Nel regime forfettario i contributi INPS non si calcolano tutti nello stesso modo. La prima domanda da farsi non è quanto fatturi, ma a quale gestione previdenziale sei iscritto: Gestione Separata, Artigiani, Commercianti oppure una Cassa professionale autonoma.
Nel 2026 le differenze sono rilevanti. Un professionista in Gestione Separata paga normalmente una percentuale sul reddito previdenziale senza contributo fisso sul minimale; artigiani e commercianti, invece, hanno in via ordinaria una contribuzione minima annuale anche con reddito basso, oltre a una quota percentuale sull’eventuale eccedenza. Per i forfettari iscritti alle Gestioni Artigiani o Commercianti può inoltre essere richiesta la riduzione contributiva del 35%.
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Prima regola: il regime forfettario non determina da solo la gestione INPS
Essere in regime forfettario non significa automaticamente essere iscritti alla Gestione Separata. L’inquadramento previdenziale dipende dall’attività effettivamente esercitata, dalla sua organizzazione e, per alcune professioni, dall’esistenza di una Cassa previdenziale di categoria.
- Professionista senza Cassa: normalmente Gestione Separata INPS.
- Attività artigiana: normalmente Gestione Artigiani.
- Attività commerciale: normalmente Gestione Commercianti.
- Professionista con Cassa obbligatoria: previdenza secondo le regole della propria Cassa, non secondo le aliquote INPS illustrate per la Gestione Separata.
Il codice ATECO è un elemento importante, ma non sempre è sufficiente da solo a determinare l’inquadramento previdenziale.
Gestione Separata 2026: 26,07% o 24%
Per i professionisti titolari di Partita IVA iscritti alla Gestione Separata INPS, nel 2026 l’aliquota complessiva è pari al 26,07% se il professionista non è pensionato e non è assicurato presso un’altra forma di previdenza obbligatoria.
Per i professionisti che sono invece pensionati oppure già assicurati presso altra forma previdenziale obbligatoria, l’aliquota è pari al 24%. È il caso, ad esempio, di molti lavoratori dipendenti che svolgono anche una professione autonoma soggetta a Gestione Separata.
La Gestione Separata non prevede il contributo fisso annuale tipico di artigiani e commercianti: il contributo è calcolato in percentuale sul reddito previdenziale effettivamente prodotto. Un reddito basso comporta quindi contributi più bassi, fermo restando che un versamento ridotto può incidere sull’accredito pieno dell’anno ai fini pensionistici.
Artigiani e commercianti: nel 2026 esiste normalmente un contributo minimo
Per gli iscritti alle Gestioni Artigiani e Commercianti la struttura è diversa. Nel 2026 il reddito minimale fissato dall’INPS è pari a 18.808 euro. Su questo valore viene determinata la contribuzione minima dovuta per l’intero anno, salvo periodi di iscrizione inferiori all’anno o specifiche eccezioni.
Gli importi minimi 2026 sono:
| Gestione | Contributo minimo annuo 2026 | Aliquota fino a 56.224 € |
|---|---|---|
| Artigiani | 4.521,36 € | 24% |
| Commercianti | 4.611,64 € | 24,48% |
La quota minima comprende anche la contribuzione di maternità. Per i commercianti l’aliquota incorpora inoltre la contribuzione aggiuntiva legata all’indennizzo per cessazione dell’attività commerciale.
Se il reddito supera 18.808 euro si aggiunge la quota percentuale
Quando il reddito previdenziale supera il minimale di 18.808 euro, ai contributi minimi si aggiunge la contribuzione sulla parte eccedente. Fino a 56.224 euro si applica il 24% agli artigiani e il 24,48% ai commercianti; sulla quota oltre 56.224 euro l’aliquota aumenta di un punto percentuale, quindi rispettivamente al 25% e al 25,48%.
Per una guida completa con massimali, rate e Quadro RR puoi approfondire i contributi INPS artigiani e commercianti 2026.
Quale reddito si usa nel forfettario per calcolare l’INPS?
