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Regime Forfettario
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CONSULENZE FORFETTARIO

Partita IVA chiusa da anni e vecchio co.co.co: forfettario al 5% o 15%?

Se hai chiuso una vecchia Partita IVA da molti anni puoi aprirne una nuova e applicare il regime forfettario, se oggi possiedi i requisiti. La questione più delicata non è l’accesso al forfettario in sé, ma capire se sulla nuova attività puoi applicare l’imposta sostitutiva al 5% oppure devi partire dal 15%.

Nel caso di chi ha chiuso la Partita IVA da anni, ha avuto successivamente un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e ora torna a lavorare autonomamente per un soggetto collegato al vecchio ambiente professionale, bisogna tenere distinti tre controlli: precedente attività nei tre anni, mera prosecuzione e rapporti con datore o ex datore dei due periodi d’imposta precedenti.

Riaprire la Partita IVA dopo anni: il forfettario è possibile

La chiusura di una precedente Partita IVA non impedisce di aprirne una nuova in regime forfettario. Non esiste una regola secondo cui chi ha già avuto una Partita IVA sia escluso per sempre dal regime.

Devi però verificare i requisiti e le cause ostative vigenti nell’anno della nuova apertura: limiti di ricavi, redditi da lavoro dipendente o assimilati, partecipazioni societarie, rapporti con datore o ex datore e altre condizioni previste dalla legge.

Forfettario al 15% e aliquota start-up al 5% sono due verifiche diverse

Un errore frequente è pensare che, se non puoi applicare il 5%, allora non puoi entrare nel forfettario. Non è così.

Il regime forfettario ordinario applica l’imposta sostitutiva al 15%. L’aliquota del 5% per i primi cinque periodi d’imposta è invece un’agevolazione aggiuntiva concessa solo quando sono rispettate specifiche condizioni.

La scheda dell’Agenzia delle Entrate sul regime forfettario conferma che il 5% richiede requisiti ulteriori rispetto al semplice accesso al regime.

Primo requisito del 5%: nessuna attività d’impresa o professionale nei tre anni precedenti

Per applicare il 5% il contribuente non deve aver esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio della nuova attività, un’attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare.

Se la vecchia Partita IVA è stata chiusa molti anni prima, questo requisito può essere rispettato. Una Partita IVA cessata nel 2016, per esempio, non ricade nei tre anni precedenti a una nuova apertura nel 2026.

Ma questo controllo, da solo, non basta per ottenere il 5%.

Secondo requisito: la nuova attività non deve essere mera prosecuzione

La legge richiede anche che la nuova attività non costituisca una mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta come lavoratore dipendente o autonomo, salvo il caso della pratica obbligatoria prevista per l’esercizio di arti o professioni.

Questa condizione va verificata separatamente dal requisito dei tre anni. Il semplice fatto che siano passati più di tre anni non consente di affermare automaticamente che il 5% spetti.

La disciplina è contenuta nell’articolo 1, comma 65, della legge 190/2014.

Cosa significa “mera prosecuzione” in pratica

Non conta soltanto il nome del contratto o il codice ATECO. Bisogna verificare se la nuova attività riproduce sostanzialmente quella precedente per contenuto professionale, mercato, competenze utilizzate, clientela e modalità operative.

Se dopo un vecchio co.co.co inizi a svolgere esattamente la stessa attività, con gli stessi compiti e sostanzialmente nello stesso contesto economico, il rischio di mera prosecuzione è maggiore. Se invece cambiano attività, clienti, mercato e organizzazione, il quadro può essere differente.

Un vecchio co.co.co conta come attività precedente?

Il co.co.co produce reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, ma ai fini del 5% il punto sostanziale è capire se la nuova attività autonoma rappresenta la continuazione della precedente esperienza lavorativa.

Non è corretto affermare in automatico che qualunque precedente co.co.co obblighi al 15%. Serve un confronto concreto tra ciò che facevi durante la collaborazione e ciò che farai con la nuova Partita IVA.

Lavorare per un soggetto collegato al vecchio committente

Nel caso originario la nuova attività viene svolta per un soggetto che aveva gestito la società con cui il rapporto precedente era terminato anni prima. Questo elemento merita attenzione, ma non produce automaticamente un’unica risposta.

Bisogna capire se il nuovo committente è economicamente e giuridicamente riconducibile al precedente datore o committente, se la prestazione è la stessa e se esiste una reale continuità dell’attività.

La regola dell’ex datore riguarda i due periodi d’imposta precedenti

Una diversa causa ostativa del forfettario riguarda l’attività esercitata prevalentemente nei confronti del datore di lavoro attuale o di soggetti con cui sono intercorsi rapporti di lavoro nei due periodi d’imposta precedenti, oltre ai soggetti direttamente o indirettamente riconducibili.

