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Regime Forfettario
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CONSULENZE FORFETTARIO

Attività già aperta e forfettario al 5%: quando spetta

Se hai già aperto l’attività, puoi applicare il 5% solo se i requisiti dell’agevolazione esistevano fin dall’inizio. Non basta che oggi tu sia in regime forfettario: bisogna ricostruire come è iniziata l’attività, quale regime hai applicato dal primo periodo d’imposta e se nei tre anni precedenti avevi già svolto attività d’impresa, arte o professione.

La regola è nell’articolo 1, comma 65, della legge 190/2014: il 5% spetta per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro successivi, ma soltanto quando ricorrono le condizioni previste per una nuova attività. Quindi “ho aperto l’anno scorso” non significa automaticamente “posso scegliere ora il 5%”.

Il 5% si verifica all’avvio dell’attività

Il punto centrale è la situazione esistente quando hai iniziato l’attività. Se l’attività è partita direttamente in regime forfettario e possedevi tutti i requisiti per la nuova iniziativa, il 5% può continuare per il primo periodo d’imposta e per i quattro successivi.

Se invece la stessa attività è iniziata in regime ordinario e sei passato al forfettario soltanto in un secondo momento, la posizione dell’Agenzia delle Entrate è diversa: con la risposta a interpello n. 226/2024 ha escluso il 5% per chi entra nel forfettario dopo avere avviato la medesima attività con un altro regime.

Per questo caso specifico puoi leggere l’approfondimento su forfettario al 5% dal secondo anno. Qui ci concentriamo invece su come controllare, dopo l’apertura, se l’attività aveva davvero i requisiti start-up fin dall’origine.

I tre requisiti specifici per il 5%

La legge richiede tre condizioni aggiuntive rispetto ai normali requisiti del regime forfettario.

  1. Nessuna attività nei tre anni precedenti: non devi avere esercitato attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare.
  2. Nessuna mera prosecuzione: la nuova attività non deve rappresentare la continuazione sostanziale di un precedente lavoro dipendente o autonomo. Fa eccezione il periodo di pratica obbligatoria necessario per esercitare un’arte o professione.
  3. Attività proseguita da altro soggetto: se subentri in un’attività già esercitata da un’altra persona, i ricavi o compensi del periodo precedente devono rispettare il limite previsto dal regime forfettario.

Il testo vigente è consultabile nella legge 190/2014 su Normattiva. I chiarimenti generali dell’Agenzia sulle nuove attività sono contenuti anche nella circolare 10/E del 4 aprile 2016.

Caso 1: attività aperta l’anno scorso direttamente in forfettario

Se hai iniziato l’attività l’anno scorso applicando fin dall’origine il regime forfettario e possedevi i requisiti del comma 65, il secondo anno rientra normalmente nel quinquennio agevolato.

Per esempio, se hai iniziato nel 2025 e il 5% spettava fin dall’avvio, i cinque periodi d’imposta agevolati sono 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029. Il conteggio riguarda i periodi d’imposta e non sessanta mesi esatti: anche un’attività iniziata negli ultimi mesi dell’anno utilizza comunque quell’anno come primo periodo agevolato.

Caso 2: hai aperto in forfettario ma hai applicato il 15%

Qui non conviene semplicemente cambiare aliquota dall’anno corrente senza controllare cosa è stato fatto prima. Se l’attività aveva i requisiti per il 5% fin dall’origine ma è stata calcolata l’imposta al 15%, bisogna ricostruire apertura, fatture, dichiarazione e versamenti del primo anno per capire se l’errore possa essere corretto con gli strumenti fiscali appropriati.

Il diritto al 5% non nasce perché decidi di applicarlo oggi: dipende dalle condizioni esistenti al momento dell’avvio. Per questo, prima di modificare F24 o dichiarazioni, va verificato se il 15% sia stato applicato per errore oppure perché mancava effettivamente uno dei requisiti.

Caso 3: attività iniziata in regime ordinario e passaggio successivo al forfettario

Questo è il caso più delicato. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito nel 2024 che chi inizia una nuova attività in regime ordinario e passa al forfettario soltanto dopo non può applicare il 5% per gli anni residui del quinquennio, anche se al momento del passaggio rispetta i requisiti.

