Praticantato obbligatorio e forfettario al 5%: quando non è mera prosecuzione
Il periodo di pratica obbligatoria non impedisce, da solo, l’applicazione dell’imposta sostitutiva al 5% nel regime forfettario. La legge esclude espressamente il praticantato obbligatorio dal concetto di “mera prosecuzione” dell’attività precedente.
Questo significa che chi ha svolto una pratica richiesta per poter esercitare una professione può, in presenza degli altri requisiti, iniziare successivamente l’attività autonoma e applicare il 5%. La pratica, però, deve essere realmente obbligatoria ai fini dell’esercizio della professione: un semplice tirocinio, stage o rapporto di lavoro formativo non basta automaticamente.
Praticantato obbligatorio e forfettario al 5%: risposta rapida
- il 5% spetta solo se sono rispettati tutti i requisiti previsti per una nuova attività;
- la nuova attività non deve essere mera prosecuzione di un precedente lavoro dipendente o autonomo;
- la legge fa un’eccezione per il periodo di pratica obbligatoria necessario all’esercizio di arti o professioni;
- quindi il praticantato obbligatorio, da solo, non blocca il 5%;
- un semplice tirocinio facoltativo o un normale rapporto di lavoro non rientra automaticamente nell’eccezione;
- restano da controllare gli altri requisiti del regime forfettario e dell’aliquota agevolata;
- il 5% si applica nell’anno di inizio dell’attività e nei quattro successivi.
Cosa dice la legge sulla mera prosecuzione
La Legge 190/2014 prevede che, per utilizzare l’aliquota al 5%, l’attività da esercitare non debba costituire mera prosecuzione di un’attività precedentemente svolta come lavoro dipendente o autonomo.
La stessa disposizione aggiunge però un’eccezione precisa: non si considera mera prosecuzione il caso in cui l’attività precedente consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni.
Perché la pratica obbligatoria è trattata diversamente
La ratio è semplice: il praticantato obbligatorio rappresenta una fase necessaria per accedere alla professione, non una normale attività autonoma già avviata che viene semplicemente proseguita con una nuova Partita IVA.
Per questo il legislatore evita che chi ha dovuto completare una pratica professionale perda automaticamente il beneficio previsto per l’avvio di una nuova attività.
Il caso del giornalista praticante
Nel percorso ordinario per diventare giornalista professionista, l’Ordine dei Giornalisti richiede un periodo di praticantato di 18 mesi, seguito dall’esame di idoneità professionale, salvo i percorsi alternativi riconosciuti come le scuole di giornalismo.
Se il periodo svolto prima dell’apertura della Partita IVA è quello richiesto dalla disciplina professionale per accedere all’esame e all’esercizio della professione, esso rientra nell’eccezione prevista dalla norma fiscale sulla mera prosecuzione.
Quindi un giornalista praticante può applicare il 5%?
Può applicarlo se sono rispettati anche tutti gli altri requisiti. La pratica obbligatoria non costituisce, da sola, un ostacolo. Non bisogna però trasformare questa eccezione in una regola generale secondo cui qualunque attività svolta prima dell’apertura della Partita IVA sarebbe irrilevante.
Pratica obbligatoria e semplice tirocinio non sono la stessa cosa
Un tirocinio extracurriculare, uno stage aziendale, un contratto a termine o un periodo di formazione sul lavoro non rientrano automaticamente nell’eccezione.
Per applicare la deroga bisogna poter dimostrare che quel periodo era richiesto dalla disciplina della professione come passaggio necessario o formalmente previsto per poter esercitare o accedere alla relativa abilitazione.
Esempio: pratica obbligatoria prima della Partita IVA
Anna completa il praticantato richiesto dal proprio ordinamento professionale, supera l’esame previsto e successivamente apre la Partita IVA per esercitare autonomamente.
Il fatto che durante la pratica abbia già svolto attività simili a quelle che svolgerà da professionista non comporta automaticamente una mera prosecuzione, perché la legge esclude espressamente il periodo di pratica obbligatoria.
Esempio: stage facoltativo in uno studio
Luca svolge per un anno uno stage facoltativo presso uno studio e poi apre Partita IVA per offrire gli stessi servizi ai medesimi clienti.
Qui non basta chiamare quel periodo “pratica”: se non era obbligatorio ai fini dell’esercizio professionale, l’eccezione non opera automaticamente e bisogna verificare se la nuova attività sia una mera prosecuzione di quella precedente.
Il requisito dei tre anni precedenti resta comunque da verificare
Il regime al 5% richiede anche che il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio della nuova attività, un’attività artistica, professionale o d’impresa nelle condizioni previste dalla norma.
