Il 50% di partecipazione dà il controllo della società?
Una partecipazione del 50% può essere sufficiente per integrare il controllo di una società, ma nel regime forfettario bisogna distinguere con precisione il tipo di società. Per una SRL italiana l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che anche una quota del 50% può integrare il controllo rilevante ai sensi dell’articolo 2359 del Codice civile. Nel caso originario di una società estera, come una società lituana, però, non è corretto applicare automaticamente la stessa conclusione: la partecipazione in una società estera e il rischio di esterovestizione sono due questioni diverse.
La risposta quindi non è semplicemente “50% = esclusione dal forfettario”. Occorre separare almeno tre verifiche: controllo civilistico, causa ostativa del regime forfettario e residenza fiscale effettiva della società estera.
Il 50% delle quote può significare controllo?
L’articolo 2359 del Codice civile considera controllate, tra le altre, le società nelle quali un soggetto dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria oppure di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante.
La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 9/E del 10 aprile 2019, parlando della causa ostativa relativa alle SRL, porta espressamente l’esempio del contribuente forfettario che possiede il 50% di una società a responsabilità limitata: secondo l’Agenzia può risultare integrata la fattispecie di controllo prevista dall’articolo 2359, primo comma, n. 2.
Questo chiarimento è importante perché evita una semplificazione frequente: non è necessario ragionare solo in termini di “50% più uno”. In determinati assetti societari anche il 50% può consentire un’influenza dominante.
Nel forfettario il controllo di una SRL non basta da solo
Anche quando esiste il controllo di una SRL, la causa ostativa del regime forfettario non scatta automaticamente. L’articolo 1, comma 57, lettera d), della Legge 190/2014 richiede, per questa specifica fattispecie, la presenza congiunta di due elementi:
- il contribuente controlla direttamente o indirettamente la SRL;
- la SRL esercita attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dal contribuente con la propria attività individuale.
Se manca una delle due condizioni, questa specifica causa ostativa non opera. Per il quadro generale puoi approfondire la nostra guida su forfettario e partecipazioni in SNC, SAS o SRL.
Controllo diretto e controllo indiretto
La verifica non si ferma alle quote intestate personalmente al contribuente. L’articolo 2359 considera anche i voti spettanti tramite società controllate, fiduciarie o persone interposte. La Circolare 9/E richiama inoltre, ai fini del controllo indiretto, i familiari individuati dal TUIR.
Per questo una partecipazione formalmente inferiore al 50% non è sempre sinonimo di assenza di controllo, così come il dato percentuale deve essere letto insieme a diritti di voto, patti, assetto degli altri soci e poteri effettivi.
Società estera: il 50% non produce automaticamente la causa ostativa SRL
Qui si trova la correzione più importante rispetto alla vecchia risposta. La Circolare 9/E/2019 precisa che la partecipazione in società estere non costituisce, di per sé, la causa ostativa prevista per il controllo di una SRL. La norma, infatti, fa riferimento alle società a responsabilità limitata nel quadro delineato dalla disciplina italiana.
Nel caso di una partecipazione del 50% in una società lituana, quindi, non è corretto concludere automaticamente: “hai il 50%, controlli la società e perdi il forfettario”. Prima bisogna qualificare correttamente la società e applicare la disciplina pertinente.
Questo non significa però che una struttura societaria estera sia fiscalmente irrilevante. Significa soltanto che la verifica sulla partecipazione estera va distinta dalla causa ostativa relativa alle SRL italiane.
Società lituana ed esterovestizione: è un problema diverso
L’esterovestizione riguarda la residenza fiscale effettiva della società. Una società può avere sede legale all’estero ma essere considerata fiscalmente residente in Italia se ricorrono i presupposti previsti dal TUIR.
L’articolo 73 del TUIR considera residenti in Italia le società e gli enti che, per la maggior parte del periodo d’imposta, hanno nel territorio dello Stato la sede legale, la sede di direzione effettiva oppure la gestione ordinaria in via principale.
La norma definisce la sede di direzione effettiva come il luogo della continua e coordinata assunzione delle decisioni strategiche riguardanti la società nel suo complesso. Per gestione ordinaria si intende invece il continuo e coordinato compimento degli atti della gestione corrente riguardanti la società nel suo complesso.
Poche strutture fisiche in Lituania non bastano per parlare di esterovestizione
Il fatto che una società di consulenza tecnica abbia pochi uffici, dipendenti o beni materiali nello Stato estero può essere un elemento da esaminare, ma non dimostra da solo che la società sia esterovestita. Molte attività di consulenza hanno naturalmente una struttura leggera.
La verifica deve concentrarsi soprattutto su come la società viene realmente diretta e gestita. Tra gli elementi pratici da ricostruire possono rientrare:
- dove vengono prese in modo continuativo le decisioni strategiche;
- chi decide contratti, investimenti, assunzioni e rapporti commerciali;
- dove opera concretamente l’organo amministrativo;
- chi dispone dei conti bancari e autorizza i pagamenti;
- dove viene coordinata la gestione quotidiana;
- dove si trovano persone, strumenti e funzioni realmente necessarie all’attività;
- dove vengono negoziati e gestiti i rapporti con clienti e fornitori;
- se la struttura estera ha autonomia operativa o esegue decisioni prese stabilmente dall’Italia.
