Cliente UK e bollo: quando va messo sulla fattura forfettaria
Se emetti una fattura a un cliente del Regno Unito, il bollo non dipende dal fatto che il cliente sia estero ma dalla natura fiscale dell’operazione. Nel caso tipico di una prestazione B2B resa da un professionista italiano a un’impresa UK, l’operazione è normalmente non soggetta a IVA in Italia ai sensi dell’articolo 7-ter e, se l’importo supera 77,47 euro e non ricorre una specifica esenzione dal bollo, l’imposta di bollo di 2 euro va assolta.
Il vecchio testo di questa pagina era troppo generico perché affermava che il bollo va applicato a tutte le fatture senza IVA superiori a 77,47 euro. Non è sempre così: esistono operazioni senza IVA che seguono regole specifiche o sono esenti dal bollo. Prima devi quindi capire perché non stai applicando l’IVA.
Cliente UK: prima verifica se è impresa o privato
La prima distinzione è tra cliente business e cliente privato. Per una normale prestazione di servizi B2B resa a un soggetto passivo stabilito nel Regno Unito, la territorialità IVA segue in genere l’articolo 7-ter del DPR 633/1972: l’operazione non è territorialmente rilevante in Italia.
Se il cliente è invece un privato, la regola può cambiare in base al tipo di servizio. Alcune prestazioni B2C verso soggetti extra-UE hanno regole territoriali specifiche. Non usare quindi automaticamente lo stesso trattamento previsto per il cliente business.
Prestazione B2B verso il Regno Unito: codice Natura N2.1
Per una prestazione di servizi non soggetta a IVA in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies, il codice Natura della fattura elettronica è N2.1.
La guida dell’Agenzia delle Entrate alla compilazione della fattura elettronica distingue espressamente N2.1, per operazioni non soggette ai sensi degli articoli 7-7-septies, da N2.2, utilizzato negli altri casi di non soggezione.
Forfettario e cliente UK: N2.1 può prevalere sulla normale N2.2
Il contribuente forfettario utilizza normalmente N2.2 per le proprie operazioni non soggette IVA. Ma quando una prestazione è fuori campo IVA in Italia per territorialità, il motivo della non applicazione dell’imposta è diverso: in quel caso va indicata la Natura coerente con gli articoli 7-7-septies, quindi N2.1.
È un errore frequente usare N2.2 su tutte le fatture del forfettario senza distinguere le operazioni con l’estero.
Quando il bollo da 2 euro è dovuto
L’imposta di bollo sulle fatture si applica secondo il DPR 642/1972 quando ricorrono i presupposti previsti dalla tariffa. Per le fatture prive di IVA di importo superiore a 77,47 euro, il bollo è normalmente dovuto salvo specifiche esclusioni o esenzioni.
Quindi, nel caso tipico di una prestazione professionale B2B verso una società del Regno Unito, non soggetta a IVA in Italia per territorialità e senza una specifica esenzione, una fattura superiore a 77,47 euro viene normalmente assoggettata al bollo di 2 euro.
La disciplina generale dell’imposta è contenuta nel DPR 642/1972.
Non tutte le fatture estere senza IVA hanno automaticamente il bollo
Questo è il punto da correggere rispetto al vecchio articolo. Una fattura può non avere IVA per motivi molto diversi: territorialità, esportazione, operazione esente, operazione esclusa, regime speciale o altra previsione normativa.
Alcune operazioni possono avere una specifica esenzione dall’imposta di bollo. Per questo non devi applicare la formula “no IVA + oltre 77,47 = sempre bollo” senza verificare il titolo normativo dell’operazione.
Servizi e cessioni di beni verso UK non sono la stessa cosa
Se stai fatturando una prestazione professionale o digitale a un’impresa UK, il riferimento tipico è la territorialità dei servizi. Se invece stai esportando beni fuori dall’Unione europea, la fattura può rientrare nell’articolo 8 e utilizza una Natura diversa, per esempio N3.1 nelle esportazioni.
Non trasferire quindi automaticamente le regole del bollo di una consulenza a una vendita di beni destinati all’esportazione.
Come indicare il bollo nella fattura elettronica
Quando il bollo è dovuto sulla fattura elettronica, non devi applicare una marca fisica. Devi valorizzare a “SI” il campo Bollo virtuale nel file XML.
La guida dell’Agenzia delle Entrate sull’imposta di bollo sulle fatture elettroniche conferma che i documenti elettronici relativi a operazioni transfrontaliere con bollo virtuale valorizzato a “SI” vengono considerati nel calcolo dell’imposta da versare.
