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Regime Forfettario

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LIPE IVA: cos’è, chi deve inviarla, scadenze e compilazione

La LIPE IVA è la comunicazione trimestrale con cui i soggetti obbligati trasmettono all’Agenzia delle Entrate i dati delle liquidazioni periodiche. Nel 2026 le scadenze sono il 1° giugno, 30 settembre e 30 novembre per i primi tre trimestri; per il quarto trimestre 2026 il termine ordinario, considerando il giorno festivo, è il 1° marzo 2027. L’invio è telematico, anche tramite intermediario, e resta distinto dal pagamento dell’IVA con F24.

Per compilare correttamente la LIPE occorre verificare i dati contabili e il quadro VP, controllare le ricevute di invio e scegliere la procedura corretta in caso di errore. La comunicazione è dovuta anche con liquidazione a credito, ma non sempre quando nel trimestre non sono state effettuate operazioni.

Che cos’è la LIPE e a cosa serve

LIPE significa comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA. L’obbligo è previsto dall’articolo 21-bis del D.L. 78/2010, introdotto dall’articolo 4 del D.L. 193/2016. Non è una nuova liquidazione e non sostituisce l’F24: trasmette all’Amministrazione finanziaria i dati dei saldi IVA calcolati durante l’anno, affinché possano essere confrontati con le altre informazioni fiscali disponibili.

La comunicazione comprende il frontespizio con i dati del contribuente e il quadro VP con le risultanze del periodo. Per distinguere i due adempimenti: la liquidazione IVA mensile o trimestrale determina debiti, crediti e termini di versamento; la LIPE comunica quei dati entro un calendario autonomo.

Chi deve presentare la LIPE IVA e chi è esonerato

L’adempimento riguarda, in generale, i soggetti passivi IVA tenuti alle liquidazioni periodiche: imprese, professionisti, società ed enti soggetti alla disciplina ordinaria o a particolari regimi IVA che prevedono liquidazioni. Può presentarla direttamente il contribuente oppure un intermediario abilitato incaricato dell’invio.

Le istruzioni ufficiali al modello esonerano chi non è tenuto alla dichiarazione IVA annuale o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche, purché le condizioni di esonero permangano. Un contribuente che effettua soltanto operazioni esenti, nei casi previsti, deve quindi verificare l’effettivo mantenimento dell’esonero: non basta l’etichetta attribuita alla propria attività.

Regime forfettario: la LIPE è obbligatoria?

Di norma no. Il contribuente in regime forfettario non effettua le ordinarie liquidazioni IVA per le operazioni del regime, non addebita normalmente l’imposta nelle fatture interne e non detrae l’IVA sugli acquisti. Anche quando particolari operazioni estere comportano specifici versamenti IVA, non si deve automaticamente presumere l’obbligo di inviare una LIPE ordinaria. Per il trattamento degli acquisti consulta la guida alla detrazione IVA nel regime forfettario.

Scadenze LIPE 2026: calendario dei quattro trimestri

La regola generale è l’ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre; il secondo trimestre fa eccezione e scade il 30 settembre. Se il termine cade di sabato o in un festivo, slitta al primo giorno feriale successivo. Per i periodi dell’anno d’imposta 2026, il calendario è:

Liquidazioni comunicateScadenza invio
I trimestre 2026 (gennaio–marzo)1° giugno 2026
II trimestre 2026 (aprile–giugno)30 settembre 2026
III trimestre 2026 (luglio–settembre)30 novembre 2026
IV trimestre 2026 (ottobre–dicembre)1° marzo 2027

Il primo termine slitta perché il 31 maggio 2026 è domenica; il quarto perché il 28 febbraio 2027 è domenica. La data del primo trimestre risulta nello scadenzario dell’Agenzia delle Entrate del 1° giugno e quella del secondo nello scadenzario del 30 settembre 2026. Per le scadenze successive, prima dell’invio, controlla anche lo scadenzario aggiornato e le eventuali proroghe normative.

Non confondere la data LIPE con il versamento dell’IVA. Per esempio, un trimestrale per opzione versa ordinariamente l’IVA del terzo trimestre entro il 16 novembre 2026, ma trasmette i dati LIPE del medesimo trimestre entro il 30 novembre 2026.

LIPE del quarto trimestre: invio separato o dichiarazione annuale?

