Aprire la Partita IVA come broker assicurativo significa avviare un’attività regolamentata: non basta scegliere un codice ATECO e iniziare a fatturare. Il broker deve rispettare i requisiti IVASS, essere iscritto nella sezione B del RUI, avere la copertura di responsabilità civile prevista e adempiere agli obblighi del Fondo di garanzia dei mediatori.
Dal 1° aprile 2025 le attività di broker, agenti, subagenti e altri intermediari assicurativi sono ricondotte all’unico codice ATECO 66.22.00 – Attività di agenti e intermediari delle assicurazioni. Nel regime forfettario il coefficiente di redditività è del 78%.
Partita IVA broker assicurativo: dati principali
| Elemento | Regola |
|---|---|
| RUI | Sezione B – broker |
| Codice ATECO 2025 | 66.22.00 |
| Coefficiente forfettario | 78% |
| Previdenza | Per l’attività individuale d’impresa va verificata la Gestione Commercianti INPS |
| Fondo brokers | Adesione al Fondo di garanzia presso CONSAP |
| RC professionale | Obbligatoria secondo la disciplina IVASS |
Che differenza c’è tra broker e agente assicurativo
La distinzione è sostanziale. Secondo IVASS, l’agente opera in nome o per conto di una o più imprese di assicurazione o riassicurazione ed è iscritto nella sezione A del RUI. Il broker agisce invece su incarico del cliente, senza poteri di rappresentanza delle imprese di assicurazione o riassicurazione, ed è iscritto nella sezione B.
Questa differenza non cambia il codice ATECO 2025, che oggi è unico per la classe 66.22, ma cambia requisiti IVASS, posizione nel RUI, obblighi professionali e rapporto con il cliente. Per l’altra figura puoi consultare la guida alla Partita IVA agente assicurativo.
Iscrizione al RUI sezione B
Il Registro Unico degli Intermediari IVASS colloca i broker nella sezione B. L’iscrizione deve essere ottenuta prima di esercitare l’attività di distribuzione assicurativa come broker.
La procedura richiede il possesso dei requisiti previsti dalla normativa, inclusi quelli di onorabilità e professionalità. Per le persone fisiche l’accesso alla sezione B è collegato alla prova di idoneità IVASS e agli ulteriori requisiti richiesti dalla disciplina vigente.
Prova di idoneità IVASS
IVASS organizza le sessioni della prova di idoneità per l’iscrizione nelle sezioni A e B del RUI. Chi vuole avviare l’attività come persona fisica deve verificare calendario, bando, materie, modalità di iscrizione e requisiti direttamente sul portale IVASS, senza affidarsi a informazioni riferite a sessioni precedenti.
RC professionale e Fondo di garanzia
Il broker deve avere la copertura di responsabilità civile professionale richiesta dalla disciplina della distribuzione assicurativa. Inoltre l’intermediario iscritto nella sezione B deve aderire al Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e riassicurazione costituito presso CONSAP.
Il Fondo serve a tutelare assicurati e imprese per determinati danni patrimoniali derivanti dall’attività del mediatore che non siano stati risarciti dal broker o coperti dalla relativa polizza RC. Il contributo al Fondo è un obbligo professionale distinto da tasse e contributi INPS.
Codice ATECO broker assicurativo: 66.22.00
Con ATECO 2025 il codice è 66.22.00 – Attività di agenti e intermediari delle assicurazioni. La classificazione ha accorpato i precedenti codici che distinguevano broker, agenti, subagenti, produttori e altri intermediari. L’INPS ha confermato nel 2026 che i vecchi codici 66.22.01, 66.22.02, 66.22.03 e 66.22.04 confluiscono nel nuovo 66.22.00.
La classificazione aggiornata è consultabile nella documentazione ATECO 2025 dell’ISTAT.
Come aprire la Partita IVA da broker
- verificare i requisiti professionali IVASS e l’accesso al RUI sezione B;
- definire la forma con cui verrà esercitata l’attività;
- aprire la Partita IVA con ATECO 66.22.00;
- effettuare gli adempimenti camerali previsti per l’attività d’impresa;
- verificare l’iscrizione previdenziale INPS;
- attivare RC professionale e adempimenti del Fondo brokers;
- impostare correttamente contabilità, fatturazione e procedure di distribuzione.
Per la procedura fiscale generale puoi consultare la guida su come aprire la Partita IVA.
Il broker può aderire al regime forfettario?
Sì, se rispetta tutti i requisiti generali e non ricade in una causa di esclusione. Il limite ordinario di ricavi è 85.000 €; oltre 100.000 € opera la disciplina di uscita immediata.
