Regime forfettario 5% dal secondo anno: quando si può applicare
Il regime forfettario al 5% può continuare dal secondo anno se l’attività è stata avviata fin dall’inizio in forfettario e possedeva i requisiti previsti per la nuova attività. Se, invece, la stessa attività è iniziata in regime ordinario e il contribuente entra nel forfettario solo dal secondo anno, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito con la risposta a interpello n. 226/2024 che l’aliquota agevolata del 5% non spetta: si applica il 15%.
La distinzione è importante perché il 5% non è un’aliquota che si può attivare liberamente in un qualsiasi momento dei primi cinque anni. È una misura destinata all’avvio di nuove attività e va verificata rispetto alle condizioni esistenti quando l’attività comincia.
Se ho aperto la Partita IVA l’anno scorso, quest’anno pago il 5% o il 15%?
Se hai iniziato l’attività l’anno scorso direttamente in regime forfettario e avevi diritto all’aliquota start-up, nel secondo periodo d’imposta puoi continuare ad applicare il 5%, purché tu possa ancora utilizzare il regime forfettario.
Per esempio, un professionista che avvia l’attività nel 2025 in forfettario con tutti i requisiti per il 5% può applicare l’aliquota ridotta nei periodi d’imposta 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029. Dal periodo successivo, se resta nel regime forfettario, l’imposta sostitutiva passa normalmente al 15%.
Il punto da controllare non è quindi soltanto l’età della Partita IVA, ma come e in quali condizioni è iniziata l’attività.
Si può entrare nel forfettario dal secondo anno e applicare il 5%?
Qui la risposta cambia. Con la risposta a interpello n. 226 del 22 novembre 2024, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato il caso di una contribuente che aveva iniziato l’attività in regime ordinario perché nel primo anno era presente una causa di esclusione dal forfettario e che, rimossa la causa, intendeva entrare nel regime agevolato dall’anno successivo.
L’Agenzia ha escluso l’aliquota del 5%: secondo il chiarimento, la riduzione è destinata a chi avvia la nuova attività applicando il regime forfettario fin dall’origine. Il successivo ingresso nel forfettario, continuando la medesima attività iniziata in ordinario, non fa nascere un nuovo quinquennio agevolato e non consente di recuperare il 5% per gli anni residui.
- Inizio in forfettario con requisiti start-up: 5% per il periodo di inizio e i quattro successivi.
- Inizio in ordinario e passaggio al forfettario dal secondo anno: 15%, secondo l’interpello 226/2024.
- Ingresso tardivo nel forfettario: non crea cinque nuovi anni al 5%.
Quali sono i requisiti per l’aliquota al 5%?
L’articolo 1, comma 65, della Legge 190/2014 prevede l’aliquota ridotta per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro successivi, a condizione che siano rispettati i requisiti previsti dalla norma. In sintesi:
- nei tre anni precedenti l’inizio non deve essere stata esercitata un’attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;
- la nuova attività non deve costituire mera prosecuzione di un precedente lavoro dipendente o autonomo, salvo il periodo di pratica obbligatoria richiesto per l’esercizio di arti o professioni;
- se si prosegue un’attività svolta in precedenza da un altro soggetto, i ricavi o compensi di quest’ultimo nel periodo precedente devono rispettare il limite previsto per il regime.
Questi requisiti sono aggiuntivi rispetto alle condizioni generali per entrare e restare nel regime forfettario. Essere ammessi al forfettario non significa automaticamente avere diritto al 5%.
Cosa significa mera prosecuzione di un’attività precedente?
La verifica serve a evitare che un rapporto di lavoro già esistente venga semplicemente trasformato in attività autonoma per ottenere la tassazione start-up. Non basta guardare il nome del codice ATECO: vanno considerati concretamente attività svolta, competenze utilizzate, organizzazione e continuità con il lavoro precedente.
Per esempio, il fatto di iniziare a lavorare in proprio nello stesso settore del precedente impiego non produce automaticamente la stessa conclusione in ogni caso. Occorre verificare se la nuova attività sia realmente autonoma oppure rappresenti, nei fatti, la prosecuzione di quella precedente. Se la situazione è borderline, è prudente documentare bene il cambiamento di attività, clientela e modalità operative.
Come si contano i cinque anni del 5%?
La norma parla di periodi d’imposta, non di sessanta mesi esatti. Il primo è il periodo in cui l’attività viene iniziata; seguono i quattro periodi d’imposta successivi.
Questo significa che un’attività iniziata a fine anno utilizza comunque quel periodo come primo anno del quinquennio. Aprire, per esempio, a novembre non consente di spostare l’inizio dei cinque periodi al gennaio successivo.
Per la disciplina generale e per verificare i casi che portano al 5% o al 15% puoi approfondire nella guida dedicata all’imposta sostitutiva del regime forfettario al 5% o 15%.
Cosa succede se perdo il forfettario durante il quinquennio?
L’aliquota del 5% presuppone l’applicazione del regime forfettario. Se il contribuente non può più applicare il regime, non può continuare a usare il 5% come se fosse un’agevolazione autonoma. Inoltre, il rientro successivo nel forfettario non va confuso con l’avvio di una nuova attività: prima di riapplicare un’aliquota ridotta occorre verificare la storia fiscale e le condizioni specifiche.
Per controllare requisiti, soglie e cause ostative del regime puoi partire dalla nostra guida completa al regime forfettario.
Errori da evitare quando si sceglie tra 5% e 15%
- pensare che ogni nuova Partita IVA abbia automaticamente diritto al 5%;
- contare cinque anni dal momento in cui si entra nel forfettario se l’attività era già iniziata in un altro regime;
- confondere i requisiti di accesso al forfettario con quelli specifici dell’aliquota start-up;
- considerare il quinquennio come sessanta mesi dalla data di apertura;
- ignorare la possibile mera prosecuzione di un precedente lavoro dipendente o autonomo.
Domande frequenti sul forfettario al 5% dal secondo anno
Sì, se l’attività è iniziata direttamente in regime forfettario con i requisiti per l’aliquota start-up e continui a poter applicare il regime. Il 5% vale per il periodo d’imposta di inizio e i quattro successivi.
Secondo la risposta a interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 226/2024, no: se la medesima attività è iniziata in ordinario e il forfettario viene applicato solo successivamente, l’aliquota start-up del 5% non spetta.
La legge fa riferimento al periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e ai quattro successivi. Non si tratta quindi di sessanta mesi esatti.
No. Oltre ai requisiti generali del forfettario servono le condizioni specifiche previste per la nuova attività dal comma 65 della Legge 190/2014.
La norma ragiona per periodi d’imposta: il periodo in cui l’attività è iniziata è il primo dei cinque, anche se l’avvio avviene negli ultimi mesi dell’anno.
Raccontaci la tua situazione. Ti aiutiamo a capire come procedere e quale soluzione è più adatta alla tua attività.