Intrastat Svizzera: quando non si presenta e come fatturare
No: una fattura a un cliente svizzero non va inserita nel modello Intrastat. La Svizzera è un Paese extra-UE e gli elenchi Intrastat riguardano operazioni intracomunitarie. Se però stai fatturando un servizio o vendendo beni a un cliente svizzero, devi comunque gestire correttamente territorialità IVA, fattura elettronica e, per i beni, eventuali adempimenti doganali.
La risposta quindi è “niente Intrastat”, ma non “nessun adempimento”. Per il forfettario la parte più importante è distinguere servizi B2B, servizi a privati e cessioni di beni, perché il trattamento non è identico.
Intrastat Svizzera: perché non si presenta
Gli elenchi Intrastat sono destinati alle operazioni che rientrano negli scambi intracomunitari. La Svizzera non fa parte dell’Unione europea e compare tra i Paesi extra-UE nelle tabelle doganali italiane.
Per questo una normale operazione con un cliente stabilito in Svizzera non va inserita negli elenchi INTRA. Non serve quindi trasmetterla con Intr@web solo perché il cliente è geograficamente vicino all’Unione europea.
L’Agenzia delle Dogane pubblica per il 2026 tabelle separate per Paesi UE ed extra-UE nella sezione Tabelle di riferimento 2026.
Cliente svizzero business: il caso tipico della consulenza B2B
Se sei un professionista italiano e presti una consulenza generica a una società svizzera, il caso tipico B2B segue la regola dell’articolo 7-ter del DPR 633/1972: la prestazione è territorialmente rilevante nel Paese del committente.
Di conseguenza non applichi IVA italiana per carenza del requisito di territorialità. Nella fattura elettronica, quando ricorrono questi presupposti, si utilizza normalmente la Natura N2.1.
La guida ufficiale dell’Agenzia delle Entrate alla compilazione delle fatture elettroniche indica espressamente N2.1 per le operazioni non soggette a IVA ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies del DPR 633/1972.
Puoi consultare la Guida alla compilazione delle fatture elettroniche dell’Agenzia delle Entrate.
Come compilare la fattura elettronica alla Svizzera
Nel caso tipico di servizio B2B verso società svizzera, i campi principali sono normalmente:
- IdPaese: CH;
- Codice destinatario: XXXXXXX;
- Regime fiscale: RF19 se sei forfettario;
- Natura: N2.1 nel caso di servizio generico non territorialmente rilevante in Italia;
- riferimento: articolo 7-ter DPR 633/1972, quando applicabile.
La trasmissione tramite SdI serve agli adempimenti italiani. Al cliente svizzero può essere utile inviare anche una copia leggibile in PDF.
Per la compilazione completa puoi consultare la guida sulla fattura elettronica a cliente svizzero.
La Svizzera non è nel VIES
Non devi cercare il cliente svizzero nel VIES come se fosse un operatore UE. Il VIES riguarda gli operatori identificati ai fini IVA nell’Unione europea.
Il fatto che una società svizzera non abbia un numero VIES non significa però automaticamente che sia un privato. Devi verificare la natura effettiva del committente attraverso i dati societari e fiscali disponibili.
Cliente svizzero privato: la regola può cambiare
Se il cliente è un consumatore privato, non puoi applicare automaticamente la stessa regola B2B dell’articolo 7-ter. Per i servizi B2C la territorialità dipende dal tipo di prestazione e possono esistere regole speciali.
Per questo, prima di usare N2.1, devi capire se il cliente è un soggetto economico oppure un privato e quale servizio stai rendendo.
Vendita di beni in Svizzera: non è Intrastat, è esportazione
Se non stai prestando un servizio ma vendi beni che vengono spediti dall’Italia alla Svizzera, non si tratta di operazione intracomunitaria: si entra nel campo delle esportazioni verso un Paese extra-UE.
Quando ricorrono i requisiti dell’articolo 8 del DPR 633/1972, nella fattura elettronica l’Agenzia delle Entrate prevede il codice Natura N3.1 – non imponibili, esportazioni.
In questo caso diventano centrali anche la documentazione doganale e la prova dell’uscita della merce dal territorio dell’Unione europea.
Forfettario e fattura alla Svizzera: il bollo
Essere fuori Intrastat non elimina automaticamente l’imposta di bollo. Nelle fatture senza IVA superiori a 77,47 euro va verificato se ricorrono i presupposti per il bollo da 2 euro.
