Due codici ATECO e lavoro dipendente: soglia 35.000 euro nel 2026
Nel 2026 è possibile avere una Partita IVA in regime forfettario con due codici ATECO e contemporaneamente un lavoro dipendente, ma bisogna controllare separatamente la soglia dei redditi da lavoro dipendente, il limite complessivo di ricavi e compensi della Partita IVA e il coefficiente di redditività di ciascuna attività.
Il vecchio riferimento a 30.000 euro è superato: per il 2026 la soglia relativa ai redditi di lavoro dipendente e assimilati è 35.000 euro.
Nel 2026 la soglia del lavoro dipendente è 35.000 euro
La causa ostativa riguarda chi nell’anno precedente ha percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati oltre il limite previsto dalla legge. Per applicare il forfettario nel 2026 si guarda quindi, in linea generale, al reddito rilevante del 2025. Il numero di codici ATECO non cambia questa soglia.
Resta l’eccezione prevista quando il rapporto di lavoro è cessato, da verificare nel caso concreto. Per il quadro generale vedi i requisiti e le cause di esclusione del regime forfettario.
Due codici ATECO non creano due soglie da 35.000 euro
La soglia di 35.000 euro riguarda il reddito di lavoro dipendente e assimilato. Non viene moltiplicata per il numero di attività autonome: avere due o più codici ATECO non produce limiti separati.
Anche il limite di 85.000 euro è complessivo
Se svolgi più attività, non hai 85.000 euro per ciascun codice. I ricavi e compensi rilevanti delle diverse attività vanno sommati ai fini del limite del regime forfettario. Per esempio, 45.000 euro da consulenza informatica e 30.000 euro da una seconda attività danno 75.000 euro complessivi.
I coefficienti di redditività possono invece essere diversi
Quando le attività appartengono a gruppi diversi, gli incassi devono essere ricondotti alla rispettiva attività e al relativo coefficiente. Non si applica automaticamente un’unica percentuale a tutto. La guida sul doppio codice ATECO nel forfettario approfondisce proprio questo calcolo.
Consulenza informatica 62.20.10: coefficiente 67%
Il codice ATECO 2025 62.20.10 identifica la consulenza informatica. Nel forfettario le attività del gruppo 62 ricadono normalmente nel coefficiente di redditività del 67%. Per i dettagli vedi il codice ATECO del consulente informatico.
ATECO 86.99.01: coefficiente 78%, non 67%
Nella classificazione ATECO 2025, 86.99.01 è “Tecniche di trattamento del corpo” e comprende attività come shiatsu, massaggio thailandese, watsu, tui na e qigong. Non è un codice generico per qualsiasi attività definita “olistica”.
Il gruppo 86 rientra nel coefficiente di redditività del 78%. Il vecchio articolo, che attribuiva il 67% sia al 62.20.10 sia al 86.99.01, era quindi errato.
Esempio di calcolo con due attività
Con 20.000 euro incassati nell’attività 62.20.10 e 10.000 euro nell’attività 86.99.01, il reddito forfettario teorico prima della deduzione dei contributi si calcola separatamente:
- 20.000 × 67% = 13.400 euro;
- 10.000 × 78% = 7.800 euro;
- totale: 21.200 euro.
Ai fini del limite del regime, invece, gli incassi complessivi sono 30.000 euro. Soglia e coefficiente sono quindi due calcoli diversi.
Fatturare al datore di lavoro: attenzione alla causa ostativa
Essere sotto 35.000 euro non basta da solo. Va verificata anche la causa ostativa relativa all’attività esercitata prevalentemente nei confronti del datore di lavoro attuale o di datori di lavoro dei due periodi d’imposta precedenti, salvo le eccezioni previste dalla legge.
Il 5% non dipende dal numero dei codici ATECO
L’imposta sostitutiva al 5% può spettare alle nuove attività che rispettano tutte le condizioni previste dalla legge. Non è automatica perché la Partita IVA è nuova e non viene esclusa automaticamente perché ci sono due codici ATECO. Approfondisci l’imposta sostitutiva al 5% o al 15%.
Checklist
- verifica i redditi dipendenti dell’anno precedente rispetto a 35.000 euro;
- somma i ricavi e compensi di tutte le attività per il limite complessivo;
- scegli ogni ATECO in base all’attività realmente svolta;
- se i coefficienti sono diversi, separa gli incassi;
- controlla i rapporti con datore ed ex datore di lavoro;
- verifica separatamente i requisiti per il 5%.
Fonti ufficiali
La proroga a tutto il 2026 della soglia di 35.000 euro è descritta nel dossier del Senato sulla legge di bilancio 2026. Per i codici attività il riferimento è la classificazione ATECO 2025 ISTAT. La disciplina generale è nella legge 190/2014.
Domande frequenti
No. Per il 2026 la soglia relativa ai redditi di lavoro dipendente e assimilati è 35.000 euro.
No. I ricavi e compensi delle diverse attività vanno considerati complessivamente ai fini del limite del forfettario.
No. Se le attività appartengono a gruppi con coefficienti diversi, gli incassi vanno distinti e a ciascuna attività si applica il relativo coefficiente.
No. La consulenza informatica 62.20.10 ricade normalmente nel 67%, mentre il codice 86.99.01 ricade nel coefficiente del 78%.
Sì, ma solo se sono rispettate tutte le condizioni previste per la nuova attività e non ricorrono altre cause ostative.
Raccontaci la tua situazione. Ti aiutiamo a capire come procedere e quale soluzione è più adatta alla tua attività.