Dalle caratteristiche del regime forfettario ai requisiti della flat tax incrementale e al suo calcolo.
Con l’ultima manovra economica (legge 197/2022) è stato introdotto il meccanismo della flat tax incrementale. L’obiettivo è “ricompensare” gli incrementi di reddito del 2023 fino a 40.000€ per le persone fisiche con partita Iva che non adottano il regime forfettario, con un’aliquota del 15% (senza la presenza di scaglioni). Tale meccanismo, però dovrà tenere conto anche dell’intenzione di applicare le “tasse piatte” (imposte sostitutive Irpef e addizionali) in misura agevolata anche nel lavoro dipendente.
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Indice dei contenuti
Regime forfettario: quali requisiti?
Il regime forfettario sta prendendo sempre più campo. Alcuni dati ci mostrano che nei primi tre mesi del 2023 i forfettari al momento dell’apertura della partita iva sono stati del 54,4%. Come ben sappiamo il regime forfettario richiede dei requisiti (comma 54 legge 190/2014) che devono essere verificati in riferimento all’anno precedente:
- Aver conseguito ricavi non superiori a 85.000€ (se però nel corso dell’esercizio i ricavi superano i 100.000€ si ha la fuoriuscita immediata dal regime forfettario).
- Aver sostenuto spese per lavoratori dipendenti e collaboratori non superiori a 20.000 euro;
- Se svolgi contemporaneamente un’attività dipendente il reddito non deve superare i 30.000 euro annui.
Anche il possesso di partecipazioni può pregiudicare la possibilità di optare per il regime forfettario (comma 57 legge 190/2014). In questo caso, dobbiamo distinguere due casi:
- Contribuenti che partecipano a società di persone, imprese familiari o associazioni e contemporaneamente svolgono un’attività. Il regime forfettario non si applica se c’è un’incompatibilità, a meno che la partecipazione non sia stata ceduta entro il 31 Dicembre dell’anno precedente all’applicazione di esso.
- Contribuenti che hanno partecipazioni in S.r.l. preclude la scelta del regime forfettario solo se la partecipazione è di controllo e contemporaneamente l’attività della società partecipata sia riferibile a quella svolta autonomamente. Tale impedimento viene verificato a fine esercizio con eventualmente la fuoriuscita a partire dall’anno successivo.
Passaggio al regime forfettario
Coloro che, rispettando i requisiti, intendono passare dal regime ordinario al regime forfettario devono attendere il decorso del triennio e considerare la rettifica della detrazione. Chi sceglie il regime ordinario dovrà applicarlo per almeno 3 anni; solo dopo potrà avvalersi del regime forfettario rispettando i requisiti visti sopra. Tale vincolo triennale però non sussiste per i contribuenti che passano al regime forfettario partendo dal regime di contabilità semplificata per cassa (art. 18 del Dpr 600/1972).
Per quanto riguarda la rettifica della detrazione, questa è ammessa quando ci sono due requisiti (art 19 del Dpr 633/1972):
- Inerenza: relazione funzionale tra il bene/servizio acquistato e l’attività esercitata che si realizza quando i beni/servizi acquistati sono utilizzati nell’esercizio dell’impresa o professione;
- Afferenza: quando il bene/servizio acquistato è utilizzato per realizzare un’operazione imponibile o assimilata.
Nel passaggio da regime ordinario a regime forfettario le rimanenze di magazzino sono irrilevanti nella determinazione del reddito. I ricavi o compensi che hanno concorso alla formazione del reddito nel periodo di applicazione del regime forfettario non sono rilevanti per i periodi successiva.
Coefficienti di redditività nel regime forfettario
L’art.1, comma 64 della legge 190/2014, prevede che il reddito imponibile del contribuente con partita iva forfettaria venga definito applicando un coefficiente di redditività che varia a seconda del Codice Ateco di riferimento. Il coefficiente viene calcolato sul totale percepito nel periodo d’imposta senza considerare plusvalenze, minusvalenze e sopravvenienze. Successivamente verrà applicata un’imposta sostitutiva al 5 o 15% a seconda che l’attività sia svolta da più o meno di 5 anni.
