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Regime Forfettario

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Partita IVA boscaiolo 2026: ATECO, impresa forestale, INPS e forfettario

Aprire una Partita IVA come boscaiolo nel 2026 richiede prima di tutto di capire quale attività forestale viene svolta davvero. Non esiste infatti un unico codice ATECO valido per ogni impresa boschiva: chi coltiva e gestisce il bosco, chi produce tronchi e legna da ardere e chi esegue lavori forestali per conto terzi può ricadere in codici diversi.

Per il boscaiolo che svolge soprattutto taglio, produzione di tronchi e raccolta di legna il primo codice da verificare è ATECO 02.20.00 – Utilizzo di aree forestali. Se invece l’attività consiste nella cura e nello sviluppo del bosco può essere corretto 02.10.00; per i servizi forestali resi a terzi il riferimento può diventare 02.40.00. Questa distinzione incide anche su adempimenti, previdenza e compatibilità con il regime forfettario.

Boscaiolo e impresa forestale 2026: quadro rapido

  • ATECO 02.20.00: utilizzo di aree forestali, produzione di tronchi, legna da ardere e residui boschivi.
  • ATECO 02.10.00: silvicoltura, rimboschimento, diradamento, conservazione e coltivazione forestale.
  • ATECO 02.40.00: servizi di supporto alla silvicoltura svolti per conto terzi.
  • Coefficiente forfettario: 67% quando il regime forfettario della legge 190/2014 è concretamente applicabile.
  • Registro Imprese: l’impresa forestale è iscritta al Registro delle Imprese e, nei casi previsti, all’albo o elenco regionale delle imprese forestali.
  • Previdenza: non si determina dal solo ATECO; vanno verificati qualifica agricola, forma dell’attività e posizione personale.
  • IVA agricola: se si applica un regime speciale IVA agricolo, il normale regime forfettario può risultare incompatibile.

Codice ATECO boscaiolo: quando usare 02.20.00

Secondo ATECO 2025, il codice 02.20.00 – Utilizzo di aree forestali comprende la produzione di tronchi destinati alle industrie del settore, la produzione di tronchi utilizzati senza ulteriori lavorazioni, la raccolta di legna da ardere, la produzione di residui boschivi destinati anche alla produzione di energia e la produzione tradizionale di carbone nella foresta.

È quindi il primo codice da verificare per l’attività che comunemente viene descritta come boscaiolo, taglialegna o impresa boschiva quando il nucleo economico è l’utilizzazione del bosco e la produzione di legname forestale.

02.10.00, 02.20.00 o 02.40.00: come scegliere

La classificazione ATECO distingue tre attività che nella pratica possono essere svolte dalla stessa impresa ma non sono equivalenti.

  • 02.10.00 – Silvicoltura e altre attività forestali: riguarda rimboschimento, trapianto, diradamento, conservazione delle foreste, bosco ceduo, vivai forestali e altre attività legate alla cura e allo sviluppo del ciclo forestale.
  • 02.20.00 – Utilizzo di aree forestali: riguarda l’utilizzazione produttiva del bosco, tronchi, legna da ardere e residui forestali.
  • 02.40.00 – Servizi di supporto per la silvicoltura: riguarda servizi resi su base remunerativa o contrattuale, come disboscamento, trasporto di tronchi all’interno delle aree forestali, supporto alla gestione e altri servizi forestali.

Se l’impresa svolge più attività in modo stabile può essere necessario indicare un codice principale e uno o più codici secondari. La scelta deve seguire il lavoro realmente svolto, non la denominazione commerciale “boscaiolo”.

Taglio e piallatura del legno non sono attività forestali

ATECO 2025 separa l’utilizzazione forestale dalle lavorazioni industriali successive. Se il legname viene segato, piallato o trasformato con un’attività autonoma di prima lavorazione, può entrare in gioco la divisione 16. Non è corretto usare automaticamente 02.20.00 per una segheria o per un’attività di trasformazione del legno.

Che cos’è un’impresa forestale secondo la legge

Il D.Lgs. 34/2018, Testo unico in materia di foreste e filiere forestali, definisce impresa forestale l’impresa iscritta al Registro delle Imprese che esercita prevalentemente attività di gestione forestale, può fornire servizi in ambito forestale e ambientale ed è iscritta negli elenchi o albi regionali delle imprese forestali previsti dalla normativa.

Questo distingue l’impresa forestale in senso normativo dal semplice uso colloquiale di “boscaiolo”. Per lavori professionali, affidamenti pubblici o attività soggette alla disciplina regionale, l’inquadramento dell’impresa e l’iscrizione all’albo territoriale diventano elementi sostanziali.

