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Regime Forfettario
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CONSULENZE FORFETTARIO

Controlli Agenzia Entrate nel regime forfettario: cosa viene verificato

Il regime forfettario è semplificato, ma non è fuori dai controlli fiscali. L’Agenzia delle Entrate può verificare sia i requisiti per applicare il regime sia la coerenza tra dichiarazione, fatture elettroniche, versamenti e altri dati disponibili all’Amministrazione finanziaria.

Non esiste però un unico “controllo del forfettario”: bisogna distinguere tra controlli automatizzati della dichiarazione, verifiche sui requisiti del regime e accertamenti sostanziali quando emergono elementi che richiedono approfondimento. Sapere questa differenza aiuta a capire quali documenti conservare e cosa fare se arriva una comunicazione.

1. Requisiti per entrare e restare nel forfettario

Il primo gruppo di verifiche riguarda le condizioni previste dalla Legge 190/2014. Tra gli elementi rilevanti ci sono il limite di ricavi o compensi, le spese per dipendenti e collaboratori e le cause di esclusione previste dalla normativa.

La soglia ordinaria è 85.000 euro. Se ricavi o compensi superano 85.000 euro ma non 100.000 euro, il regime cessa dall’anno successivo; se superano 100.000 euro, la fuoriuscita avviene nello stesso anno secondo le regole specifiche previste dalla legge. In presenza di più attività con differenti codici ATECO, per verificare il limite si considera la somma dei ricavi e compensi delle attività esercitate.

Non basta quindi controllare il solo fatturato di una singola attività. Partecipazioni societarie, rapporti con datori o ex datori di lavoro e altri requisiti possono richiedere una verifica autonoma. Per il quadro completo rimandiamo alla guida ai requisiti del regime forfettario.

2. Dichiarazione dei redditi e quadro LM

Un forfettario presenta il modello Redditi PF e determina il reddito dell’attività nel quadro LM. Gli errori possono riguardare, per esempio, ricavi o compensi non riportati correttamente, coefficiente di redditività, contributi previdenziali dedotti, imposta sostitutiva o dati relativi ai requisiti.

Una parte delle anomalie può emergere attraverso il controllo automatizzato della dichiarazione ai sensi dell’articolo 36-bis del DPR 600/1973. Non significa automaticamente che sia iniziato un accertamento fiscale: in molti casi il primo atto è una comunicazione di irregolarità che consente di verificare i dati e, se necessario, fornire chiarimenti o regolarizzare.

Se ricevi una comunicazione, va prima identificato esattamente il tipo di controllo. La nostra guida sulla dichiarazione integrativa dopo avviso bonario spiega quando serve correggere la dichiarazione e quando, invece, può bastare chiarire o pagare quanto effettivamente dovuto.

3. Fatture elettroniche e ricavi dichiarati

Oggi il vecchio riferimento all’esonero generalizzato dei forfettari sotto 25.000 euro non è più attuale: dal 1° gennaio 2024 l’obbligo di fatturazione elettronica è stato esteso alla generalità dei contribuenti forfettari, ferme restando le specifiche discipline ed esclusioni previste per particolari operazioni o categorie.

Le fatture transitate attraverso il Sistema di Interscambio rendono disponibili dati che possono essere confrontati con quanto dichiarato. Ma anche qui va evitata una semplificazione: fattura emessa e ricavo o compenso fiscalmente rilevante non coincidono sempre nello stesso momento. Per i professionisti, per esempio, il principio di cassa rende decisivo l’incasso. Se hai fatture emesse ma non riscosse, trovi l’approfondimento sulle fatture non incassate nel forfettario.

4. F24, saldo e acconti dell’imposta sostitutiva

Il controllo automatizzato può far emergere anche differenze tra imposta dichiarata e versamenti effettuati. Gli errori più pratici sono versamenti mancanti o insufficienti, codici tributo errati, anno di riferimento sbagliato o compensazioni non correttamente utilizzate.

Prima di concludere che esista un debito, è opportuno riconciliare dichiarazione, modelli F24, ricevute telematiche e credito eventualmente compensato. Una quietanza F24 e la ricevuta di presentazione sono documenti diversi: conservarli in modo ordinato consente di ricostruire rapidamente cosa è stato trasmesso e cosa è stato effettivamente addebitato.

5. Movimenti bancari: quando diventano rilevanti

I movimenti finanziari possono assumere rilievo nell’attività di accertamento, ma non va trasformata questa possibilità nell’idea che ogni bonifico ricevuto da un forfettario sia automaticamente un compenso non dichiarato. La disciplina delle indagini finanziarie ha regole proprie e la qualificazione dei movimenti dipende dai fatti e dalla documentazione disponibile.

Per questo conviene poter distinguere con documenti e causali gli incassi dell’attività da trasferimenti personali, rimborsi, prestiti, restituzioni o altre somme di diversa natura. Abbiamo dedicato una guida specifica all’onere della prova nei controlli su movimenti bancari e presunzioni.

6. Dati incrociati: perché le incongruenze contano

L’Amministrazione finanziaria dispone di informazioni provenienti da dichiarazioni, fatture elettroniche, versamenti e altre comunicazioni fiscali. Il rischio nasce soprattutto quando i dati raccontano storie incompatibili tra loro: ricavi dichiarati non coerenti con documenti fiscali, contributi dedotti senza riscontro, requisiti del forfettario non compatibili con altre informazioni o operazioni estere gestite in modo incompleto.

Una differenza non equivale automaticamente a evasione. Può dipendere da tempi diversi di fatturazione e incasso, errori materiali o dati che richiedono spiegazione. Per questo è fondamentale ricostruire l’origine dell’anomalia prima di presentare integrative o effettuare pagamenti.

7. Controllo automatizzato e accertamento non sono la stessa cosa

È una distinzione centrale. Il controllo automatizzato verifica dati dichiarativi e versamenti secondo procedure previste dalla legge. Un avviso di accertamento è invece un atto con cui l’ufficio contesta una maggiore imposta o altri elementi sulla base di un’attività di accertamento.

Se hai già ricevuto un vero avviso, il problema non è più capire quali controlli sono possibili in astratto: bisogna esaminare notifica, motivazione, imponibile contestato, sanzioni e termini. In quel caso usa la checklist dedicata a cosa fare dopo aver ricevuto un avviso di accertamento.

Documenti da avere pronti

  • dichiarazioni Redditi PF e ricevute di presentazione;
  • prospetto di calcolo del reddito forfettario;
  • fatture elettroniche emesse e ricevute;
  • evidenza degli incassi, soprattutto quando non coincidono temporalmente con le fatture;
  • modelli F24 e relative ricevute/quietanze;
  • documentazione dei contributi previdenziali dedotti;
  • documenti utili a dimostrare la natura dei movimenti finanziari non professionali;
  • documentazione relativa alle cause di esclusione quando il caso concreto lo richiede.

Errori da evitare prima e dopo un controllo

  • presumere che il forfettario, avendo contabilità semplificata, non possa essere controllato;
  • considerare ogni comunicazione dell’Agenzia come un avviso di accertamento;
  • correggere la dichiarazione senza avere prima ricostruito l’anomalia;
  • ignorare la differenza tra fatturato e incassato quando fiscalmente rilevante;
  • non riconciliare F24, dichiarazione e crediti compensati;
  • mescolare incassi professionali e trasferimenti personali senza documentazione sufficiente.

Fonti ufficiali

Domande frequenti

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