
Il miglioramento di una o due classi di rischio sismico non è un requisito generale per ottenere il Sismabonus. Fino al 2024, il salto di classe consentiva di accedere alle percentuali di detrazione più elevate, mentre la detrazione di base poteva spettare anche per interventi antisismici che non producevano un passaggio formale a una classe inferiore di rischio.
Anche il Super Sismabonus seguiva una disciplina particolare e non richiedeva necessariamente la riduzione della classe sismica. Per le spese sostenute nel 2026, invece, le precedenti aliquote differenziate sono state sostituite da percentuali fisse: 50% per l’abitazione principale, quando ricorrono le condizioni previste, e 36% negli altri casi, generalmente entro il limite di 96.000 euro per unità immobiliare.
Resta comunque necessario che i lavori siano effettivamente finalizzati alla riduzione del rischio sismico, che l’edificio e il contribuente rispettino i requisiti dell’agevolazione e che siano predisposte nei termini le asseverazioni e la documentazione tecnica richieste.
La risposta in breve
No. Nel 2026, per accedere al Sismabonus non è richiesto in via generale il passaggio a una classe di rischio sismico inferiore. Il salto di una o due classi non attribuisce più le aliquote maggiorate previste fino al 2024.
Per gli interventi eseguiti sulle parti comuni condominiali, la detrazione è pari al:
- 50% per la quota riferibile a un’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, quando la spesa è sostenuta dal proprietario o dal titolare di un diritto reale;
- 36% negli altri casi.
L’assenza di un salto formale di classe non significa che qualsiasi lavoro possa beneficiare dell’agevolazione. L’intervento deve comunque rientrare tra le misure antisismiche ammesse, interessare le parti strutturali dell’edificio e rispettare gli adempimenti tecnici, fiscali e documentali previsti.
Che cos’è il salto di classe sismica
La classe di rischio sismico indica il livello di vulnerabilità di un edificio in caso di terremoto. Le classi previste sono otto e vanno dalla A+, che identifica il rischio più basso, alla G, che rappresenta il rischio più elevato.
Si parla di salto di classe sismica quando, dopo l’esecuzione dei lavori, l’edificio passa a una classe di rischio migliore rispetto a quella iniziale. Per esempio, un immobile che passa dalla classe E alla classe D consegue il miglioramento di una classe; passando dalla classe E alla classe C ne migliora due.
La classe precedente e quella successiva all’intervento devono essere determinate e asseverate da un professionista abilitato, secondo le linee guida previste per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni.
Il salto di classe è obbligatorio nel 2026?
Nel 2026 il miglioramento formale della classe di rischio sismico non costituisce un requisito generale per ottenere la detrazione. Fino al 31 dicembre 2024, il passaggio a una o due classi inferiori permetteva di beneficiare di aliquote più elevate, comprese quelle previste per gli interventi sulle parti comuni condominiali.
Dal 1° gennaio 2025 queste maggiorazioni non sono più applicabili. Pertanto, nel 2026 la percentuale della detrazione non cambia in base al numero di classi di rischio migliorate.
Resta però indispensabile che i lavori abbiano natura antisismica e siano progettati per ridurre il rischio dell’edificio. Il tecnico incaricato deve individuare gli interventi necessari e predisporre le asseverazioni previste dalla normativa. La semplice esecuzione di opere edilizie sulle parti comuni, senza una finalità antisismica documentata, non consente di accedere al Sismabonus.
Come funziona il Sismabonus sulle parti comuni condominiali
Quando i lavori antisismici riguardano le parti comuni dell’edificio, la detrazione spetta ai singoli condòmini in base alla quota di spesa loro attribuita, generalmente determinata secondo i millesimi di proprietà.
Per le spese sostenute nel 2026, ciascun condomino applica l’aliquota relativa alla propria situazione:
- 50% se è proprietario o titolare di un diritto reale e l’unità immobiliare collegata alla spesa è adibita ad abitazione principale;
- 36% negli altri casi.