Nel regime forfettario la base di partenza non coincide normalmente con il fatturato. Si applica ai ricavi o compensi il coefficiente di redditività previsto per l’attività. Il risultato costituisce il reddito forfettario sul quale, secondo la gestione previdenziale applicabile, vengono calcolati i contributi.
Ricavi o compensi × coefficiente di redditività = reddito forfettario
Questo è un punto fondamentale: un professionista con 30.000 euro di compensi e coefficiente del 78% non versa i contributi della Gestione Separata su 30.000 euro, ma sulla base previdenziale determinata secondo le regole del reddito forfettario.
Esempio Gestione Separata: professionista senza altra copertura
Supponiamo un professionista con 30.000 euro di compensi e coefficiente di redditività del 78%.
- Compensi: 30.000 €
- Reddito forfettario: 30.000 × 78% = 23.400 €
- Aliquota Gestione Separata: 26,07%
- Contributi teorici: 23.400 × 26,07% = circa 6.100 €
Il calcolo dell’imposta sostitutiva avviene separatamente, dopo la deduzione dei contributi previdenziali obbligatori effettivamente versati.
Esempio commerciante sotto il minimale
Consideriamo un commerciante con 30.000 euro di ricavi e coefficiente del 40%. Il reddito forfettario è pari a 12.000 euro, quindi inferiore al minimale INPS 2026 di 18.808 euro.
In via ordinaria non nasce una quota aggiuntiva sul reddito eccedente, ma resta dovuta la contribuzione minima annua della Gestione Commercianti, pari a 4.611,64 euro per un anno intero di iscrizione, salvo agevolazioni o situazioni particolari.
Riduzione del 35%: non vale per la Gestione Separata
La riduzione previdenziale del 35% prevista per i contribuenti forfettari riguarda gli iscritti alle Gestioni INPS Artigiani e Commercianti che possiedono i requisiti e aderiscono al regime contributivo agevolato. Non è una riduzione dell’aliquota della Gestione Separata.
Il beneficio incide sia sulla contribuzione riferita al minimale sia su quella calcolata sull’eventuale reddito eccedente. L’adesione è facoltativa e richiede la corretta attivazione presso l’INPS secondo le modalità previste per il proprio caso.
Quanto diventano i contributi minimi con la riduzione del 35%?
Applicando in modo puramente aritmetico la riduzione del 35% ai contributi minimi 2026, il carico si riduce sensibilmente. L’importo effettivamente dovuto va comunque verificato nel Cassetto previdenziale perché possono incidere mesi di iscrizione, collaboratori, altre agevolazioni e caratteristiche personali.
| Gestione | Minimo ordinario 2026 | Riduzione teorica 35% |
|---|---|---|
| Artigiani | 4.521,36 € | circa 2.939 € |
| Commercianti | 4.611,64 € | circa 2.998 € |
La riduzione del 35% può ridurre i mesi accreditati
Lo sconto contributivo ha un effetto da non ignorare. L’INPS chiarisce che per l’accredito di dodici mesi occorre raggiungere l’importo di contribuzione corrispondente al minimale ordinario. Se, per effetto della riduzione, l’importo complessivamente versato resta inferiore a tale soglia, i mesi accreditati possono essere proporzionati ai contributi effettivamente versati.
Per questo la riduzione del 35% non va valutata soltanto come risparmio immediato: può avere conseguenze sulla futura posizione pensionistica.
Affittacamere: il caso particolare senza minimale fisso
La normativa INPS prevede una specifica eccezione per gli affittacamere iscritti alla Gestione Commercianti e per i produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo. Questi soggetti non sono soggetti al minimale annuo di reddito e versano i contributi percentuali sull’effettivo reddito, oltre alla contribuzione di maternità.
Questo punto corregge una semplificazione frequente: un’attività di casa vacanze o ricettiva non deve essere automaticamente trattata come Gestione Separata al 26,07%. Occorre prima verificare il corretto inquadramento previdenziale e se l’attività rientra davvero nella specifica fattispecie INPS degli affittacamere.