Se un soggetto svolge due attività con la stessa partita iva ma con codici Ateco diversi, viene determinato l’imponibile lordo applicando ai diversi totali il relativo coefficiente. Da tali redditi vengono dedotti i contributi previdenziali come i contributi Inps o i contributi obbligatori di una Cassa professionale.
L’imposta sostitutiva del 5% viene applicata nei primi cinque anni di attività, però devono sussistere tre condizioni (art. 1, comma 65 della legge 190/2014):
- Il contribuente non deve aver esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio del lavoro, attività artistica, professionale o d’impresa anche in forma associata o familiare;
- L’attività non deve costituire una prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoratore dipendente o autonomo, a meno che tale attività precedentemente svolta non consista nel periodo di pratica obbligatoria.
- “Se viene proseguita un attività svolta precedentemente da un altro soggetto, l’ammontare dei ricavi e compensi, realizzati nel periodo di imposta precedente quello di riconoscimento del beneficio, non deve essere superiore al limite di cui al comma 5”.
Semplificazioni nella scelta del regime forfettario
La scelta del regime forfettario consente una notevole semplificazione da un punto di vista contabile e dichiarativo. Chi adotta questo regime è esente dalla registrazione e tenuta delle scritture contabili purchè vengano conservati i documenti ricevuti ed emessi in base all’art. 22 del Dpr 600/1973 e vengano tenuti i.
Essendo i forfettari esonerati dalla liquidazione, dal versamento dell’Iva e da tutti gli obblighi contabili e dichiarativi, non dovranno addebitare l’Iva in fattura ai propri clienti né detrarre l’imposta assolta sugli acquisti, registrare le fatture emesse, i corrispettivi o gli acquisiti e non devono presentare le liquidazioni periodiche Iva e quella annuale. Inoltre non devono neanche emettere le ritenute d’acconto ad eccezione di quelle di lavoro dipendente.
I forfettari non sono tenuti ad applicare la ritenuta d’acconto (circolare 9/E/2019), succede però spesso che il soggetto la applichi per errore. In questo caso, se non è possibile tornare sui propri passi, si potrà richiedere il rimborso della ritenuta con le modalità definite dall’art. 38 Dpr 602/1973 o in dichiarazione dei redditi.
Rimborsi spese nel regime forfettario
Capita spesso che il committente debba sostenere spese di viaggio delle quali poi richiede il rimborso ai clienti o che debba pagare dei bolli in nome e per conto del mandante. In questi casi si devono considerare come compensi soggetti a tassazione oppure rimangano fuori dall’imponibile fiscale? I costi sostenuti in nome e per conto proprio riaddebitati in fattura al cliente come spese viaggio sono assimilabili ai compensi rientrando quindi nel limite degli 85.000 euro. Invece, i costi sostenuti in nome e per conto del mandante come le marche da bollo sono esclusi dal reddito.
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Flat Tax Incrementale chi può usufruirne?
La circolare 18/E/2023 ha dato maggiori chiarimenti sui soggetti che nel periodo di imposta 2023 possono usufruire della flat tax incrementale. Tale regime di tassazione sarà applicato solo se il reddito prodotto da imprenditori e lavoratori autonomi per il 2023 è superiore a quello più alto dichiarato nel triennio 2020-2022, purchè rimanga entro i 40.000€. Possono beneficiare di questo nuovo regime fiscale anche persone fisiche che partecipano ad una società di persone o di capitali a patto che le partecipazioni di tali società siano indicate tra le attività relative all’impresa nell’inventario o nel registro degli acquisiti.
A questo regime possono fare riferimento anche le imprese familiari purchè siano individuali e non collettive, l’azienda coniugale non gestita in forma societaria, gli imprenditori agricoli individuali che accedono agli artt. 56, comma 5 e 56-bis del Tuir e le attività che commercializzano prodotti della floricoltura e prestazioni di servizi elencate nell’art. 2135, comma 3 c.c.
