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Regime Forfettario
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CONSULENZE FORFETTARIO

Supero 85.000 euro: quali dichiarazioni devo fare l’anno dopo?

Se superi 85.000 euro ma resti entro 100.000 euro, non devi rifare retroattivamente l’anno appena chiuso come contribuente in contabilità semplificata. Resti forfettario fino al 31 dicembre di quell’anno e passi al regime ordinario o semplificato dal 1° gennaio successivo. La dichiarazione relativa all’anno del superamento continua quindi a rappresentare un anno forfettario.

È molto diverso il caso in cui durante l’anno superi 100.000 euro: in quel caso il forfettario cessa nello stesso anno, con effetti immediati ai fini IVA e con determinazione del reddito secondo le regole ordinarie per l’intero periodo d’imposta. Questa distinzione è decisiva per capire quali dichiarazioni e registri devi predisporre.

Supero 85.000 euro: quali adempimenti devo fare?

  • Fino a 85.000 €: resti nel forfettario anche l’anno successivo, se rispetti gli altri requisiti.
  • Oltre 85.000 € e fino a 100.000 €: resti forfettario fino al 31 dicembre; dal 1° gennaio successivo passi al regime ordinario/semplificato.
  • Oltre 100.000 €: il forfettario cessa nello stesso anno; l’IVA si applica dall’operazione che determina il superamento e il reddito dell’anno segue le regole ordinarie.

Per il quadro generale sulle soglie puoi leggere anche la guida su cosa fare quando superi 85.000 euro durante l’anno.

Caso 1: superi 85.000 euro ma non 100.000

Se chiudi il 2026, per esempio, con 92.000 euro di ricavi o compensi rilevanti, resti nel regime forfettario per tutto il 2026. L’uscita opera dal 1° gennaio 2027.

Questo significa che il 2026 non va ricostruito a posteriori come anno in semplificata. Continui ad applicare per quell’anno le regole del forfettario, compresa la determinazione forfettaria del reddito e l’imposta sostitutiva.

La dichiarazione dell’anno del superamento resta forfettaria

Se hai superato 85.000 euro ma non 100.000 euro, la dichiarazione dei redditi relativa a quell’anno continua a essere compilata secondo le regole del regime forfettario. Il reddito dell’attività viene indicato nel quadro LM del modello Redditi Persone Fisiche.

Il semplice superamento della soglia ordinaria non trasforma quindi l’anno già trascorso in un periodo soggetto a IRPEF ordinaria. L’effetto fiscale principale si produce dall’anno successivo.

Devo presentare la dichiarazione IVA per l’anno in cui ho superato 85.000 euro?

Se sei rimasto sotto o pari a 100.000 euro e hai applicato correttamente il forfettario fino al 31 dicembre, il solo superamento degli 85.000 euro non rende retroattivamente quell’anno un anno IVA ordinario.

Gli adempimenti IVA ordinari iniziano dal 1° gennaio dell’anno successivo, quando entri nel regime ordinario o semplificato. La dichiarazione IVA relativa a quell’anno ordinario sarà quindi presentata secondo il normale calendario dichiarativo successivo.

Lo “spesometro” non è un adempimento da riattivare

Il vecchio riferimento allo “spesometro” è superato. Oggi la gestione delle operazioni passa principalmente attraverso fatturazione elettronica, corrispettivi telematici e gli altri adempimenti IVA previsti dal regime ordinario applicabile.

Quando esci dal forfettario, quindi, non devi cercare di ricostruire un vecchio spesometro: devi predisporre correttamente la contabilità e gli adempimenti che decorrono dal nuovo periodo d’imposta.

Cosa cambia dal 1° gennaio dell’anno successivo

Dal primo giorno dell’anno successivo al superamento tra 85.000 e 100.000 euro devi operare fuori dal forfettario. Per una persona fisica con attività d’impresa, nella maggior parte dei casi questo significa adottare la contabilità semplificata se ne ricorrono i requisiti; in altri casi può essere applicabile la contabilità ordinaria.

  • Applichi l’IVA alle operazioni imponibili.
  • Gestisci registri e liquidazioni IVA secondo il regime applicabile.
  • Il reddito non viene più determinato con il coefficiente forfettario.
  • I costi inerenti e documentati entrano nella determinazione del reddito secondo le regole ordinarie.
  • L’imposta sostitutiva viene sostituita dall’IRPEF e dalle relative addizionali.
  • Vanno verificati ISA e altri adempimenti collegati alla nuova posizione.

Per una panoramica puoi consultare anche la guida sugli obblighi del regime ordinario.

Esempio: 92.000 euro nel 2026

Supponiamo che un contribuente forfettario chiuda il 2026 con 92.000 euro di ricavi o compensi rilevanti. Non avendo superato 100.000 euro, resta forfettario fino al 31 dicembre 2026.

