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Regime Forfettario
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CONSULENZE FORFETTARIO

Passare al forfettario: cosa indicare nella dichiarazione IVA 2026

Per passare al regime forfettario non devi “sceglierlo” nella dichiarazione IVA se, dal nuovo anno, ne possiedi naturalmente i requisiti. Il forfettario è infatti un regime naturale per le persone fisiche che rispettano le condizioni previste dalla legge. La dichiarazione IVA diventa importante soprattutto per distinguere due casi: ingresso naturale nel forfettario oppure revoca di una precedente opzione volontaria per il regime ordinario.

Nel primo caso, di norma, non si compila il rigo VO33 per “entrare” nel forfettario: il passaggio avviene tramite il comportamento concretamente tenuto dal 1° gennaio. Nell’ultima dichiarazione IVA relativa all’anno ordinario precedente, però, va verificato il rigo VA14 e l’eventuale rettifica della detrazione IVA nel rigo VF70.

Passaggio al forfettario e dichiarazione IVA: risposta rapida

  • Il regime forfettario è un regime naturale se rispetti requisiti e cause ostative.
  • Non serve un’opzione preventiva per aderire quando l’ingresso è naturale.
  • Dal 1° gennaio devi adottare un comportamento coerente con il forfettario.
  • Nell’ultima dichiarazione IVA prima del passaggio va controllato il rigo VA14.
  • Va verificata l’eventuale rettifica IVA nel rigo VF70.
  • Il rigo VO33 serve invece per comunicare l’opzione per l’ordinario o la revoca di una precedente opzione.
  • Se eri in ordinario perché obbligato e poi torni ad avere i requisiti del forfettario, VO33 normalmente non serve.

Il forfettario è un regime naturale

La legge 190/2014 costruisce il regime forfettario come regime naturale per le persone fisiche esercenti impresa, arte o professione che rispettano requisiti e cause di esclusione. Questo significa che non devi presentare una domanda annuale di adesione.

Se al 1° gennaio possiedi i requisiti, applichi concretamente il regime: emetti fatture senza addebito IVA secondo le regole del forfettario, non eserciti la detrazione IVA sugli acquisti e determini il reddito con coefficiente di redditività e imposta sostitutiva.

Quando NON devi compilare VO33 per entrare nel forfettario

Supponiamo che nel 2025 tu abbia applicato la contabilità semplificata perché non avevi i requisiti per il forfettario, oppure perché esisteva una causa ostativa. Se dal 2026 la causa viene meno e rispetti tutte le condizioni, il passaggio al forfettario non è la revoca di una scelta volontaria: è l’ingresso nel tuo nuovo regime naturale.

In questa situazione il rigo VO33 non va usato come comunicazione generica di ingresso. Il passaggio si manifesta con il comportamento concludente tenuto dal 1° gennaio e, successivamente, con la dichiarazione dei redditi compilata secondo le regole del forfettario.

Quando invece il rigo VO33 diventa importante

Il rigo VO33 del quadro VO serve per le vere opzioni e revoche. Se eri già in possesso dei requisiti del forfettario ma avevi scelto volontariamente di determinare IVA e reddito nei modi ordinari, quella scelta costituisce un’opzione.

Nelle istruzioni IVA 2026, riferite al periodo d’imposta 2025, la casella 1 del rigo VO33 riguarda chi, pur potendo usare il forfettario, ha optato per il regime ordinario. La casella 2 serve invece per comunicare la revoca dell’opzione.

L’opzione per l’ordinario può essere vincolante

Se avevi scelto volontariamente il regime ordinario pur potendo applicare il forfettario, non puoi dare per scontato di poter rientrare immediatamente. Le istruzioni del modello IVA indicano che l’opzione è normalmente vincolante per un triennio ed è valida fino a revoca.

Prima di passare devi quindi ricostruire perché eri nel regime ordinario: obbligo per mancanza dei requisiti oppure scelta volontaria? È questa distinzione che determina se VO33 è irrilevante oppure centrale.

VA14: l’ultima dichiarazione IVA prima del forfettario

Se il modello IVA che stai presentando è l’ultima dichiarazione relativa all’anno in cui eri nel regime IVA ordinario e dal periodo d’imposta successivo applichi il forfettario, va verificata la compilazione del rigo VA14.

La casella segnala che quella è l’ultima dichiarazione IVA prima dell’ingresso nel regime forfettario. Non rappresenta un’opzione: è un’informazione collegata al cambio di regime.

VF70: la rettifica IVA può essere il vero costo del passaggio

Il passaggio al forfettario può richiedere una rettifica della detrazione IVA già esercitata su beni e servizi. Il tema riguarda, in particolare, rimanenze, servizi non ancora utilizzati e beni strumentali ancora nel periodo di rettifica.