Potranno usufruire del regime anche quei soggetti forfettari che sono già decaduti o decadranno dal regime a seguito del superamento di 100.000€ di ricavi.
Quindi come si evince dalla Legge di Bilancio può usufruire della flat tax:
“I contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, diversi da quelli che applicano il regime forfetario di cui all’articolo 1, commi 54 e successivi, della legge 23 dicembre 2014, n. 190”
Non rientreranno nel regime della flat tax incrementale i soci di società di persone sulla base del regime di trasparenza fiscale e i soci di società di capitali cui sono imputati redditi a seguito dell’esercizio dell’opposizione per la trasparenza fiscale. Inoltre sono esclusi quei redditi disciplinati dall’art. 53, comma 1 del Tuir derivanti dall’esercizio di arti e professioni in forma associata, gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano a società di persone, associazioni o imprese familiari e, infine le persone fisiche cui si applica per il periodo d’imposta 2023 il regime forfettario salvo che si verifichi la decadenza dal regime nel corso del periodo d’imposta a causa del superamento dei 100.000 euro.
Come si calcola la Flat Tax Incrementale?
Il calcolo avviene sugli incrementi di redditi 2023 rispetto al più elevato reddito nel triennio 2020-2022 al netto di una franchigia del 5%. Praticamente per calcolarla si deve determinare il reddito del 2023 e verificare qual è il reddito più elevato del triennio precedente. Successivamente calcoleremo la differenza tra i due importi e la franchigia del 5% calcolata sul reddito più elevato.
Facciamo tre esempi.
- Supponiamo che un contribuente nel 2023 abbia un reddito di 215.000 euro e che il reddito più elevato nel triennio sia 205.000 euro. La franchigia del 5% viene calcolata sul reddito più elevato (205.000€) e la flat tax verrà applicata sulle variazioni superiori a 10.250€ (5% di 205.000€). La base imponibile a questo punto sarà negativa (Reddito 2023 – reddito più elevato triennio – 5% franchigia = 215.000 – 205.000 – 10.250). Questo significa che la flat tax incrementale non verrà applicata poiché l’incremento non è di almeno il 5% rispetto al triennio precedente.
- Cosa succede se l’incremento di reddito è superiore a 40.000€? Supponiamo che un soggetto nel 2023 abbia un reddito di 150.000 euro e che il reddito più elevato nel triennio sia 60.000 euro. La franchigia del 5% viene calcolata sul reddito più elevato e la flat tax verrà applicata sulle variazioni superiori a 3.000 euro (5% di 60.000€). La base imponibile a questo punto sarà 87.000 euro (Reddito 2023 – reddito più elevato triennio – 5% franchigia = 150.000 – 60.000 – 3.000). La base imponibile soggetta a flat tax sarà 40.000 euro (limite previsto) mentre il reddito soggetto alle aliquote ordinarie è pari a 110.000.
- Supponiamo, invece, che un soggetto nel 2023 abbia un reddito di 120.000 euro e che il reddito più elevato nel triennio sia 85.000 euro. La franchigia del 5% viene calcolata sul reddito più elevato (85.000€) e la flat tax verrà applicata sulle variazioni superiori a 4.250€ (5% di 85.000€). La base imponibile a questo punto sarà 30.750 euro (Reddito 2023 – reddito più elevato triennio – 5% franchigia = 120.000 – 85.000 – 4.250). La flat tax verrà applicata all’incremento superiore al 5% e sarà soggetta ad un’imposta sostitutiva dell’IRPEF pari al 15% ovvero 4.612,50€. Se il contribuente non poteva applicare la flat tax incrementale avrebbe effettuato il pagamento sulla base di scaglioni e avrebbe subito un’aliquota IRPEF di 43%.
La flat tax incrementale non grava sugli acconti 2024.
L’obiettivo è ridurre la tassazione per le persone fisiche che svolgono un’attività d’impresa o professione assoggettando una parte del loro reddito ad una flat tax piuttosto che all’imposta progressiva Irpef ordinaria.
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