Non esiste quindi un singolo indicatore che, da solo, risolva il caso.
Tre scenari da non confondere
1. Possiedi il 50% di una SRL italiana
Il 50% può integrare il controllo secondo l’interpretazione dell’Agenzia. Per la causa ostativa del forfettario devi però verificare anche la riconducibilità delle attività esercitate dalla SRL e dalla tua Partita IVA individuale.
2. Possiedi il 50% di una società estera realmente residente all’estero
La partecipazione estera non va trattata automaticamente come il possesso del 50% di una SRL italiana ai fini della specifica causa ostativa. Restano però da analizzare eventuali altri profili fiscali collegati alla partecipazione e ai rapporti economici con la società.
3. La società è formalmente estera ma diretta o gestita principalmente dall’Italia
In questo caso il problema principale diventa la residenza fiscale della società ai sensi dell’articolo 73 TUIR. È una verifica distinta, che richiede l’analisi dei fatti concreti e non può essere risolta guardando soltanto alla percentuale di capitale posseduta.
Stessa attività di consulenza: cosa controllare
Nel caso originario sia la persona fisica sia la società estera operano nell’area della consulenza tecnica. Questa vicinanza rende ancora più importante documentare bene i rapporti tra i due soggetti.
Occorre capire, per esempio, se il professionista italiano fattura alla società estera, se condivide gli stessi clienti, se svolge personalmente in Italia la parte essenziale dei servizi venduti dalla società e se la società dispone all’estero di una reale autonomia decisionale.
Questi elementi non trasformano automaticamente una società estera in una società italiana, ma sono rilevanti per comprendere dove si colloca realmente la direzione e la gestione dell’attività.
Il 50% significa sempre influenza dominante?
No, non come regola universale applicabile a qualsiasi società e qualsiasi ordinamento. Il chiarimento del 50% contenuto nella Circolare 9/E riguarda la verifica del controllo ai fini della causa ostativa sulle SRL. Per una società estera devono essere considerati anche forma giuridica, legge societaria applicabile, statuto, diritti di voto e concreta distribuzione dei poteri.
Per questo, nel caso di una società lituana posseduta al 50% da due soci, è particolarmente importante leggere lo statuto: possono esistere materie che richiedono maggioranze particolari, diritti di veto, amministrazione disgiunta o congiunta e regole che cambiano radicalmente la capacità di un singolo socio di determinare le decisioni.
Documenti da controllare prima di entrare nella società
- statuto e patti tra soci;
- diritti di voto collegati alla quota del 50%;
- composizione e poteri dell’organo amministrativo;
- deleghe bancarie e poteri di firma;
- contratti con clienti e fornitori;
- eventuali fatture tra la Partita IVA italiana e la società;
- sede operativa reale e risorse presenti in Lituania;
- verbali e tracciabilità delle decisioni strategiche;
- luogo in cui viene svolta la gestione ordinaria;
- eventuali ulteriori partecipazioni o rapporti con familiari e soggetti collegati.
Errori da evitare
- concludere che ogni quota del 50% comporti automaticamente esclusione dal forfettario;
- applicare senza distinzione a una società estera la regola elaborata per le SRL italiane;
- confondere controllo societario ed esterovestizione;
- ritenere che basti una sede legale estera per stabilire la residenza fiscale;
- ritenere, al contrario, che pochi uffici all’estero dimostrino automaticamente l’esterovestizione;
- ignorare statuto, diritti di voto e poteri amministrativi;
- trascurare il luogo in cui vengono realmente prese le decisioni e gestita l’attività.
Domande frequenti
Con il 50% di una SRL italiana sono considerato controllante?
Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate indica che una partecipazione del 50% può integrare la fattispecie di controllo dell’articolo 2359. Per il forfettario va poi verificata anche la riconducibilità delle attività.
Il 50% di una società lituana mi fa perdere automaticamente il forfettario?
No. La partecipazione in una società estera non va automaticamente equiparata alla partecipazione di controllo in una SRL italiana ai fini della specifica causa ostativa. Il caso deve essere qualificato correttamente e vanno verificati gli altri profili fiscali applicabili.
Una società con sede in Lituania può essere considerata residente in Italia?
Sì, in presenza dei presupposti dell’articolo 73 TUIR. La sede legale estera non è l’unico criterio: rilevano anche la sede di direzione effettiva e la gestione ordinaria in via principale.
Se la società ha pochi dipendenti o uffici in Lituania è esterovestita?
Non necessariamente. La struttura materiale è un elemento del quadro fattuale, ma l’analisi deve considerare soprattutto dove vengono assunte in modo continuativo le decisioni strategiche e dove viene svolta la gestione ordinaria.
Se controllo una SRL ma svolge un’attività diversa dalla mia posso restare forfettario?
Per la specifica causa ostativa delle SRL, controllo e riconducibilità delle attività devono essere presenti insieme. Se manca la riconducibilità, la causa ostativa prevista da questa disposizione non opera, ferma la verifica degli altri requisiti del regime.
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