La verifica dipende dal tipo di operazione e dalla modalità di compilazione della fattura elettronica. Il bollo è un tema separato dalla territorialità IVA e dal modello Intrastat.
Hai acquistato un servizio dalla Svizzera? È un caso diverso
Se invece sei tu ad acquistare un servizio da un fornitore svizzero, non devi presentare Intrastat, ma può entrare in gioco il reverse charge.
Per gli acquisti di servizi dall’estero territorialmente rilevanti in Italia, la guida dell’Agenzia delle Entrate individua il documento TD17 nei casi previsti. Il fatto che la controparte sia extra-UE elimina Intrastat, non gli eventuali obblighi IVA italiani.
Esempio 1: consulenza da 2.000 euro a società di Zurigo
Un consulente forfettario italiano presta un servizio generico B2B a una società di Zurigo per 2.000 euro.
Nel caso tipico: nessun Intrastat, fattura elettronica via SdI, IdPaese CH, codice destinatario XXXXXXX e Natura N2.1 per non territorialità. Va inoltre verificato il bollo secondo le regole applicabili.
Esempio 2: vendita di un prodotto fisico in Svizzera
Un e-commerce italiano vende un bene a un cliente svizzero e lo spedisce fuori dall’UE.
Non c’è Intrastat. Se l’operazione possiede i requisiti dell’esportazione, va gestita come esportazione con la corretta documentazione doganale e il codice Natura coerente, normalmente N3.1.
Esempio 3: cliente con sede svizzera ma stabile organizzazione UE
Non guardare soltanto il marchio o la sede principale del gruppo. Se il contratto e la fattura riguardano una stabile organizzazione o una società del gruppo stabilita in un Paese UE, l’operazione può richiedere un’analisi diversa.
Il criterio corretto è identificare il soggetto che acquista realmente il servizio o il bene e il numero IVA utilizzato nell’operazione.
Perché la fattura elettronica non rende l’operazione “Intrastat”
Dal fatto che tu trasmetta la fattura allo SdI non deriva alcun obbligo Intrastat. SdI è il canale nazionale per la fatturazione elettronica e la comunicazione delle operazioni transfrontaliere; Intrastat è un adempimento distinto legato alle operazioni intra-UE.
Cliente svizzero e codice fiscale estero: verifica i dati prima della fattura
Prima di emettere la fattura conviene verificare ragione sociale, indirizzo, identificativo fiscale svizzero e soggetto che ha realmente commissionato la prestazione. Questi dati servono non solo per compilare correttamente l’XML, ma anche per dimostrare che il cliente è un operatore economico estero nel caso in cui applichi la regola B2B di territorialità.
Se il cliente non ti fornisce un identificativo fiscale chiaro o opera attraverso una sede in un altro Paese, non impostare automaticamente N2.1: prima verifica quale soggetto è parte del contratto e dove è stabilito ai fini IVA.
Conserva la prova del trattamento scelto
Quando applichi N2.1 o tratti l’operazione come esportazione, conserva i documenti che giustificano la scelta: contratto, dati fiscali del cliente, prova della sua sede, eventuale documentazione doganale e corrispondenza commerciale. Questo rende più semplice dimostrare perché l’operazione è stata trattata come extra-UE e perché non è stata inserita negli elenchi Intrastat.
Checklist fattura Svizzera
- Verifica se il cliente è business o privato.
- Controlla se stai fatturando beni o servizi.
- Conferma che la controparte effettiva sia stabilita in Svizzera.
- Non presentare Intrastat per una normale operazione svizzera.
- Per servizi B2B generici verifica articolo 7-ter e Natura N2.1.
- Per beni spediti fuori UE verifica disciplina delle esportazioni e dogana.
- Compila correttamente IdPaese CH e codice destinatario estero.
- Verifica bollo e gli altri adempimenti della fattura elettronica.
In sintesi
La Svizzera è extra-UE: una normale fattura a un cliente svizzero non va in Intrastat. Se presti un servizio B2B generico, devi però gestire correttamente territorialità IVA e fattura elettronica, normalmente con N2.1 quando ricorrono i requisiti dell’articolo 7-ter.
Se vendi beni, il tema diventa invece quello dell’esportazione e della documentazione doganale. Intrastat resta fuori in entrambi i casi, ma gli altri adempimenti cambiano in base alla natura dell’operazione.
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