La stessa percentuale non deve quindi essere necessariamente applicata a tutti i condòmini: all’interno dello stesso edificio possono esserci quote detraibili al 50% e quote detraibili al 36%.
Il condominio deve conservare la documentazione relativa ai lavori e ai pagamenti, mentre ogni condomino deve poter dimostrare la quota di spesa effettivamente rimasta a suo carico.
Quali asseverazioni e documenti servono
Il progetto degli interventi antisismici deve essere predisposto da un professionista abilitato. Il tecnico deve inoltre asseverare la classe di rischio dell’edificio prima dei lavori e quella conseguibile dopo l’intervento, utilizzando il modello previsto dal decreto ministeriale n. 58 del 2017.
Il progetto e l’asseverazione devono essere presentati allo sportello unico competente insieme al titolo edilizio o, comunque, tempestivamente e prima dell’inizio dei lavori. Al termine dell’intervento, il direttore dei lavori e, quando previsto, il collaudatore statico attestano la conformità delle opere eseguite al progetto depositato.
Per gli interventi condominiali devono essere conservati:
- la delibera assembleare di approvazione dei lavori;
- la tabella millesimale di ripartizione delle spese;
- il progetto e le asseverazioni tecniche;
- i titoli edilizi e le autorizzazioni richieste;
- le fatture e la documentazione relativa ai lavori;
- le ricevute dei bonifici;
- la certificazione rilasciata dall’amministratore con la quota imputata a ciascun condomino.
I pagamenti devono essere effettuati con bonifico bancario o postale dal quale risultino la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e la partita IVA o il codice fiscale del soggetto che riceve il pagamento.
Cosa succede se i lavori non determinano un salto di classe
L’assenza di un miglioramento formale della classe di rischio sismico non esclude automaticamente il Sismabonus. Anche la modulistica tecnica prevista dal decreto ministeriale contempla la possibilità che l’intervento non produca alcun passaggio di classe.
La detrazione può quindi spettare quando i lavori:
- costituiscono effettive misure antisismiche;
- interessano le parti strutturali dell’edificio;
- sono progettati e asseverati da professionisti abilitati;
- rispettano le procedure autorizzative e gli adempimenti richiesti.
Non è invece sufficiente eseguire generici lavori di manutenzione o ristrutturazione del condominio. La natura antisismica dell’intervento deve risultare dal progetto e dalla documentazione tecnica depositata.
Differenza tra Sismabonus e Super Sismabonus
Il Sismabonus è la detrazione prevista per gli interventi destinati alla riduzione del rischio sismico degli edifici. Nel 2026 si applica, in presenza dei requisiti richiesti, con l’aliquota del 50% per l’abitazione principale e del 36% negli altri casi.
Il termine Super Sismabonus indicava invece l’applicazione del Superbonus agli interventi antisismici. Non si trattava di un’agevolazione autonoma, ma di una percentuale di detrazione più elevata riconosciuta, per determinati periodi e soggetti, agli interventi già ammessi al Sismabonus.
Anche per il Super Sismabonus il passaggio a una classe di rischio inferiore non costituiva un requisito indispensabile. Era però necessario dimostrare, mediante l’asseverazione del professionista, che i lavori fossero realmente finalizzati alla riduzione del rischio sismico.
Nel 2026 il Super Sismabonus non rappresenta più il regime ordinariamente applicabile ai nuovi interventi. Eventuali situazioni residue devono essere valutate in base alla data di avvio dei lavori, al soggetto beneficiario e alle condizioni previste dalla disciplina transitoria.
Limite di spesa e ripartizione della detrazione
Per gli interventi antisismici sulle parti comuni condominiali, il limite massimo agevolabile è pari a 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, comprese le pertinenze autonomamente accatastate.
Per esempio, in un edificio formato da sei appartamenti e due pertinenze autonome, il limite complessivo di spesa può arrivare a:
96.000 euro × 8 unità = 768.000 euro
La spesa viene successivamente ripartita tra i condòmini secondo i millesimi di proprietà o secondo il diverso criterio validamente approvato dall’assemblea.
