Regime forfettario al 5%: come verificare davvero i requisiti
Per applicare l’imposta sostitutiva al 5% nel regime forfettario non basta aprire una nuova Partita IVA. Devi rispettare i requisiti del regime forfettario e, in più, superare i tre test previsti per le nuove attività: nessuna attività d’impresa o professionale nei tre anni precedenti, nessuna mera prosecuzione di un lavoro già svolto e, se prosegui l’attività di un altro soggetto, rispetto del limite di ricavi previsto dalla legge.
Il modo più sicuro per verificare il 5% è quindi separare le domande: posso usare il regime forfettario? e, solo dopo, posso usare l’aliquota ridotta al 5%? Sono due controlli diversi.
La regola base: 5% per l’anno di inizio e i quattro successivi
Il comma 65 della Legge 190/2014 prevede che, per favorire l’avvio di nuove attività, l’imposta sostitutiva sia ridotta dal 15% al 5% per il periodo d’imposta di inizio e per i quattro successivi.
La durata agevolata è quindi legata al momento in cui l’attività inizia fiscalmente. Non si tratta di “cinque anni pieni” calcolati dalla data di apertura: si contano i periodi d’imposta.
Primo requisito: nessuna attività nei tre anni precedenti
Il primo controllo è capire se nei tre anni precedenti l’inizio della nuova attività hai esercitato un’attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare.
Non conta soltanto avere avuto una Partita IVA individuale. Va considerato anche l’eventuale esercizio di attività in società, associazione professionale o impresa familiare quando ricorrono i presupposti indicati dalla norma.
Esempio: vecchia Partita IVA chiusa due anni fa
Se hai esercitato realmente una libera professione fino a due anni fa e oggi apri una nuova Partita IVA per un’attività diversa, il solo cambio di codice ATECO non basta per considerarti automaticamente una “nuova attività” ai fini del 5%. Il primo requisito va verificato perché l’attività precedente rientra nel triennio.
Secondo requisito: niente mera prosecuzione di attività precedente
Il secondo test è spesso quello più delicato. La nuova attività non deve costituire una mera prosecuzione di un’attività già svolta come lavoro dipendente o autonomo.
La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 10/E del 4 aprile 2016 chiarisce che il requisito serve a impedire che un’attività sostanzialmente identica venga presentata come nuova soltanto cambiando forma fiscale.
Bisogna quindi guardare alla realtà: clienti, luogo di lavoro, strumenti utilizzati, contenuto della prestazione, organizzazione dell’attività e continuità economica.
Esempio: dipendente che apre e fattura allo stesso datore
Se eri dipendente di un’azienda, cessi il rapporto e subito dopo apri Partita IVA svolgendo per la stessa azienda le medesime mansioni con gli stessi strumenti e la stessa organizzazione, il rischio di mera prosecuzione è elevato.
La compatibilità va inoltre verificata anche rispetto alle altre cause ostative del regime forfettario, in particolare quelle relative ai rapporti con datore o ex datore di lavoro.
Esempio: attività realmente nuova
Se invece eri dipendente amministrativo e apri una Partita IVA per svolgere un’attività di fotografo, consulente informatico o artigiano completamente diversa per contenuto, clienti e organizzazione, il requisito della non prosecuzione può essere rispettato, fermo restando il controllo degli altri requisiti.
La pratica obbligatoria non blocca il 5%
La legge prevede espressamente un’eccezione: il periodo di pratica obbligatoria richiesto per l’esercizio di arti o professioni non viene considerato mera prosecuzione.
È il caso tipico del tirocinio professionale necessario per accedere a una professione regolamentata. Terminata la pratica, l’avvio della propria attività può quindi essere compatibile con l’aliquota del 5%, se sono rispettate anche le altre condizioni.
Terzo requisito: se prosegui l’attività di un altro soggetto
Il terzo requisito riguarda il caso in cui la nuova attività sia la prosecuzione di un’attività svolta in precedenza da un altro soggetto, ad esempio in seguito a cessione, affitto, successione o altra operazione che comporti continuità dell’attività.
In questo caso, per il 5%, i ricavi o compensi dell’attività precedente realizzati nel periodo d’imposta precedente devono rispettare il limite previsto per il regime forfettario.
Subentrare in un’attività non significa automaticamente perdere il 5%
La prosecuzione di un’attività altrui non esclude automaticamente l’aliquota ridotta. La legge introduce invece un test quantitativo sui ricavi o compensi dell’attività proseguita.