  • Il reddito 2026 viene determinato con le regole del forfettario.
  • La dichiarazione presentata nel 2027 per il 2026 utilizza il quadro LM per l’attività forfettaria.
  • Dal 1° gennaio 2027 applica IVA e regole del regime ordinario/semplificato.
  • La dichiarazione IVA relativa al 2027 sarà presentata nel successivo ciclo dichiarativo.

Caso 2: superi 100.000 euro durante l’anno

Il superamento di 100.000 euro produce un effetto diverso: il regime forfettario cessa nello stesso anno. La legge prevede che l’IVA sia dovuta a partire dall’operazione che comporta il superamento della soglia.

Ai fini delle imposte dirette, i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulla disciplina introdotta dalla legge di Bilancio 2023 prevedono la tassazione ordinaria per l’intero periodo d’imposta. Questo comporta una gestione dichiarativa molto diversa dal semplice superamento degli 85.000 euro.

Cosa succede all’IVA quando superi 100.000 euro

L’IVA non viene applicata retroattivamente a tutte le operazioni precedenti. Scatta dall’operazione che determina il superamento e prosegue per le operazioni successive. Da quel momento devono essere adeguati fatturazione, registri e liquidazioni.

La gestione pratica va impostata immediatamente perché l’errore più rischioso è continuare a emettere fatture come forfettario dopo aver superato la soglia di uscita immediata.

Rettifica IVA quando passi all’ordinario

Il passaggio dal forfettario al regime IVA ordinario può consentire o richiedere una rettifica dell’IVA relativa a beni e servizi secondo l’articolo 19-bis2 del DPR 633/1972. Il momento della rettifica cambia a seconda che l’uscita avvenga dall’anno successivo oppure immediatamente per superamento di 100.000 euro.

Questo tema è particolarmente importante se hai rimanenze, beni strumentali o acquisti rilevanti sui quali l’IVA non era stata detratta mentre eri forfettario.

Ricavi e costi tra due regimi: evitare doppie imposizioni

La legge disciplina anche il passaggio tra forfettario e ordinario per evitare che gli stessi componenti vengano tassati due volte o, al contrario, non vengano mai tassati. I ricavi già confluiti nel reddito forfettario non devono essere nuovamente assoggettati a tassazione ordinaria soltanto perché vengono incassati o rilevano contabilmente in un periodo successivo, nei casi previsti dalla disciplina di transizione.

Posso tornare al forfettario dopo un anno in semplificata?

L’uscita automatica per superamento della soglia non equivale a una scelta volontaria irrevocabile per tre anni. Se in un anno successivo torni a rispettare i requisiti e non hai altre cause ostative, va verificata la possibilità di rientrare nel regime forfettario.

È diverso il caso di chi abbia esercitato volontariamente un’opzione per il regime ordinario: lì possono entrare in gioco le regole sulla durata dell’opzione.

Checklist se hai superato la soglia

  • Calcola con precisione ricavi o compensi rilevanti dell’anno.
  • Distingui subito tra fascia 85.000-100.000 e superamento di 100.000 euro.
  • Se resti entro 100.000, chiudi l’anno ancora in forfettario.
  • Prepara dal 1° gennaio successivo fatture con IVA e nuova contabilità.
  • Non trasformare retroattivamente il vecchio anno in semplificato.
  • Verifica quadro LM e altri quadri della dichiarazione relativa all’ultimo anno forfettario.
  • Se superi 100.000, adegua immediatamente IVA e contabilità.
  • Controlla la rettifica IVA su beni e rimanenze.
  • Verifica acconti, contributi e nuovi adempimenti dell’anno ordinario.

Saldo e acconti: attenzione al primo anno fuori dal forfettario

Nel primo anno dopo l’uscita dal forfettario puoi trovarti a versare il saldo dell’imposta sostitutiva relativa all’ultimo anno agevolato e, contemporaneamente, a gestire gli acconti dovuti secondo il nuovo regime. È quindi possibile avere nello stesso periodo pagamenti riferiti a due logiche fiscali diverse.

Per evitare errori, separa sempre l’anno d’imposta cui si riferisce ciascun versamento: il saldo del vecchio forfettario resta collegato al reddito dichiarato nel quadro LM, mentre gli acconti dell’anno successivo devono essere determinati tenendo conto del nuovo regime e delle relative regole. Questo passaggio va pianificato insieme alla nuova gestione IVA e contabile.

Fonti ufficiali

In sintesi: superare 85.000 euro ma restare entro 100.000 non significa dover rifare l’anno in contabilità semplificata. L’anno del superamento resta forfettario e il passaggio avviene dal 1° gennaio successivo. Solo oltre 100.000 euro scatta la fuoriuscita nello stesso anno, con conseguenze immediate su IVA, contabilità e dichiarazioni.

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