Vanno controllati anche rapporti con precedenti datori di lavoro, partecipazioni societarie, eventuali redditi da lavoro dipendente o pensione nei casi rilevanti e le altre condizioni descritte nella guida ai requisiti del regime forfettario.
Coefficiente di redditività: 78%
Per il codice 66.22.00 il coefficiente di redditività è del 78%. Con 40.000 euro di ricavi o provvigioni fiscalmente rilevanti, il reddito forfettario lordo è quindi pari a 31.200 euro prima della deduzione dei contributi previdenziali obbligatori versati.
| Ricavi | Coefficiente | Reddito forfettario |
|---|---|---|
| 20.000 € | 78% | 15.600 € |
| 40.000 € | 78% | 31.200 € |
| 60.000 € | 78% | 46.800 € |
Imposta sostitutiva al 5% o al 15%
L’aliquota ordinaria del forfettario è 15%. L’aliquota ridotta del 5% spetta soltanto quando sono rispettate tutte le condizioni della nuova attività e non semplicemente perché la Partita IVA è stata aperta da meno di cinque anni.
Per la verifica completa puoi leggere la guida sull’imposta sostitutiva al 5% o al 15%.
Contributi INPS del broker assicurativo
Il broker che esercita individualmente l’attività in forma d’impresa deve verificare l’iscrizione alla Gestione Commercianti INPS. Per il 2026 il reddito minimale della gestione è di 18.808 euro e l’aliquota ordinaria dei commercianti è del 24,48%, secondo la circolare INPS n. 14/2026.
La speciale regola senza minimale prevista dall’INPS per i produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo non va estesa automaticamente al broker. Sono figure diverse. Il broker deve quindi evitare di applicarsi agevolazioni previdenziali pensate per altre categorie di intermediari.
Per importi, fasce e scadenze consulta la guida ai contributi INPS Artigiani e Commercianti 2026.
Riduzione INPS del 35%
Se il broker è iscritto alla Gestione Commercianti e applica il regime forfettario, può verificare la possibilità di aderire al regime previdenziale agevolato con riduzione del 35%. L’agevolazione non è automatica e può ridurre l’accredito contributivo utile alla pensione.
Provvigioni e fatturazione
Il broker percepisce normalmente compensi o provvigioni collegati all’attività di mediazione assicurativa. La modalità di remunerazione e il soggetto verso cui emettere il documento fiscale dipendono dai rapporti contrattuali e dalla disciplina della distribuzione assicurativa.
Nel regime forfettario la fattura segue le regole proprie del regime e non espone l’IVA ordinaria quando l’operazione rientra nel relativo trattamento. Per gli aspetti generali consulta la guida alla fatturazione elettronica nel forfettario.
Costi del broker e convenienza del forfettario
Tra i costi reali possono rientrare RC professionale, contributo al Fondo brokers, formazione, aggiornamento, software, ufficio, collaboratori, marketing, trasferte e consulenze. Nel forfettario queste spese non vengono dedotte analiticamente: fiscalmente il coefficiente del 78% riconosce costi forfettari pari al 22% dei ricavi.
Se l’incidenza dei costi reali è molto superiore al 22%, conviene confrontare il risultato con il regime ordinario prima di scegliere il regime fiscale.
Esempio con 40.000 euro di ricavi
Con 40.000 euro di ricavi e coefficiente del 78%, il reddito forfettario lordo è 31.200 euro. Da questo importo vengono dedotti i contributi previdenziali obbligatori effettivamente versati e deducibili; sulla base residua si applica poi il 5% o il 15%, se spettante.
Per una simulazione fiscale puoi utilizzare il calcolatore del regime forfettario.
Errori da evitare
- Confondere il broker iscritto in sezione B con l’agente iscritto in sezione A.
- Usare ancora il vecchio ATECO 66.22.01 senza considerare ATECO 2025.
- Iniziare l’attività senza avere completato gli adempimenti IVASS e RUI.
- Applicare al broker l’esonero dal minimale INPS previsto per specifici produttori assicurativi.
- Considerare automatico il 5% per i primi cinque anni.
- Dimenticare RC professionale e Fondo di garanzia.
Domande frequenti
Con ATECO 2025 broker, agenti e altri intermediari delle assicurazioni confluiscono nel codice 66.22.00.
Il broker assicurativo è iscritto nella sezione B del Registro Unico degli Intermediari IVASS.
Per il codice ATECO 66.22.00 il coefficiente di redditività del regime forfettario è pari al 78%.
Non automaticamente. La regola INPS senza minimale riguarda specificamente gli affittacamere e i produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo; non deve essere estesa al broker solo perché opera nel settore assicurativo.
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