Accertamento 2018, ISA 10 e CPB: i termini sono scaduti?
L’accertamento 2018 con ISA 10 è ancora possibile dopo l’adesione al Concordato Preventivo Biennale oppure il termine è definitivamente scaduto? Il dubbio nasce perché il ravvedimento collegato al CPB ha previsto una proroga fino al 31 dicembre 2027 per alcune annualità comprese tra il 2018 e il 2021.
Per i contribuenti che avevano beneficiato del regime premiale ISA e della conseguente riduzione di un anno dei termini di accertamento, però, sul 2018 è arrivato un chiarimento ufficiale molto importante.
Il Governo ha confermato che, quando il termine relativo al 2018 era già scaduto il 31 dicembre 2023 grazie alla premialità ISA, l’adesione successiva al Concordato Preventivo Biennale non riapre quell’annualità.
La risposta in breve
No. Per il contribuente che sul periodo d’imposta 2018 aveva validamente ottenuto la riduzione di un anno dei termini grazie al regime premiale ISA, il termine di accertamento è scaduto il 31 dicembre 2023. L’adesione successiva al Concordato Preventivo Biennale non riapre quel termine già decaduto.
Il chiarimento è stato fornito dal Governo il 27 novembre 2024, rispondendo all’interrogazione parlamentare n. 5-03163 proprio sugli effetti combinati tra premialità ISA e proroghe previste per gli aderenti al CPB.
C’è inoltre un dettaglio importante: non era necessario avere esattamente ISA 10. Per il periodo d’imposta 2018, il beneficio della riduzione di un anno dei termini di accertamento spettava già, in presenza delle altre condizioni previste, ai contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 8.
Accertamento 2018 con ISA 10: qual era il termine?
Per le dichiarazioni relative al periodo d’imposta 2018 presentate nel 2019, il termine ordinario di accertamento sarebbe arrivato, in generale, al 31 dicembre 2024.
Il regime premiale degli Indici sintetici di affidabilità fiscale prevedeva però, per i contribuenti con il livello di affidabilità richiesto, l’anticipazione di un anno del termine di decadenza per gli accertamenti relativi al reddito d’impresa, al reddito di lavoro autonomo e all’IVA.
Per chi aveva validamente ottenuto tale beneficio sul 2018, la scadenza si è quindi anticipata al:
31 dicembre 2023
L’Agenzia delle Entrate aveva indicato, per il periodo d’imposta 2018, che un punteggio ISA almeno pari a 8 consentiva di accedere anche alla riduzione di un anno dei termini di accertamento.
ISA 10 non era necessario: bastava un punteggio almeno pari a 8
Parlare di “ISA 10” può quindi essere fuorviante se si pensa che soltanto il punteggio massimo consentisse di ridurre il periodo disponibile per l’accertamento.
Per il 2018, tra i benefici previsti per imprese e professionisti con un punteggio almeno pari a 8 rientrava infatti la riduzione di un anno dei termini per l’accertamento.
Un ISA pari a 10 rappresentava certamente il massimo livello di affidabilità, ma ai fini di questo specifico beneficio non era necessario raggiungere il punteggio massimo.
Per approfondire il rapporto tra questi indici e il regime agevolato puoi leggere anche il nostro articolo su regime forfettario e applicazione degli ISA.
Cosa ha cambiato il Concordato Preventivo Biennale
Il Concordato Preventivo Biennale è stato introdotto dal decreto legislativo n. 13/2024 per consentire ai soggetti interessati di concordare preventivamente con l’Amministrazione finanziaria il reddito rilevante ai fini fiscali per i periodi previsti dalla disciplina.
Successivamente, l’articolo 2-quater del decreto-legge n. 113/2024 ha introdotto uno specifico regime di ravvedimento per determinati contribuenti soggetti agli ISA che avevano aderito al CPB.
La disposizione ha riguardato anche i periodi d’imposta 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, prevedendo particolari effetti protettivi in presenza delle condizioni e dei versamenti richiesti.
Perché si è parlato di proroga fino al 31 dicembre 2027?
L’articolo 2-quater, comma 14, del decreto-legge n. 113/2024 stabilisce che, per i soggetti ISA aderenti al CPB che hanno adottato il particolare regime di ravvedimento per una o più annualità comprese tra il 2018 e il 2021, i termini di accertamento relativi alle annualità oggetto di ravvedimento sono prorogati al 31 dicembre 2027.
La norma è particolarmente significativa perché introduce questa proroga espressamente in deroga al principio dello Statuto dei diritti del contribuente secondo cui i termini di prescrizione e decadenza degli accertamenti non possono essere prorogati.
Da qui è nato il dubbio: questa disposizione poteva far tornare accertabile anche il 2018 di chi aveva già beneficiato della riduzione dei termini grazie agli ISA?
Accertamento 2018 con ISA 10: il CPB può riaprire il termine?