Il quarto trimestre può essere comunicato attraverso la LIPE ordinaria, oppure i relativi dati possono essere inclusi nel quadro VP della dichiarazione IVA annuale, purché la dichiarazione sia trasmessa entro il termine previsto per la LIPE del quarto trimestre. Per il quarto trimestre 2026, in assenza di successive variazioni, la data da considerare è il 1° marzo 2027.

La possibilità di utilizzare il quadro VP nella dichiarazione annuale è diversa dal successivo utilizzo del quadro VH per integrare o correggere dati di comunicazioni precedenti. Una dichiarazione IVA inviata più tardi, entro il termine ordinario annuale, non sostituisce automaticamente la LIPE del quarto trimestre senza aver rispettato le condizioni della scelta. In fase di predisposizione della dichiarazione occorre verificare quale percorso sia stato effettivamente adottato.

LIPE mensile e trimestrale: quanti quadri VP bisogna compilare?

La frequenza di trasmissione è trimestrale anche per chi liquida l’imposta ogni mese. Cambia il numero dei moduli del quadro VP: normalmente chi è mensile espone separatamente le liquidazioni di gennaio, febbraio e marzo nella comunicazione del primo trimestre; chi è trimestrale compila il modulo relativo al trimestre, secondo il proprio regime.

Nel campo VP1 si identifica il mese o il trimestre della liquidazione. Per i trimestrali per opzione, il quarto trimestre è identificato con l’apposito valore 5, come indicato nel modello. In presenza di attività separate, periodicità differenti o regimi speciali possono servire ulteriori attenzioni: non creare tre moduli mensili per un soggetto che effettua una sola liquidazione trimestrale.

Come si compila il quadro VP: righi VP1–VP14

Il quadro VP contiene gli importi ricavati dalle liquidazioni realmente effettuate, non i semplici totali delle fatture elettroniche. L’Agenzia delle Entrate rende disponibili modello e istruzioni; le principali voci da controllare sono:

RigoCosa indicare
VP1Mese o trimestre cui si riferisce la liquidazione e altri dati specifici del periodo
VP2Totale operazioni attive al netto dell’IVA
VP3Totale operazioni passive al netto dell’IVA
VP4IVA esigibile del periodo
VP5IVA detratta nel periodo
VP6IVA dovuta oppure IVA a credito
VP7Debito del periodo precedente non superiore a 100 euro, non versato e riportato
VP8Credito derivante dalla liquidazione precedente
VP9Credito dell’anno precedente utilizzato nella liquidazione
VP10Versamenti auto F24 elementi identificativi, nei casi previsti
VP11Crediti d’imposta utilizzati a scomputo secondo le istruzioni
VP12Interessi dovuti dai trimestrali, quando applicabili
VP13Acconto IVA dovuto e relativo metodo
VP14IVA da versare oppure credito finale della liquidazione

Attenzione al modello aggiornato dal 2024: il rigo VP7 richiama la soglia di 100 euro, non più 25,82 euro; inoltre il VP10 è denominato “Versamenti auto F24 elementi identificativi”. Sono modifiche approvate con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 14 marzo 2024, prot. 125654. Le vecchie guide che indicano 25,82 euro o la precedente etichetta di VP10 non riflettono il modello aggiornato.

Non tutti i righi si compilano sempre. Per esempio, nella LIPE del quarto trimestre di un contribuente trimestrale per opzione, le istruzioni specifiche prevedono il trattamento dei righi VP11, VP12 e VP14 in modo diverso rispetto ai primi tre trimestri, perché il saldo viene gestito in sede di dichiarazione annuale. Le regole dei trimestrali speciali non si trasferiscono automaticamente a quelli per opzione.

Esempio di quadro VP con IVA a debito e IVA a credito

Supponiamo che una liquidazione mensile ordinaria presenti 2.200 euro di IVA esigibile e 1.700 euro di IVA detraibile, senza crediti riportati, acconti o rettifiche. Il rigo VP4 esprime l’IVA esigibile, il VP5 quella detratta e il VP6 la differenza positiva di 500 euro. In assenza di altri elementi, il VP14 indica 500 euro da versare. Gli imponibili delle operazioni attive e passive, invece, confluiscono nei VP2 e VP3 secondo le istruzioni.