Albo regionale delle imprese forestali: quando serve

Il sistema non è gestito da un unico albo nazionale operativo allo stesso modo per tutte le imprese. Il Testo unico forestale prevede elenchi o albi regionali, mentre il D.M. 29 aprile 2020 n. 4470 stabilisce i criteri minimi nazionali per l’iscrizione.

Tra i criteri nazionali rientrano lo svolgimento di lavori o servizi forestali, l’iscrizione al Registro delle Imprese con attività riconducibili al codice ATECO 02, la regolarità contributiva e l’assenza di determinate violazioni ambientali, forestali, del lavoro e della sicurezza. Le Regioni possono disciplinare procedure, categorie, requisiti professionali e condizioni ulteriori.

Formazione degli operatori forestali

Il D.M. 29 aprile 2020 n. 4472 definisce i criteri minimi nazionali per la formazione professionale degli operatori forestali. I percorsi concreti, le qualifiche e gli eventuali requisiti per determinati interventi vengono poi attuati a livello regionale. Prima di iniziare lavori boschivi professionali è quindi necessario verificare la normativa della Regione nella quale l’impresa opera.

Boscaiolo e imprenditore agricolo: quando l’attività è agricola

L’articolo 2135 del codice civile include espressamente la selvicoltura tra le attività dell’imprenditore agricolo. Sono agricole le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo che utilizza o può utilizzare il bosco.

Questo significa che una parte rilevante delle attività forestali può avere natura agricola. Tuttavia non basta vedere un codice della divisione 02 per concludere automaticamente che ogni impresa boschiva abbia lo stesso trattamento fiscale o previdenziale: contano attività effettiva, organizzazione, proprietà o gestione del bosco, servizi resi a terzi e qualifiche del titolare. Per il quadro generale può essere utile anche la guida sulla Partita IVA agricola.

Regime forfettario del boscaiolo: attenzione all’IVA agricola

Le schede ATECO RF associano ai codici 02.20.00 e 02.40.00 un coefficiente di redditività del 67% quando si applica il regime forfettario della legge 190/2014. Non significa però che ogni attività forestale possa entrare automaticamente nel forfettario.

L’articolo 34 del DPR 633/1972 prevede un regime speciale IVA per i produttori agricoli che effettuano cessioni dei prodotti agricoli e ittici compresi nella tabella prevista dalla norma. La legge 190/2014, comma 57, esclude dal regime forfettario le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali IVA. Per un’impresa forestale che opera come produttore agricolo occorre quindi verificare prima il trattamento IVA effettivamente applicabile.

In pratica, il coefficiente del 67% è rilevante solo quando l’attività concreta può applicare il normale regime forfettario. Non va usato come scorciatoia per trasformare automaticamente un’attività agricola soggetta a disciplina speciale in una normale impresa forfettaria. Prima dell’apertura vanno quindi controllati anche i requisiti e le cause di esclusione dal forfettario.

INPS boscaiolo 2026: agricoli autonomi, non EPAP automatica

La previdenza è uno dei punti più facili da sbagliare. Il fatto che un’attività riguardi boschi e foreste non significa che il titolare debba iscriversi a EPAP. EPAP riguarda determinate professioni ordinistiche, tra cui dottori agronomi e dottori forestali, quando esercitano la relativa attività professionale.

Per il titolare di un’impresa forestale che possiede i requisiti di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, il riferimento può essere la gestione INPS degli autonomi agricoli. La circolare INPS n. 67/2026 conferma per CD e IAP l’aliquota di finanziamento del 24% e un reddito medio convenzionale giornaliero di 66,86 euro.

Se invece l’attività è organizzata come impresa di servizi forestali senza i requisiti per l’inquadramento agricolo autonomo, la posizione previdenziale deve essere verificata in base alla forma concreta di esercizio. Non è prudente attribuire automaticamente Gestione Artigiani, Gestione Commercianti o EPAP partendo dal solo codice ATECO.

Scadenze INPS agricoli autonomi 2026

Per il 2026 l’INPS indica quattro scadenze per coltivatori diretti e IAP: 16 luglio 2026, 16 settembre 2026, 16 novembre 2026 e 18 gennaio 2027. Il contributo di maternità è pari a 7,49 euro annui per ciascuna unità iscritta; per i coltivatori diretti si aggiunge anche la contribuzione INAIL agricola secondo le regole previste.

Quanto paga un boscaiolo in forfettario: esempio

Se un’attività forestale è effettivamente ammessa al regime forfettario e applica il coefficiente del 67%, con 40.000 euro di ricavi il reddito forfettario lordo è pari a 26.800 euro. Da questo importo si deducono i contributi previdenziali obbligatori ammessi e sul reddito imponibile residuo si applica l’imposta sostitutiva del 15% o del 5% quando sono rispettate tutte le condizioni previste.