Per questo, se acquisti o subentri in un’attività, prima di applicare il 5% devi acquisire i dati del periodo precedente e verificare il rispetto del limite rilevante.
Il 5% non dipende dal codice ATECO “nuovo”
Cambiare codice ATECO non basta per ottenere il 5%. La verifica riguarda l’attività effettivamente esercitata, non soltanto il numero indicato all’Agenzia delle Entrate.
Se cambi codice ma continui sostanzialmente a svolgere la stessa attività, per gli stessi clienti e con la stessa organizzazione, il requisito della novità può mancare. Al contrario, due codici vicini non significano automaticamente mera prosecuzione se l’attività concreta è realmente diversa.
Essere già forfettario al 15% non permette di “passare” al 5%
Il 5% è collegato all’avvio della nuova attività. Non è un’aliquota che puoi scegliere successivamente perché nell’anno precedente hai pagato il 15% o perché hai scoperto dopo di possedere i requisiti.
La verifica va fatta dall’inizio, perché il quinquennio agevolato decorre dal periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata.
Aprire una seconda attività fa ripartire altri cinque anni?
No, non automaticamente. Se hai già un’attività con Partita IVA e aggiungi un nuovo codice ATECO, non stai necessariamente iniziando un nuovo soggetto fiscale. La seconda attività va valutata all’interno della stessa posizione e non crea di per sé un nuovo quinquennio al 5%.
Questo è uno dei motivi per cui bisogna distinguere tra nuova Partita IVA, nuova attività e semplice ampliamento dell’attività esistente.
Il 5% richiede prima l’accesso al regime forfettario
Puoi rispettare tutti i requisiti del comma 65 e non poter comunque utilizzare il 5% se non possiedi i requisiti generali del regime forfettario o incorri in una causa ostativa.
Per esempio, partecipazioni societarie incompatibili, rapporti con datore di lavoro o altri requisiti possono impedire l’accesso al regime prima ancora di discutere l’aliquota ridotta.
Per il quadro generale puoi consultare la guida sui requisiti e cause di esclusione del regime forfettario. Questa pagina resta invece focalizzata sulla verifica del 5%.
Checklist pratica per verificare il 5%
- Verifica di poter applicare il regime forfettario.
- Ricostruisci le attività d’impresa, professionali o artistiche esercitate nei tre anni precedenti.
- Controlla eventuali partecipazioni in società, associazioni o imprese familiari collegate ad attività effettivamente esercitate.
- Confronta la nuova attività con il lavoro dipendente o autonomo precedente.
- Valuta clienti, mansioni, mezzi, sede e organizzazione per escludere la mera prosecuzione.
- Se hai svolto pratica obbligatoria, separala dalla normale attività lavorativa.
- Se subentri nell’attività di un altro soggetto, verifica i ricavi o compensi dell’anno precedente.
- Controlla l’anno effettivo di inizio dell’attività per individuare il quinquennio agevolato.
- Conserva documenti e contratti utili a dimostrare la reale novità dell’attività.
Documenti utili in caso di dubbio
- vecchie dichiarazioni IVA o Redditi e precedenti Partite IVA;
- contratti di lavoro dipendente cessati;
- contratti con i primi clienti della nuova attività;
- visure e partecipazioni societarie;
- atti di acquisto o subentro in attività altrui;
- documentazione relativa alla pratica professionale obbligatoria;
- fatture e documenti dell’attività precedente, se rilevanti per il confronto.
Domande frequenti
Basta non aver avuto Partita IVA nei tre anni precedenti?
No. Il requisito riguarda l’esercizio precedente di attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare. La sola assenza di una Partita IVA individuale non è sempre sufficiente.
Se faccio lo stesso lavoro che facevo da dipendente posso avere il 5%?
Va verificato se la nuova attività costituisce mera prosecuzione del lavoro precedente. Se contenuto, clienti e organizzazione restano sostanzialmente gli stessi, il requisito può mancare.
La pratica professionale impedisce il 5%?
No, quando si tratta del periodo di pratica obbligatoria previsto per l’esercizio di arti o professioni: la legge lo esclude espressamente dal test sulla mera prosecuzione.
Quanto dura l’aliquota del 5%?
Si applica, se spettante, al periodo d’imposta di inizio dell’attività e ai quattro successivi.
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