Riduzione del 50% per nuove iscrizioni 2025: non è una nuova agevolazione 2026
Nel 2026 può continuare a produrre effetti, per chi ne aveva diritto, la riduzione contributiva del 50% prevista per le prime iscrizioni alle Gestioni Artigiani e Commercianti effettuate nel 2025. Non si tratta però di un nuovo beneficio destinato a chi si iscrive per la prima volta nel 2026.
La misura del 50% è inoltre alternativa alle altre riduzioni contributive sul medesimo periodo. Prima di applicare il 35% occorre quindi controllare l’eventuale presenza di agevolazioni già attive.
I contributi INPS pagati sono deducibili nel forfettario
I contributi previdenziali obbligatori effettivamente versati sono deducibili dal reddito forfettario prima del calcolo dell’imposta sostitutiva. La sequenza corretta è quindi: ricavi o compensi, coefficiente di redditività, contributi obbligatori deducibili e infine imposta sostitutiva al 5% o al 15%.
La deduzione dei contributi non significa che le altre spese reali dell’attività siano analiticamente deducibili: nel forfettario i costi ordinari sono già considerati attraverso il coefficiente di redditività.
Scadenze: Gestione Separata e Artigiani/Commercianti non seguono lo stesso schema
Gli artigiani e commercianti versano la contribuzione sul minimale in quattro rate annuali; per il 2026 le scadenze INPS sono 18 maggio 2026, 20 agosto 2026, 16 novembre 2026 e 16 febbraio 2027. La contribuzione sulla quota eccedente segue invece i termini collegati alla dichiarazione dei redditi.
Per i professionisti in Gestione Separata il versamento avviene attraverso saldo e acconti determinati nella dichiarazione dei redditi. Non esistono le quattro rate fisse sul minimale tipiche delle Gestioni Artigiani e Commercianti.
Tabella: quale contribuzione si applica nel forfettario
| Situazione | Regola principale 2026 |
|---|---|
| Professionista senza Cassa e senza altra copertura | Gestione Separata 26,07%, senza contributo fisso sul minimale |
| Professionista Gestione Separata già assicurato o pensionato | Aliquota 24% |
| Artigiano | Minimo 4.521,36 € + 24% sulla quota eccedente 18.808 € |
| Commerciante | Minimo 4.611,64 € + 24,48% sulla quota eccedente 18.808 € |
| Forfettario Artigiano/Commerciante con agevolazione | Possibile riduzione contributiva del 35% |
| Affittacamere iscritto alla Gestione Commercianti | Nessun minimale annuo; contribuzione percentuale sul reddito effettivo |
Checklist prima di calcolare i contributi
- verifica la gestione previdenziale corretta;
- non confondere codice ATECO e inquadramento INPS;
- calcola il reddito forfettario con il coefficiente corretto;
- controlla se esiste un contributo minimo;
- verifica se il 35% è effettivamente attivo;
- considera l’effetto della riduzione sui mesi accreditati;
- controlla eventuali agevolazioni alternative;
- verifica gli importi nel Cassetto previdenziale prima di versare.
Fonti ufficiali
- INPS, circolare n. 8 del 3 febbraio 2026 – Gestione Separata
- INPS, circolare n. 14 del 9 febbraio 2026 – Artigiani e Commercianti
- INPS, circolare n. 35 del 19 febbraio 2016 – riduzione contributiva del 35%
In sintesi
Nel regime forfettario non esiste una sola regola INPS. La Gestione Separata applica nel 2026 il 26,07% ai professionisti senza altra copertura e il 24% a pensionati o soggetti già assicurati, senza il contributo fisso tipico delle Gestioni autonome. Artigiani e commercianti hanno invece normalmente contributi minimi, rispettivamente pari a 4.521,36 e 4.611,64 euro per l’intero 2026, oltre alla quota percentuale sul reddito eccedente 18.808 euro.
La riduzione del 35% è riservata al regime contributivo agevolato di artigiani e commercianti forfettari e può ridurre anche i mesi di contribuzione accreditati. Prima di fare qualsiasi calcolo bisogna quindi individuare correttamente la gestione previdenziale e verificare le eventuali eccezioni, come quella prevista per gli affittacamere.
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