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Regime Forfettario
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CONSULENZE FORFETTARIO

Disdetta commercialista: penali, preavviso e cosa pagare

Puoi cambiare commercialista anche prima della fine dell’anno, ma prima di interrompere il rapporto conviene controllare la lettera d’incarico, eventuali clausole di preavviso e i compensi maturati per attività già svolte. Una “penale” non scatta automaticamente solo perché cambi professionista.

La domanda di Zeno

Zeno da Enna: sto valutando di cambiare commercialista e vorrei capire se rischio di dover pagare delle penali o costi extra per interrompere il rapporto. Non ho firmato nessun contratto formale, ma ho sempre pagato le parcelle regolarmente. Come funziona in questi casi? Posso cambiare in qualsiasi momento?

Ci sono penali se cambio commercialista?

Non esiste una penale automatica prevista solo perché il cliente cambia commercialista. Il punto da verificare è il rapporto professionale concreto: lettera d’incarico, durata, eventuale preavviso, attività già svolte e somme ancora dovute.

L’articolo 2237 del Codice civile prevede che il cliente possa recedere dal contratto d’opera professionale, rimborsando le spese sostenute e pagando il compenso per l’opera già svolta. Prima di dare per scontato che non vi siano altri costi, però, va letto l’incarico sottoscritto perché le parti possono avere disciplinato in modo specifico durata e recesso.

Il testo dell’articolo 2237 è consultabile anche su Normattiva.

Cosa controllare nella lettera d’incarico

  • durata dell’incarico;
  • modalità di recesso o revoca;
  • eventuale periodo di preavviso;
  • compensi già maturati;
  • spese anticipate dal professionista;
  • eventuali clausole specifiche collegate alla cessazione anticipata.

Se non hai una copia dell’incarico o non ricordi cosa hai firmato, il primo passo è recuperare il documento. È rischioso basare il cambio soltanto sull’idea che “non ci sono penali” o, al contrario, accettare qualsiasi addebito senza verificare a cosa si riferisce.

Se non ho firmato un contratto scritto posso cambiare?

La mancanza di una lettera d’incarico scritta non significa che non esista alcun rapporto professionale o che non siano dovuti compensi per attività effettivamente eseguite. Significa però che, per ricostruire condizioni, compensi e attività affidate, occorre guardare a preventivi, fatture, comunicazioni, pagamenti e incarichi concretamente svolti.

In pratica, prima del cambio conviene chiedere un riepilogo delle attività ancora aperte e delle competenze maturate, così da distinguere ciò che è già stato eseguito da ciò che passerà al nuovo professionista.

Devo pagare il commercialista per il lavoro già svolto?

Sì, il cambio non annulla i compensi maturati per il lavoro effettivamente svolto né le spese anticipate. Per questo, quando il passaggio avviene durante l’anno, è utile chiarire quali attività sono già state completate e quali invece saranno eseguite dal nuovo studio.

Per esempio, dichiarazione dei redditi, F24, pratiche già presentate, risposte a comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate o consulenze specifiche possono avere una valorizzazione autonoma rispetto al canone annuale.

Preavviso: è sempre obbligatorio?

Non esiste un unico preavviso valido per ogni rapporto con un commercialista. Bisogna verificare ciò che prevede l’incarico professionale e come sono state concordate durata e cessazione del rapporto.

Se è previsto un termine di preavviso, ignorarlo può generare contestazioni economiche. Se invece non è previsto nulla di specifico, resta comunque opportuno formalizzare il cambio indicando una data chiara di cessazione, soprattutto se ci sono adempimenti imminenti.

Come comunicare la disdetta al commercialista

La comunicazione dovrebbe essere semplice ma precisa. È utile indicare:

  • la volontà di interrompere l’incarico;
  • la data dalla quale il rapporto deve cessare;
  • quali attività restano eventualmente da completare;
  • la richiesta di mettere a disposizione documenti e dati necessari al passaggio;
  • l’eventuale indicazione del nuovo professionista autorizzato a ricevere la documentazione.

PEC o raccomandata consentono di attribuire data certa alla comunicazione; il canale concreto va però valutato anche in base a quanto previsto dall’incarico.

Il vecchio commercialista può trattenere documenti e dati?

Il Codice civile disciplina anche il tema della ritenzione dei documenti professionali. L’articolo 2235 stabilisce che il prestatore d’opera non può trattenere cose e documenti ricevuti oltre quanto strettamente necessario alla tutela dei propri diritti secondo le leggi professionali.

Nel passaggio conviene quindi predisporre un elenco dei documenti da recuperare e verificare che il nuovo studio disponga di tutto ciò che serve prima della prima scadenza utile.

Disdetta e cambio commercialista non sono la stessa cosa

La disdetta riguarda la chiusura del rapporto con il professionista precedente. Il cambio di commercialista nel regime forfettario comprende invece anche il passaggio dei documenti, delle deleghe, delle dichiarazioni e delle scadenze al nuovo consulente.

Per questo è utile gestire le due fasi insieme: prima chiarire come termina l’incarico precedente, poi organizzare il subentro del nuovo professionista senza lasciare adempimenti “nel mezzo”.

Domande frequenti

Posso cambiare commercialista in qualsiasi momento?

In linea generale il cliente può recedere dal rapporto professionale, ma deve verificare quanto previsto dall’incarico e corrispondere spese e compensi maturati per l’attività già svolta.

Esiste una penale automatica per cambiare commercialista?

No, non esiste una penale automatica collegata al solo cambio. Bisogna però controllare il contratto, eventuali clausole di recesso, il preavviso e i compensi per attività già eseguite.

Se non ho firmato una lettera d’incarico devo comunque pagare?

La mancanza di un incarico scritto non elimina automaticamente i compensi per attività professionali effettivamente svolte. Occorre ricostruire il rapporto concreto attraverso fatture, pagamenti e prestazioni eseguite.

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