L’eventuale rettifica va verificata nella dichiarazione IVA dell’ultimo anno ordinario e viene gestita nel quadro VF, incluso il rigo VF70 secondo le istruzioni del modello. Per un commerciante con molto magazzino o beni strumentali recenti può essere un importo rilevante.

Commerciante ambulante: il passaggio non cambia gli altri requisiti

Nel caso di un commerciante ambulante, oltre agli aspetti dichiarativi devi verificare tutti i requisiti sostanziali del forfettario: ricavi, spese di personale, partecipazioni incompatibili, redditi da lavoro dipendente e ogni altra causa ostativa applicabile.

Il fatto che il passaggio sia “naturale” non significa che il regime sia sempre disponibile. Significa soltanto che, una volta verificati i requisiti, non serve una domanda di adesione annuale.

Cosa fare dal 1° gennaio del primo anno forfettario

  • Emettere fatture con le corrette indicazioni del regime forfettario.
  • Non addebitare IVA nelle normali operazioni interne soggette alle regole del regime.
  • Non detrarre l’IVA sugli acquisti.
  • Applicare il bollo quando dovuto.
  • Gestire la fatturazione elettronica secondo gli obblighi vigenti.
  • Determinare il reddito con il coefficiente previsto per l’attività.
  • Calcolare l’imposta sostitutiva al 15% o, se spettante, al 5%.

Esempio 1: nel 2025 eri escluso dal forfettario

Nel 2025 non potevi usare il forfettario perché avevi una causa ostativa. Dal 2026 la causa non esiste più e tutti gli altri requisiti sono rispettati. Dal 1° gennaio 2026 inizi a operare come forfettario.

In questo caso non stai revocando una precedente opzione volontaria per l’ordinario. VO33 non è la comunicazione da usare per “scegliere” il forfettario. Nell’IVA 2026 relativa al 2025 controlli invece VA14 e la rettifica IVA.

Esempio 2: avevi scelto volontariamente l’ordinario

Nel 2025 avevi già tutti i requisiti per il forfettario ma avevi deciso di applicare volontariamente IVA e reddito nei modi ordinari. In questo caso esiste una vera opzione da ricostruire.

Prima del rientro devi verificare il vincolo temporale dell’opzione. Quando puoi revocarla, la comunicazione della revoca passa attraverso il quadro VO, rigo VO33, secondo le istruzioni del modello applicabile.

Non confondere passaggio fiscale e contabilità ordinaria

Per una ditta individuale “regime ordinario” può essere usato in modo generico per indicare la fuoriuscita dal forfettario, ma ai fini tecnici esistono differenze tra regime IVA ordinario, contabilità semplificata e contabilità ordinaria per opzione.

Prima di compilare VO33, VO20 o altri righi, bisogna quindi capire quale opzione è stata effettivamente esercitata. Puoi approfondire anche nella guida sul passaggio da ordinario a forfettario.

Checklist dichiarazione IVA prima del forfettario

  • Verifica perché eri nel regime ordinario.
  • Controlla se esiste una vera opzione ancora vincolante.
  • Se l’ingresso è naturale, non usare VO33 come semplice comunicazione di adesione.
  • Controlla VA14 nell’ultima dichiarazione IVA.
  • Verifica VF70 e la rettifica della detrazione.
  • Controlla rimanenze, servizi non utilizzati e beni strumentali.
  • Dal 1° gennaio adotta un comportamento coerente con il forfettario.
  • Conserva il prospetto del calcolo della rettifica IVA.

Da quale data cambia davvero il regime?

Quando l’ingresso nel forfettario decorre dal 1° gennaio, il comportamento fiscale deve essere coerente fin dalla prima operazione del nuovo anno. Una fattura emessa a gennaio non va trattata con IVA ordinaria pensando di “sistemare” il regime solo nella dichiarazione successiva.

Prima di emettere il primo documento del nuovo periodo conviene quindi avere già verificato requisiti, eventuale vincolo di opzione, diciture di fattura e rettifica IVA. La dichiarazione IVA dell’anno precedente fotografa il passaggio, ma non è il momento in cui il forfettario comincia ad avere effetto.

Fonti ufficiali

In sintesi: se dal nuovo anno possiedi naturalmente i requisiti del forfettario, non devi compilare VO33 per “scegliere” il regime. VO33 entra in gioco quando esiste una vera opzione per l’ordinario da revocare. Nell’ultima dichiarazione IVA prima del passaggio vanno invece controllati VA14 e l’eventuale rettifica IVA in VF70.

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