Se, invertendo gli importi dell’IVA, quella esigibile fosse 1.000 euro e quella detraibile 1.300 euro, il VP6 presenterebbe un credito di 300 euro nell’apposita colonna. Il credito va gestito nei periodi successivi secondo le regole IVA: non si tratta di un F24 di 300 euro da pagare. Per la formula, i codici tributo e i casi di liquidazione trimestrale rimane più utile la guida al calcolo della liquidazione IVA.

LIPE senza operazioni o con saldo zero: quando si invia?

Qui occorre distinguere tre situazioni. Se ci sono operazioni o altri dati da esporre nel quadro VP, la LIPE resta dovuta anche se il saldo finale è zero. Se la liquidazione risulta a credito, la comunicazione è normalmente dovuta. Se invece nel trimestre non vi sono operazioni né altri dati da indicare nel quadro VP, l’obbligo non ricorre, salvo che sia necessario evidenziare il riporto di un credito dal trimestre precedente.

Questo chiarimento compare espressamente nelle istruzioni ufficiali del modello. Dire che “la LIPE si invia sempre, anche senza attività” è dunque troppo generico: bisogna verificare l’esistenza di dati da comunicare e di crediti da riportare.

Come inviare la LIPE telematicamente all’Agenzia delle Entrate

La presentazione avviene esclusivamente per via telematica, direttamente dal titolare abilitato o tramite un intermediario. L’invio ordinario si basa sul tracciato previsto dall’Agenzia e sui controlli richiesti; non basta predisporre un prospetto Excel o inviare i dati via email. Il percorso operativo è il seguente:

  1. Chiudi la contabilità IVA del periodo: fatture, corrispettivi, registrazioni, note di variazione e crediti riportati.
  2. Predisponi il modello con frontespizio e moduli VP pertinenti, usando un software gestionale o gli strumenti aggiornati di compilazione.
  3. Genera e controlla il file telematico secondo le specifiche tecniche, verificando importi, periodo, anagrafica ed eventuali segnalazioni bloccanti.
  4. Trasmetti il file attraverso il servizio telematico abilitato, direttamente oppure tramite intermediario incaricato.
  5. Scarica e conserva la ricevuta di acquisizione: la sola schermata di invio non garantisce che il file sia stato accettato.

Consulta le modalità ufficiali di trasmissione e gli strumenti di controllo telematico dell’Agenzia. Anche per chi delega il commercialista, è utile richiedere ricevuta e copia dei dati trasmessi, conservandole insieme al prospetto delle liquidazioni.

LIPE scartata: ricevuta, correzione del file e nuovo invio

Dopo la trasmissione occorre distinguere una ricevuta di acquisizione da una comunicazione di scarto. Se il file viene scartato, la LIPE non può considerarsi validamente acquisita soltanto perché era stata caricata nel sistema: bisogna leggere la motivazione, correggere il dato o il tracciato e ripetere l’invio.

Le istruzioni al modello richiamano la regola per cui le comunicazioni trasmesse entro la scadenza ma scartate sono considerate tempestive se ritrasmesse entro cinque giorni dalla comunicazione di scarto, alle condizioni previste. È quindi decisivo verificare prontamente le ricevute e non attendere il termine della dichiarazione IVA annuale.

Come correggere una LIPE già inviata con dati sbagliati

Se l’errore riguarda i dati del quadro VP, si deve prima ricostruire la liquidazione corretta e poi scegliere lo strumento di rettifica in base al momento della scoperta. Una LIPE inviata nuovamente per lo stesso periodo sostituisce la precedente, secondo le istruzioni del modello, quando è ancora possibile utilizzare tale procedura.

Errore scoperto prima della dichiarazione IVA annuale

È possibile inviare una nuova LIPE sostitutiva con i dati corretti. Se il termine ordinario è già trascorso, bisogna anche valutare la sanzione e la possibilità di ravvedimento: inviare i dati corretti non cancella automaticamente un’eventuale violazione già commessa.

Errore rilevato in sede di dichiarazione annuale: quadro VH

In sede di dichiarazione IVA annuale, quando occorre comunicare dati omessi, incompleti o errati delle LIPE, può diventare necessario compilare il quadro VH, secondo le istruzioni annuali. Il quadro VH non è un duplicato da compilare automaticamente se tutte le LIPE sono corrette. Se la dichiarazione è già stata presentata, si valuta un’eventuale dichiarazione integrativa e la regolarizzazione della violazione.

