda di come l’attività è concretamente organizzata e delle norme applicabili, nell’area artigiana. È diverso il caso di chi compra prodotti da terzi e li rivende: in quel caso l’attività ha normalmente natura commerciale.
Quando serve l’iscrizione al Registro Imprese?
Una libera professione esercitata come tale non comporta automaticamente l’iscrizione al Registro Imprese. Se però alla professione affianchi una vera attività d’impresa artigiana o commerciale, per quella componente possono diventare necessari iscrizione camerale, Comunicazione Unica e gli eventuali ulteriori adempimenti previsti per l’attività svolta.
La risposta dipende quindi dalla natura concreta della seconda attività, non dal semplice fatto di emettere fatture per beni. Per distinguere i casi consulta anche chi deve iscriversi al Registro Imprese.
Quali contributi INPS si pagano con professione e impresa insieme?
Il trattamento previdenziale è il punto che richiede più attenzione. Una libera professione senza Cassa può ricadere nella Gestione Separata INPS; un’attività d’impresa può invece comportare, se ricorrono i requisiti, l’iscrizione alla Gestione Artigiani o alla Gestione Commercianti.
Non è corretto presumere che basti scegliere la gestione dell’attività “prevalente” e ignorare l’altra. La circolare INPS 78/2013 chiarisce che, quando coesistono un’attività autonoma soggetta alla Gestione Separata e un’attività imprenditoriale soggetta ad Artigiani o Commercianti, il criterio della prevalenza non assorbe automaticamente la prima nella seconda: se sussistono i rispettivi requisiti, possono essere dovute entrambe le contribuzioni.
Per verificare quali attività ricadono normalmente nella gestione dei professionisti senza Cassa puoi usare anche la guida ai codici ATECO e Gestione Separata INPS.
Esempio: scrittura professionale e vendita di opere create personalmente
Immagina una persona che svolge attività di scrittura professionale per clienti e, nello stesso tempo, realizza e vende in modo abituale proprie opere o oggetti artistici. In linea generale può utilizzare una sola Partita IVA, ma deve descrivere entrambe le attività con i codici ATECO coerenti.
- i compensi della scrittura vanno ricondotti all’attività professionale effettivamente svolta;
- la produzione e vendita abituale di manufatti va inquadrata verificando se presenta i requisiti dell’impresa artigiana;
- ricavi e compensi vanno separati quando servono coefficienti di redditività diversi;
- il totale concorre unitariamente ai limiti del regime forfettario;
- la previdenza va valutata per entrambe le attività, senza dare per scontato che una gestione assorba l’altra.
Il codice ATECO preciso non può essere scelto soltanto dalla parola “arte” o “scrittura”: serve la descrizione concreta di cosa viene prodotto, come viene venduto, a chi e con quale organizzazione.
Esempio: consulente che compra e rivende prodotti
Se invece un consulente acquista prodotti da fornitori per rivenderli abitualmente, la seconda attività è tipicamente commerciale. La stessa Partita IVA può contenere il codice della consulenza e quello del commercio, ma la componente commerciale può comportare Registro Imprese e Gestione Commercianti, oltre agli eventuali adempimenti amministrativi del canale di vendita.
Se la vendita avviene online, inoltre, vanno valutati separatamente gli adempimenti dell’e-commerce, le regole sulle vendite in Italia o all’estero e l’eventuale utilizzo di marketplace. Il regime forfettario non elimina questi obblighi solo perché semplifica il calcolo del reddito e dell’imposta.
Cosa controllare prima di aggiungere la seconda attività
Prima di iniziare a vendere beni accanto ai servizi conviene verificare in questo ordine:
- descrizione reale delle due attività;
- codici ATECO 2025 corretti;
- natura professionale, artigiana o commerciale;
- coefficienti di redditività applicabili;
- obbligo di Registro Imprese o Albo artigiani;
- gestione previdenziale di ciascuna attività;
- eventuale SCIA o autorizzazione specifica;
- somma dei ricavi e compensi ai fini dei limiti del forfettario.
Questa verifica evita due errori opposti: trattare come commercio una produzione artigiana oppure considerare come semplice attività professionale una vendita organizzata che ha ormai natura d’impresa.
Fonti ufficiali
- ISTAT – classificazione delle attività economiche ATECO.
- ISTAT – ATECO 2025 e aggiornamento 2026.
- INPS – iscrizione alla Gestione Artigiani.
- INPS – circolare 78/2013 sulle attività contemporanee.
Domande frequenti
Sì. La stessa Partita IVA può comprendere più attività, ciascuna identificata dal codice ATECO coerente con ciò che viene realmente svolto.
No. Una persona fisica mantiene una sola Partita IVA e può associarle più codici ATECO, indicando l’attività principale e quelle secondarie.
I ricavi o compensi vanno distinti per attività e il reddito forfettario va determinato applicando a ciascun gruppo il coefficiente pertinente, quando i coefficienti sono differenti.
Dipende dall’attività concreta. La produzione personale e professionale di beni può avere natura artigiana; l’acquisto di beni da terzi per la rivendita ha normalmente natura commerciale.
Sì, in alcuni casi. Se sussistono i rispettivi requisiti, un’attività professionale soggetta alla Gestione Separata può coesistere con un’attività d’impresa soggetta ad Artigiani o Commercianti.
No. Ai fini del regime forfettario i ricavi e compensi delle diverse attività si considerano complessivamente: avere più codici ATECO non crea soglie separate.
Raccontaci la tua situazione. Ti aiutiamo a capire come procedere e quale soluzione è più adatta alla tua attività.