La deroga del praticantato riguarda la mera prosecuzione, ma non deve essere letta come cancellazione automatica di ogni altro requisito. Occorre quindi ricostruire tutta la situazione precedente.
Attività precedente svolta con Partita IVA
Se durante o prima del praticantato avevi già una vera attività autonoma con Partita IVA, compensi, clienti e organizzazione propria, la situazione richiede una verifica separata. Non basta la presenza di una pratica obbligatoria per rendere irrilevante qualsiasi altra attività esercitata nello stesso periodo.
Pratica presso il futuro cliente: attenzione
Può accadere che il professionista, terminata la pratica, inizi a fatturare allo stesso studio, impresa o soggetto presso cui ha svolto il periodo formativo.
La deroga sulla mera prosecuzione non elimina gli altri controlli del regime forfettario, compresa l’eventuale causa ostativa collegata alla prevalenza delle fatture verso datori di lavoro o soggetti a essi riconducibili quando ne ricorrono i presupposti.
Il 5% non dipende dall’Ordine professionale
Essere iscritti a un Ordine, Albo o Registro non dà automaticamente diritto al 5%. L’iscrizione può essere rilevante per dimostrare il percorso professionale e la natura obbligatoria della pratica, ma l’agevolazione resta disciplinata dalla normativa fiscale.
Quanto dura il 5%
Se tutti i requisiti sono soddisfatti, l’aliquota ridotta si applica per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro successivi. Non sono sessanta mesi mobili: il conteggio segue i periodi d’imposta.
Se la pratica dura più anni
La durata della pratica obbligatoria non riduce automaticamente il periodo agevolato. Il quinquennio del 5% parte dall’inizio dell’attività agevolata, non dal giorno in cui hai iniziato il praticantato.
Cosa conservare per dimostrare la natura obbligatoria della pratica
- iscrizione al registro dei praticanti o equivalente;
- normativa o regolamento professionale che prevede la pratica;
- attestazione del periodo svolto;
- documentazione dell’Ordine o ente professionale;
- eventuali certificazioni relative all’esame di abilitazione;
- contratto o convenzione con il soggetto presso cui hai svolto la pratica.
Quando serve particolare cautela
- se il periodo precedente era chiamato “pratica” ma non era obbligatorio;
- se avevi già clienti e compensi autonomi;
- se possedevi già una Partita IVA utilizzata;
- se continui a lavorare quasi esclusivamente per lo stesso soggetto;
- se il rapporto precedente aveva caratteristiche di lavoro dipendente ordinario;
- se la nuova attività non presenta alcuna discontinuità reale rispetto a quella precedente.
Praticantato e 5%: cosa controllare prima di applicarlo
- verifica che la pratica fosse obbligatoria per l’esercizio della professione;
- ricostruisci eventuali attività autonome svolte nei tre anni precedenti;
- controlla se avevi già una Partita IVA realmente utilizzata;
- verifica rapporti con il soggetto presso cui hai svolto la pratica;
- controlla tutti i requisiti generali del regime forfettario;
- documenta il percorso professionale prima dell’apertura della Partita IVA.
Errore da evitare: “ho fatto pratica, quindi il 5% mi spetta sempre”
La pratica obbligatoria neutralizza uno specifico problema: quello della mera prosecuzione. Non sostituisce il controllo completo sui requisiti dell’aliquota ridotta e sulle cause ostative del regime.
Pratica retribuita: il compenso cambia la regola?
Il fatto che il praticantato sia stato retribuito non lo trasforma automaticamente in una normale attività precedente. Il punto decisivo resta la natura del percorso: deve trattarsi della pratica obbligatoria prevista per accedere alla professione. Occorre però distinguere eventuali ulteriori attività autonome svolte nello stesso periodo, perché quelle potrebbero assumere rilievo autonomo ai fini del requisito dei tre anni.
Se tra fine pratica e apertura della Partita IVA passa del tempo
Non esiste una regola per cui debba trascorrere un certo numero di mesi tra la fine del praticantato e l’apertura della Partita IVA. La verifica riguarda la natura obbligatoria della pratica e gli altri requisiti previsti dal comma 65. Una breve distanza temporale, da sola, non trasforma la pratica in mera prosecuzione.
Approfondimenti utili
Per verificare tutti i requisiti puoi leggere regime forfettario 5% o 15%, come verificare i requisiti per il 5% e la guida sul 5% dopo un precedente lavoro dipendente.
Fonti ufficiali
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