Per le spese sostenute nel 2026, la detrazione deve essere suddivisa in dieci quote annuali di pari importo, a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è stata sostenuta la spesa.
Esempio pratico di calcolo
Un condominio sostiene nel 2026 una spesa complessiva di 120.000 euro per interventi antisismici sulle parti comuni. A un condomino viene attribuita una quota di spesa pari a 10.000 euro.
Se il condomino è proprietario o titolare di un diritto reale e l’appartamento rappresenta la sua abitazione principale, la detrazione è pari al 50%:
10.000 euro × 50% = 5.000 euro
La detrazione viene ripartita in dieci quote annuali di pari importo:
5.000 euro ÷ 10 anni = 500 euro all’anno
Se, invece, l’appartamento non è adibito ad abitazione principale oppure non ricorrono i requisiti per l’aliquota maggiorata, la detrazione è pari al 36%:
10.000 euro × 36% = 3.600 euro
In questo caso, la quota annuale è pari a:
3.600 euro ÷ 10 anni = 360 euro all’anno.
Quando il Sismabonus non spetta
Il Sismabonus non può essere applicato automaticamente a qualsiasi intervento effettuato sulle parti comuni di un edificio.
In particolare, l’agevolazione non spetta quando:
- l’edificio si trova nella zona sismica 4;
- i lavori consistono esclusivamente in opere di manutenzione prive di una finalità antisismica;
- gli interventi non riguardano le parti strutturali dell’edificio;
- manca il progetto redatto da un professionista abilitato;
- non vengono rispettati i termini e le modalità previsti per il deposito delle asseverazioni;
- le spese non sono documentate oppure i pagamenti non rispettano le modalità richieste;
- il condomino non ha effettivamente sostenuto la quota di spesa attribuita.
Gli edifici ammessi devono trovarsi nelle zone sismiche 1, 2 o 3. La presenza dell’immobile in una di queste zone, tuttavia, non è sufficiente: la natura antisismica dei lavori deve risultare dal progetto e dalla documentazione tecnica.
Chi può beneficiare della detrazione
La detrazione spetta al soggetto che sostiene effettivamente la quota di spesa relativa ai lavori condominiali e possiede un titolo idoneo sull’immobile.
Possono beneficiarne, in presenza dei requisiti previsti:
- il proprietario o il nudo proprietario;
- il titolare di un diritto reale, come usufrutto, uso o abitazione;
- l’inquilino o il comodatario;
- il familiare convivente del proprietario o del detentore;
- il componente dell’unione civile;
- il convivente di fatto che sostiene la spesa.
Per ottenere l’aliquota del 50% prevista nel 2026, tuttavia, la spesa deve essere sostenuta dal proprietario o dal titolare di un diritto reale e l’unità immobiliare deve essere adibita ad abitazione principale. Negli altri casi si applica, in presenza delle condizioni richieste, l’aliquota del 36%.
Il singolo condomino può utilizzare la detrazione entro il limite della quota a lui attribuita, purché l’importo sia stato effettivamente versato al condominio entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi.
Cessione del credito e sconto in fattura nel 2026
Per i nuovi interventi antisismici avviati nel 2026, il Sismabonus deve essere utilizzato, in via ordinaria, come detrazione nella dichiarazione dei redditi. Non è più generalmente possibile scegliere lo sconto in fattura applicato dall’impresa oppure la cessione del credito a banche o ad altri soggetti.
Restano alcune deroghe transitorie riferite a interventi che, prima delle scadenze stabilite dalla normativa, avevano già ottenuto il titolo edilizio, approvato la delibera condominiale o soddisfatto le altre condizioni richieste. Queste eccezioni riguardano situazioni già avviate e devono essere verificate caso per caso.
Un condominio che approva e avvia un nuovo intervento nel 2026, quindi, non può normalmente fare affidamento sullo sconto in fattura o sulla cessione del credito. Ciascun condomino utilizzerà la detrazione spettante nelle proprie dichiarazioni dei redditi, suddividendola nelle quote annuali previste.