Per un’impresa boschiva con motoseghe, trattori forestali, verricelli, carburante, manutenzione, dispositivi di protezione, assicurazioni e trasferte, il confronto con il regime ordinario è particolarmente importante: nel forfettario i costi reali non vengono dedotti analiticamente. Prima di scegliere il regime fiscale va quindi valutata anche l’incidenza effettiva delle spese.

Come aprire la Partita IVA da boscaiolo

  1. descrivere con precisione se l’attività riguarda selvicoltura, utilizzazione del bosco o servizi forestali per conto terzi;
  2. scegliere il codice ATECO principale e gli eventuali secondari;
  3. verificare se l’attività ha natura agricola e quale regime IVA si applica;
  4. aprire la Partita IVA e iscrivere l’impresa al Registro delle Imprese tramite le procedure previste;
  5. verificare l’iscrizione all’albo o elenco regionale delle imprese forestali e i requisiti formativi territoriali;
  6. determinare il corretto inquadramento INPS e gli eventuali obblighi INAIL;
  7. verificare autorizzazioni, comunicazioni e prescrizioni forestali regionali prima dei singoli interventi;
  8. applicare il regime forfettario solo se compatibile con il trattamento IVA e con tutte le altre condizioni di accesso.

Sicurezza nei lavori boschivi

Il lavoro forestale comporta rischi elevati: abbattimento, caduta di alberi e rami, uso di motoseghe e macchine forestali, movimentazione dei tronchi, pendenze e condizioni meteorologiche. Un’impresa con lavoratori deve applicare la normativa sulla salute e sicurezza e organizzare formazione, attrezzature e dispositivi di protezione in relazione ai rischi effettivi.

A questi obblighi nazionali si aggiungono i requisiti professionali e formativi stabiliti dalle Regioni per l’esecuzione degli interventi forestali. Per questo non è corretto trattare l’apertura della Partita IVA come l’unico adempimento necessario per iniziare a lavorare nei boschi.

Vendita di legna da ardere e trasformazione del legno

La raccolta di legna da ardere rientra nel 02.20.00, ma la successiva attività commerciale o di trasformazione può richiedere verifiche ulteriori. Se l’impresa acquista e rivende stabilmente legna di terzi oppure trasforma il legname con lavorazioni industriali autonome, può essere necessario aggiungere codici ATECO diversi dalla divisione 02.

Questo aspetto è importante anche per la fiscalità: attività agricola, servizi forestali, commercio e trasformazione non devono essere mescolati sotto un unico codice se hanno autonomia economica e operativa.

Errori da evitare

  • usare 02.20.00 per qualsiasi attività legata al legno;
  • confondere silvicoltura 02.10.00 con utilizzazione forestale 02.20.00;
  • usare 02.40.00 quando si produce legname proprio invece di prestare servizi a terzi;
  • attribuire automaticamente EPAP al boscaiolo perché lavora nel settore forestale;
  • applicare il forfettario senza verificare l’eventuale regime speciale IVA agricolo;
  • ignorare albo regionale, requisiti formativi e autorizzazioni forestali locali;
  • considerare la vendita di legna e la trasformazione industriale come sempre comprese nell’attività forestale principale.

Fonti ufficiali

  • ISTAT – ATECO 2025
  • MASAF – Testo unico foreste e decreti attuativi
  • MASAF – criteri nazionali per gli albi regionali delle imprese forestali
  • Normattiva – DPR 633/1972, art. 34
  • Normattiva – legge 190/2014, regime forfettario
  • INPS – circolare n. 67/2026 agricoli autonomi

Domande frequenti

Qual è il codice ATECO del boscaiolo?

Per il taglio e l’utilizzazione produttiva del bosco il primo codice da verificare è 02.20.00. La silvicoltura è 02.10.00 e i servizi forestali per conto terzi possono rientrare nel 02.40.00.

Il boscaiolo può usare il regime forfettario?

Può essere possibile, ma non va dato per scontato. Se l’attività applica un regime speciale IVA agricolo, la legge 190/2014 prevede una causa di esclusione dal normale forfettario.

Il coefficiente di redditività è 67%?

Per i codici forestali trattati dal motore fiscale RF il coefficiente associato è 67% quando il normale regime forfettario è concretamente applicabile.

Un boscaiolo deve iscriversi a EPAP?

No, non per il solo fatto di lavorare nel bosco. EPAP riguarda specifiche professioni ordinistiche; per l’impresa forestale va verificato l’inquadramento previdenziale effettivo, inclusa l’eventuale gestione agricoli autonomi per CD e IAP.

Serve l’albo delle imprese forestali?

Il Testo unico forestale prevede elenchi o albi regionali; requisiti e procedure concrete dipendono dalla Regione e dal tipo di lavori svolti.

Per confrontare questa attività con le altre guide verticali consulta anche Professioni e attività.

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