La logica dell’Amministrazione è che l’agevolazione è destinata a chi avvia la nuova attività applicando il regime forfettario fin dall’origine. Il passaggio successivo non crea un nuovo quinquennio e non consente di “recuperare” il 5% per i periodi che restano.

Avere una nuova Partita IVA non basta

Uno degli errori più frequenti è confondere “nuovo numero di Partita IVA” con “nuova attività” ai fini del 5%. La legge guarda alla sostanza: ciò che hai svolto nei tre anni precedenti e l’eventuale continuità con lavoro dipendente o autonomo.

Per esempio, chi chiude una precedente attività e ne apre una simile dopo pochi mesi non ottiene automaticamente il 5%. Allo stesso modo, cambiare codice ATECO non basta se il lavoro svolto, la clientela e le competenze utilizzate mostrano una sostanziale prosecuzione.

Cosa significa “mera prosecuzione”

La verifica non si limita al titolo professionale o al codice ATECO. Occorre confrontare concretamente la vecchia attività con quella nuova: mansioni svolte, clienti, strumenti utilizzati, organizzazione e competenze richieste.

Se lasci un lavoro dipendente e inizi a svolgere in autonomia sostanzialmente lo stesso lavoro, con la stessa clientela o con modalità molto simili, il requisito del 5% può essere contestato. Se invece l’attività nuova è realmente diversa per contenuto e organizzazione, il semplice fatto di avere avuto un lavoro dipendente non esclude automaticamente l’agevolazione.

Il periodo di pratica obbligatoria è escluso

La legge prevede espressamente un’eccezione per il periodo di pratica obbligatoria necessario per esercitare arti o professioni. Quindi il tirocinio o praticantato obbligatorio non determina, da solo, una “mera prosecuzione” che impedisce l’aliquota al 5%.

La regola è importante soprattutto per professioni ordinistiche: avvocati, commercialisti e altre categorie che devono completare un periodo di pratica prima di esercitare in autonomia.

Se rilevi un’attività già esistente

Se non avvii l’attività da zero ma prosegui quella svolta da un altro soggetto, entra in gioco il terzo requisito del comma 65. Devi verificare i ricavi o compensi realizzati da chi svolgeva l’attività nel periodo d’imposta precedente.

Se questi importi superano il limite previsto per il regime forfettario, il requisito specifico del 5% non è rispettato. Questo controllo è distinto dal fatto che tu, personalmente, non abbia avuto una Partita IVA nei tre anni precedenti.

Il 5% non si applica al fatturato

L’aliquota del 5% non viene applicata direttamente agli incassi. Prima si determina il reddito forfettario applicando il coefficiente di redditività previsto per l’attività, poi si deducono i contributi previdenziali obbligatori versati secondo le regole previste e infine si applica l’imposta sostitutiva.

Per il confronto completo tra le due aliquote puoi consultare la guida su regime forfettario 5% o 15%.

Checklist: hai già aperto l’attività, il 5% ti spetta?

  1. In quale data è iniziata effettivamente l’attività?
  2. Hai applicato il regime forfettario fin dall’origine?
  3. Nei tre anni precedenti avevi già esercitato un’attività d’impresa, arte o professione?
  4. La nuova attività prosegue sostanzialmente un precedente lavoro dipendente o autonomo?
  5. La precedente esperienza era soltanto pratica obbligatoria?
  6. Hai rilevato o proseguito l’attività di un altro soggetto?
  7. Il primo anno hai applicato il 5% o il 15% e perché?
  8. Continui a rispettare anche i requisiti generali del regime forfettario?

In sintesi

Se hai aperto l’attività l’anno scorso, puoi continuare con il 5% soltanto se l’attività era realmente nuova e il regime forfettario con i requisiti start-up era applicabile fin dall’inizio. Il semplice fatto di avere una Partita IVA recente non basta.

Se invece hai iniziato la stessa attività in regime ordinario e sei entrato nel forfettario soltanto dopo, la posizione dell’Agenzia esclude il 5% per gli anni residui. Se hai dubbi sul primo anno, è meglio ricostruire apertura, attività precedente e regime effettivamente applicato prima di modificare l’aliquota.

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