Pagamento bollo fatture elettroniche 2026: scadenze, F24 e IBAN
Il bollo sulle fatture elettroniche si paga in base al trimestre di emissione, tramite addebito su conto corrente nell’area Fatture e Corrispettivi oppure con modello F24 telematico. Nel 2026 la prima scadenza è slittata al 1° giugno perché il 31 maggio cade di domenica; per il secondo e terzo trimestre le scadenze ordinarie sono il 30 settembre e il 30 novembre, mentre il quarto trimestre si paga entro la fine di febbraio dell’anno successivo, con slittamento al primo giorno lavorativo quando il termine cade in un giorno festivo.
Attenzione a un dato che molte guide datate riportano ancora in modo errato: la soglia che consente di rinviare il versamento del primo o dei primi due trimestri è oggi 5.000 euro, non 250 euro. Questa pagina è dedicata al pagamento pratico del bollo elettronico; per capire invece quando i 2 euro sono dovuti sulla singola fattura consulta la guida generale sul bollo sulle fatture elettroniche nel forfettario.
Scadenze bollo fatture elettroniche 2026
| Trimestre | Scadenza ordinaria | Codice F24 |
|---|---|---|
| 1° trimestre 2026 | 1 giugno 2026 (31 maggio festivo) | 2521 |
| 2° trimestre 2026 | 30 settembre 2026 | 2522 |
| 3° trimestre 2026 | 30 novembre 2026 | 2523 |
| 4° trimestre 2026 | 28 febbraio 2027, con slittamento se festivo | 2524 |
Il riferimento ufficiale per il primo trimestre 2026 è lo scadenzario dell’Agenzia delle Entrate, che indica il 1° giugno 2026 e conferma sia le modalità di pagamento sia la soglia di rinvio a 5.000 euro.
Quando puoi rinviare il pagamento fino a settembre o novembre
La regola di rinvio serve soprattutto ai contribuenti che maturano importi di bollo contenuti:
- se il bollo dovuto per il primo trimestre non supera 5.000 euro, puoi versarlo entro il 30 settembre insieme al secondo trimestre;
- se il bollo complessivamente dovuto per primo e secondo trimestre non supera 5.000 euro, puoi rinviare entrambi al 30 novembre;
- il terzo e il quarto trimestre seguono le rispettive scadenze e non entrano in questo meccanismo di rinvio.
La soglia riguarda l’imposta complessivamente dovuta, non il valore delle fatture emesse. Per esempio, 100 fatture soggette a bollo generano 200 euro di imposta: l’importo resta ampiamente sotto i 5.000 euro.
Come pagare il bollo da Fatture e Corrispettivi
Il metodo più diretto è utilizzare l’area riservata dell’Agenzia delle Entrate. Dopo che l’importo del trimestre è stato determinato, puoi accedere alla funzione dedicata all’imposta di bollo e scegliere l’addebito su conto corrente bancario o postale.
- Accedi a Fatture e Corrispettivi.
- Apri la sezione dedicata al pagamento dell’imposta di bollo.
- Controlla il trimestre e l’importo proposto dall’Agenzia.
- Verifica che eventuali correzioni agli elenchi siano state recepite.
- Inserisci o seleziona l’IBAN del conto intestato al contribuente.
- Conferma il pagamento entro la scadenza applicabile.
Prima di autorizzare l’addebito è utile controllare che il saldo del conto sia sufficiente e che l’IBAN indicato sia corretto. La semplice presenza dell’importo nel portale non equivale al pagamento.
Come pagare con F24: codici tributo 2521, 2522, 2523 e 2524
In alternativa all’addebito diretto puoi utilizzare il modello F24 predisposto dall’Agenzia e trasmetterlo con modalità telematica. I codici tributo distinguono il trimestre:
- 2521: primo trimestre;
- 2522: secondo trimestre;
- 2523: terzo trimestre;
- 2524: quarto trimestre.
I codici 2525 e 2526 sono invece utilizzati rispettivamente per sanzioni e interessi collegati all’imposta di bollo elettronica. Se il pagamento è tardivo, quindi, non è corretto limitarsi a versare il solo tributo senza verificare anche la regolarizzazione del ritardo.
Dove controllare quante fatture risultano soggette a bollo
L’Agenzia mette a disposizione gli Elenchi A e B. L’Elenco A contiene le fatture nelle quali il bollo risulta già correttamente indicato; l’Elenco B contiene fatture per le quali, sulla base dei dati del file elettronico, l’Agenzia ritiene che il bollo possa essere dovuto anche se non è stato valorizzato.
Il controllo degli elenchi va fatto prima del versamento perché l’importo finale dipende dal numero di documenti considerati soggetti al bollo. Se il problema è invece un bollo dimenticato in una fattura già inviata, consulta la guida specifica su come rimediare al bollo omesso in fattura elettronica.
Esempio pratico di pagamento con rinvio
Supponiamo che nel primo trimestre siano dovuti 160 euro di bollo. L’importo non supera 5.000 euro, quindi può essere pagato alla scadenza del primo trimestre oppure rinviato al 30 settembre.
Nel secondo trimestre maturano altri 220 euro. Primo e secondo trimestre insieme fanno 380 euro, ancora sotto la soglia di 5.000 euro: il contribuente può quindi rinviare il versamento complessivo al 30 novembre. Se invece il totale dei primi due trimestri superasse 5.000 euro, non sarebbe possibile utilizzare questo secondo rinvio.
Cosa controllare dopo il pagamento
- che l’addebito sul conto sia stato effettivamente eseguito oppure che l’F24 risulti acquisito;
- che il trimestre e il codice tributo siano corretti;
- che l’importo coincida con quello dovuto dopo le eventuali modifiche agli elenchi;
- che non restino importi non versati riferiti a trimestri precedenti;
- che la ricevuta o quietanza del pagamento venga conservata.
Per le modalità e le scadenze ufficiali puoi verificare direttamente lo scadenzario dell’Agenzia delle Entrate per il bollo elettronico 2026.
Domande frequenti
Le scadenze ordinarie sono 31 maggio, 30 settembre, 30 novembre e 28 febbraio dell’anno successivo, con slittamento al primo giorno lavorativo quando il termine cade in un festivo. Nel 2026 il primo trimestre scade il 1° giugno.
No. La soglia vigente è 5.000 euro. Se il primo trimestre non supera 5.000 euro può essere rinviato al 30 settembre; se primo e secondo trimestre insieme non superano 5.000 euro, possono essere rinviati al 30 novembre.
Sì. Nell’area Fatture e Corrispettivi è possibile autorizzare l’addebito sul conto corrente bancario o postale intestato al contribuente.
I codici sono 2521 per il primo trimestre, 2522 per il secondo, 2523 per il terzo e 2524 per il quarto. I codici 2525 e 2526 riguardano rispettivamente sanzioni e interessi.
No. In caso di ritardo bisogna verificare anche sanzioni e interessi e utilizzare la procedura o i codici tributo corretti per regolarizzare il versamento.
Raccontaci la tua situazione. Ti aiutiamo a capire come procedere e quale soluzione è più adatta alla tua attività.