Se il rapporto di lavoro è cessato da quattro anni, in linea generale non rientra più nei due periodi d’imposta precedenti rilevanti per questa specifica causa ostativa. Questo però non risolve automaticamente il diverso test della mera prosecuzione per il 5%.

Esempio: Partita IVA chiusa da dieci anni e co.co.co cessato da quattro

Giulia ha chiuso una vecchia Partita IVA nel 2016. Successivamente ha avuto un co.co.co terminato nel 2022. Nel 2026 vuole aprire una nuova Partita IVA.

  • La vecchia Partita IVA del 2016 è fuori dal periodo dei tre anni precedenti.
  • Il rapporto di lavoro cessato nel 2022 è fuori dai due periodi d’imposta precedenti rilevanti per la causa ostativa verso ex datore, se la nuova apertura avviene nel 2026.
  • Resta da verificare se la nuova attività rappresenta una mera prosecuzione del precedente lavoro svolto in co.co.co.
  • Se il test della mera prosecuzione non è superato, il forfettario può comunque restare accessibile al 15%, sempre in presenza degli altri requisiti.

Quando il 5% può essere plausibile

Il 5% può essere applicabile quando risultano rispettate insieme tutte le condizioni richieste: nessuna attività d’impresa, arte o professione nei tre anni precedenti, assenza di mera prosecuzione e rispetto dell’eventuale requisito relativo a un’attività precedentemente svolta da altro soggetto.

Nel caso di una lunga interruzione, nuovo mercato, nuova organizzazione e nuovi clienti, la posizione può essere diversa da quella di chi chiude un rapporto e il giorno dopo continua la stessa attività con Partita IVA.

Quando è più prudente il 15%

Se la nuova attività riproduce sostanzialmente quella precedente, utilizza lo stesso patrimonio professionale e continua a servire lo stesso ambiente economico o la stessa clientela, il requisito della novità può essere contestabile.

In questo scenario il 15% non significa perdere il regime forfettario: significa semplicemente non utilizzare l’aliquota start-up del 5%.

Nel 2026 controlla anche la soglia di 35.000 euro

Se nell’anno precedente hai percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati, devi controllare anche la relativa causa ostativa. Per il 2026 la soglia è stata confermata a 35.000 euro.

Il Ministero del Lavoro conferma per il 2026 l’elevazione della soglia a 35.000 euro per i redditi da lavoro dipendente e assimilati dell’anno precedente.

Riapertura e stessa attività: non guardare solo al codice ATECO

Cambiare codice ATECO non basta a trasformare una continuazione in una nuova attività. Allo stesso modo, mantenere lo stesso codice non significa necessariamente che il 5% sia sempre escluso.

Il controllo deve partire dai fatti: servizi svolti, clienti, mercato, organizzazione e continuità reale con il lavoro precedente.

Come documentare una nuova attività realmente distinta

Quando la nuova attività è effettivamente diversa può essere utile conservare elementi che lo dimostrano: descrizione dei servizi, contratti, clienti, sito, preventivi, strumenti utilizzati e documentazione relativa al precedente rapporto.

La documentazione non crea da sola il diritto al 5%, ma aiuta a ricostruire in modo oggettivo perché la nuova attività non rappresenta la semplice prosecuzione del lavoro precedente.

Riaprire dopo pochi mesi è diverso dal riaprire dopo molti anni

Se chiudi e riapri la Partita IVA dopo pochi mesi, il requisito dei tre anni per il 5% normalmente non è rispettato. Quando invece la chiusura risale a molti anni prima, quel requisito temporale può essere superato.

La guida RF su riapertura della Partita IVA e aliquota del 5% approfondisce il caso generale; qui il focus resta sul precedente co.co.co e sul rapporto col vecchio ambiente lavorativo.

Checklist prima di scegliere 5% o 15%

  • Quando hai chiuso la precedente Partita IVA?
  • Hai svolto attività d’impresa, arte o professione nei tre anni precedenti?
  • Quale lavoro svolgevi come dipendente o co.co.co?
  • La nuova attività usa le stesse competenze nello stesso mercato?
  • I clienti sono gli stessi o riconducibili al vecchio datore/committente?
  • Sono trascorsi i due periodi d’imposta rilevanti per la causa dell’ex datore?
  • Hai redditi da lavoro dipendente o assimilati da verificare rispetto alla soglia 2026?
  • Puoi documentare gli elementi di novità della nuova attività?

In sintesi

Una Partita IVA chiusa molti anni fa non impedisce di aprire oggi una nuova Partita IVA in regime forfettario. Se la vecchia attività è fuori dai tre anni precedenti, il primo requisito del 5% può essere rispettato.

Devi però verificare separatamente la mera prosecuzione del precedente lavoro e l’eventuale rapporto con datore o ex datore. Se il 5% non è applicabile, puoi comunque utilizzare il forfettario al 15% se possiedi tutti gli altri requisiti.

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