È diverso il quadro VP nella dichiarazione annuale utilizzato per includere tempestivamente la comunicazione del quarto trimestre: VP e VH hanno finalità differenti. Per il percorso di correzione fanno riferimento anche le istruzioni dell’Agenzia e la risoluzione 104/E del 28 luglio 2017.

Sanzioni LIPE omessa, tardiva o infedele e ravvedimento

L’articolo 11, comma 2-ter, del D.Lgs. 471/1997 prevede per l’omessa, incompleta o infedele LIPE una sanzione da 500 a 2.000 euro. La sanzione è ridotta alla metà, quindi da 250 a 1.000 euro, se la comunicazione è presentata entro i 15 giorni successivi alla scadenza oppure se, nello stesso termine, sono trasmessi i dati corretti.

La violazione può essere regolarizzata mediante ravvedimento operoso quando ne ricorrono i presupposti. La sanzione da versare concretamente dipende dalla data della violazione e della regolarizzazione, dalla riduzione applicabile e da eventuali atti già notificati. Non utilizzare importi standard reperiti online senza aver verificato il caso specifico.

Una LIPE inesatta e un F24 omesso sono due irregolarità diverse. Se il dato comunicato è corretto ma manca il versamento IVA, si applicano le regole proprie dell’omesso o tardivo pagamento; se la LIPE è errata ma l’imposta è stata versata correttamente, occorre sanare la comunicazione. Approfondisci gli errori nei versamenti IVA per la parte relativa ai pagamenti.

LIPE, fatture elettroniche e controlli dell’Agenzia

Le fatture elettroniche acquisite attraverso il Sistema di Interscambio non eliminano l’obbligo di comunicare i dati delle liquidazioni. I dati delle operazioni non coincidono sempre con l’imposta effettivamente esigibile o detraibile: possono intervenire fatture estere, reverse charge, rettifiche, pro-rata e crediti pregressi. Prima della LIPE si controlla quindi la contabilità e non soltanto l’elenco delle fatture SdI.

L’Agenzia confronta i dati delle LIPE con versamenti, fatture e altri elementi disponibili. Se emergono anomalie, può inviare una comunicazione o un invito alla regolarizzazione; il contribuente deve distinguere una richiesta di chiarimenti da un atto di pagamento. Le indicazioni dell’Agenzia sui controlli e sulle comunicazioni chiariscono anche dove consultare gli avvisi nell’area riservata.

LIPE, dichiarazione IVA annuale e acconto di dicembre

La LIPE fotografa le liquidazioni infrannuali, mentre la dichiarazione IVA annuale riepiloga l’anno, gli eventuali conguagli, i crediti e i versamenti. I dati devono essere coerenti, ma i due adempimenti restano autonomi. Il quarto trimestre richiede particolare attenzione per la scelta tra comunicazione separata e quadro VP della dichiarazione inviata entro la scadenza LIPE.

L’acconto IVA di dicembre può rilevare nel VP13 insieme al metodo applicabile. Non deve essere confuso con l’acconto delle imposte dirette o con il debito IVA definitivo del mese o del trimestre. I crediti devono essere riportati senza duplicazioni e la detrazione sugli acquisti deve rispettare le condizioni illustrate nella guida alla detrazione IVA.

Checklist prima di inviare la comunicazione LIPE

  1. Verifica l’obbligo di presentazione, anche in caso di attività cessata, trimestre senza operazioni o regime particolare.
  2. Individua la periodicità delle liquidazioni e controlla mesi, trimestri e moduli VP necessari.
  3. Riconcilia registri, fatture, corrispettivi, reverse charge e note di variazione.
  4. Controlla VP4–VP6, crediti, riporti VP7–VP9 e gli eventuali interessi o acconti.
  5. Confronta la comunicazione con i prospetti IVA e verifica gli F24 senza confondere comunicazione e pagamento.
  6. Esegui il controllo del file, invia entro la scadenza e verifica la ricevuta effettiva.
  7. Archivia modello, ricevuta e documenti contabili; in caso di errore valuta subito una trasmissione sostitutiva.

Domande frequenti sulla LIPE IVA

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