Cosa deve fare il condominio prima di iniziare i lavori
Prima dell’avvio dell’intervento, il condominio deve organizzare correttamente sia gli aspetti tecnici sia quelli amministrativi.
In particolare, è necessario:
- affidare la progettazione a un professionista abilitato;
- verificare che l’edificio si trovi in una zona sismica ammessa;
- individuare gli interventi strutturali agevolabili;
- approvare i lavori e la relativa ripartizione delle spese con una delibera assembleare;
- predisporre il progetto, il titolo edilizio e le asseverazioni richieste;
- depositare la documentazione tecnica nei termini previsti e prima dell’inizio dei lavori;
- effettuare i pagamenti con le modalità richieste per la detrazione;
- conservare fatture, bonifici, delibere, tabelle millesimali e certificazioni tecniche.
Al termine dei lavori, l’amministratore deve certificare a ciascun condomino la quota di spesa attribuita e gli elementi necessari per utilizzare la detrazione nella dichiarazione dei redditi.
Attenzione per chi è in regime forfettario
Chi applica il regime forfettario versa un’imposta sostitutiva e non l’IRPEF sul reddito dell’attività. Di conseguenza, se non possiede altri redditi soggetti a IRPEF, potrebbe non avere l’imposta necessaria per utilizzare concretamente le quote annuali del Sismabonus.
La detrazione può invece essere utilizzata, nei limiti dell’IRPEF dovuta, quando il contribuente possiede anche altri redditi imponibili, per esempio redditi da lavoro dipendente, pensione o locazione assoggettata a tassazione ordinaria.
Prima di sostenere la spesa, è quindi opportuno verificare la propria capienza fiscale e la possibilità di recuperare effettivamente la detrazione nei dieci anni previsti. Il Sismabonus è infatti una detrazione dall’IRPEF, mentre il reddito dell’attività in regime forfettario è assoggettato a imposta sostitutiva.
In sintesi
Nel 2026 il salto di una o più classi di rischio sismico non è un requisito generale per ottenere il Sismabonus e non determina una percentuale di detrazione più elevata. Restano però necessari la natura antisismica dell’intervento, il progetto di un professionista abilitato e il rispetto degli adempimenti tecnici e fiscali previsti.
Prima di approvare i lavori, il condominio dovrebbe quindi verificare la conformità dell’intervento, la corretta predisposizione delle asseverazioni e la possibilità per ciascun condomino di utilizzare effettivamente la detrazione spettante.
Domande frequenti sul Sismabonus 2026
No. Nel 2026 il miglioramento di una o più classi di rischio sismico non è un requisito generale per ottenere la detrazione e non determina aliquote più elevate. L’intervento deve comunque essere finalizzato alla riduzione del rischio sismico e rispettare gli adempimenti tecnici previsti.
La detrazione è pari al 50% quando la spesa è sostenuta dal proprietario o dal titolare di un diritto reale per un’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Negli altri casi, l’aliquota è pari al 36%.
Per gli interventi sulle parti comuni, l’aliquota viene determinata separatamente per ciascun condomino. Nello stesso edificio, quindi, alcune quote possono beneficiare della detrazione del 50% e altre di quella del 36%, in base ai requisiti del singolo beneficiario e all’utilizzo della relativa unità immobiliare.
Per le spese sostenute nel 2026, la detrazione deve essere suddivisa in dieci quote annuali di pari importo. La prima quota viene utilizzata nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è stata sostenuta la spesa.
Il limite massimo agevolabile è pari a 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. La spesa complessiva viene poi ripartita tra i condòmini secondo i millesimi o secondo il diverso criterio validamente approvato.
No. Il Sismabonus riguarda gli edifici situati nelle zone sismiche 1, 2 e 3. Per gli immobili collocati nella zona sismica 4 non si applica questa specifica agevolazione.
Per i nuovi interventi avviati nel 2026, il Sismabonus viene normalmente utilizzato come detrazione nella dichiarazione dei redditi. Lo sconto in fattura e la cessione del credito restano possibili soltanto nelle limitate situazioni transitorie che rispettano le condizioni previste dalla normativa.
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