Cliente estero e Codice Destinatario XXXXXXX
Per le operazioni verso soggetti esteri il file elettronico utilizza normalmente il codice destinatario XXXXXXX. Questo consente di trasmettere attraverso SdI i dati dell’operazione transfrontaliera.
La guida dell’Agenzia precisa però che i documenti transfrontalieri con XXXXXXX vengono esclusi dalla generazione automatica dell’elenco B delle fatture per cui il sistema presume il bollo mancante. Questo non significa che il bollo non sia dovuto: significa che non devi affidarti al controllo automatico dell’elenco B per individuare l’errore.
Se hai dimenticato il bollo sulla fattura UK
Se il bollo era dovuto ma non hai valorizzato il relativo campo, controlla gli elenchi trimestrali nel portale Fatture e Corrispettivi. Per le operazioni transfrontaliere il sistema potrebbe non aggiungere automaticamente il documento all’elenco B.
La stessa guida dell’Agenzia consente al contribuente di integrare l’elenco B aggiungendo le fatture elettroniche soggette a bollo che non risultano già presenti. Dopo la correzione, l’importo concorre al bollo da versare per il trimestre.
Come si paga il bollo elettronico
Il bollo elettronico viene gestito trimestralmente attraverso il portale Fatture e Corrispettivi. Puoi pagare con addebito sul conto oppure tramite modello F24 secondo le modalità previste dall’Agenzia. La guida RF sulla marca da bollo nel regime forfettario riepiloga anche soglia, scadenze e pagamento.
Non devi quindi acquistare una marca fisica e riportarne il numero sulla fattura elettronica.
Posso addebitare i 2 euro al cliente inglese?
Puoi prevedere contrattualmente il riaddebito del bollo al cliente. Dal punto di vista fiscale, però, il soggetto obbligato all’assolvimento dell’imposta resta l’emittente secondo le regole applicabili al documento.
Nel forfettario il riaddebito del bollo al cliente concorre normalmente ai compensi o ricavi secondo i chiarimenti dell’Agenzia.
Esempio: consulenza da 1.000 euro a società UK
Un consulente italiano in regime forfettario emette una fattura da 1.000 euro a una società con sede nel Regno Unito per una consulenza B2B.
- La prestazione è verificata come non soggetta IVA in Italia per territorialità.
- Nel file XML viene utilizzato N2.1.
- L’importo supera 77,47 euro.
- Non ricorre una specifica esenzione dal bollo.
- Il campo Bollo virtuale viene valorizzato a “SI”.
- Il documento viene trasmesso con Codice Destinatario XXXXXXX.
In questo scenario il bollo di 2 euro è normalmente dovuto.
Esempio: fattura da 50 euro
Se la stessa prestazione ammonta a 50 euro, il documento resta senza IVA per la stessa ragione territoriale, ma non supera la soglia di 77,47 euro: il bollo non è dovuto per il solo fatto che il cliente sia estero.
Cliente UK privato: non copiare il trattamento B2B
Se il cliente del Regno Unito è un consumatore privato, prima di pensare al bollo devi verificare la territorialità IVA della specifica prestazione. Servizi digitali, consulenze, prestazioni professionali e altri servizi possono avere regole diverse.
La guida RF sulla fattura a un cliente nel Regno Unito approfondisce la distinzione tra cliente business e privato, territorialità, fatturazione e adempimenti.
Checklist prima di emettere la fattura UK
- Verifica se il cliente è impresa o privato.
- Individua la regola di territorialità IVA della prestazione.
- Usa N2.1 se l’operazione è non soggetta ai sensi degli articoli 7-7-septies.
- Controlla se l’importo supera 77,47 euro.
- Verifica che non ricorra una specifica esenzione dal bollo.
- Se il bollo è dovuto, valorizza Bollo virtuale = SI.
- Non affidarti soltanto all’elenco B automatico per le operazioni transfrontaliere.
- Conserva XML e ricevute SdI.
In sintesi
Per una normale prestazione B2B a un’impresa del Regno Unito, superiore a 77,47 euro e non soggetta a IVA in Italia per territorialità, il bollo di 2 euro è normalmente dovuto salvo specifica esenzione. Nel file elettronico devi utilizzare il codice Natura coerente, normalmente N2.1, e indicare il bollo virtuale.
Non applicare però la regola “fattura estera senza IVA = sempre bollo”: prima identifica la natura dell’operazione, perché esportazioni di beni, servizi a privati e altre fattispecie possono seguire regole differenti.
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