No, secondo il chiarimento ufficiale fornito dal Governo.
La questione è stata affrontata direttamente il 27 novembre 2024 dalla Commissione Finanze della Camera dei deputati con l’interrogazione n. 5-03163.
Nella risposta ufficiale pubblicata dalla Camera dei deputati, il Governo ha confermato che per i contribuenti soggetti agli ISA che avevano beneficiato della riduzione di un anno, il termine relativo al periodo d’imposta 2018 era già scaduto il 31 dicembre 2023.
Di conseguenza, quel termine non è interessato dalla nuova proroga.
Perché un termine già scaduto non viene riaperto?
Il chiarimento tutela il principio di certezza dei rapporti tra contribuente e Amministrazione finanziaria.
Quando il potere di accertamento è già decaduto, una norma successiva che proroga determinate scadenze non comporta automaticamente la riapertura di un termine ormai definitivamente decorso.
Nel caso specifico del 2018, il Governo ha condiviso espressamente questa interpretazione per i contribuenti che avevano validamente beneficiato della premialità ISA.
Accertamento 2018 con ISA 10: esempio pratico
Supponiamo che un professionista abbia:
- presentato regolarmente la dichiarazione relativa al 2018;
- applicato gli ISA;
- ottenuto per il 2018 un punteggio almeno pari a 8;
- avuto diritto al beneficio della riduzione di un anno dei termini di accertamento.
In questo caso il termine per l’accertamento del 2018 è arrivato al 31 dicembre 2023.
Se successivamente il contribuente ha aderito al Concordato Preventivo Biennale, tale adesione non rende nuovamente accertabile il 2018 già decaduto.
Cosa cambia invece per il periodo d’imposta 2019?
La situazione del 2019 è diversa ed è proprio il confronto con questa annualità a rendere più chiaro il principio.
Per un contribuente che aveva ottenuto il beneficio premiale ISA, il termine relativo al 2019 sarebbe scaduto il 31 dicembre 2024.
Poiché quel termine non era ancora scaduto quando è entrata in vigore la disciplina del CPB, per i soggetti ISA aderenti al Concordato la scadenza è stata prorogata al 31 dicembre 2025.
Il Governo ha chiarito inoltre che questa proroga sul 2019 opera, per gli aderenti al CPB interessati dalla disposizione, indipendentemente dall’adesione al ravvedimento speciale riferito a quell’anno.
2018 e 2019: la differenza in una tabella
| Periodo | Termine con beneficio ISA | Effetto CPB |
|---|---|---|
| 2018 | 31 dicembre 2023 | Termine già scaduto: non viene riaperto |
| 2019 | 31 dicembre 2024 | Prorogato al 31 dicembre 2025 per i soggetti interessati |
E il ravvedimento speciale fino al 2027?
Il regime di ravvedimento collegato al CPB prevede, per le annualità alle quali effettivamente si applica, una proroga dei termini fino al 31 dicembre 2027.
La norma è contenuta nell’articolo 2-quater del decreto-legge n. 113/2024.
Il chiarimento governativo sul 2018 stabilisce però che questa disposizione non riapre il termine che, grazie alla premialità ISA, era già definitivamente scaduto il 31 dicembre 2023.
Sul sito trovi anche un approfondimento dedicato alle scadenze delle rate del ravvedimento speciale CPB.
Attenzione: il risultato non vale automaticamente per tutti
La conclusione sul 31 dicembre 2023 riguarda il contribuente che aveva effettivamente diritto alla riduzione dei termini prevista dal regime premiale ISA.
Non è quindi sufficiente sapere che un’attività era soggetta agli ISA o che il contribuente aveva compilato il relativo modello.
Bisogna verificare concretamente:
- il punteggio ISA ottenuto per il periodo d’imposta 2018;
- la validità del beneficio premiale;
- la corretta presentazione della dichiarazione;
- la tipologia di accertamento considerata;
- eventuali circostanze particolari che possano incidere sul termine.
Cosa succede se la dichiarazione 2018 è stata omessa?
Il caso della dichiarazione omessa non deve essere confuso con quello analizzato dal chiarimento governativo.
Per le dichiarazioni omesse la normativa prevede termini di accertamento differenti e più lunghi rispetto alle dichiarazioni regolarmente presentate.
Non è quindi corretto applicare automaticamente la scadenza del 31 dicembre 2023 a qualunque posizione relativa al periodo d’imposta 2018.
I contribuenti forfettari erano interessati dagli ISA?
No. I contribuenti che applicano il regime forfettario sono esclusi dall’applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale.
La questione esaminata in questo articolo riguarda quindi contribuenti ai quali gli ISA erano effettivamente applicabili, come imprese e professionisti in regimi fiscali diversi dal forfettario.
Questa distinzione è importante perché non è possibile trasferire automaticamente il beneficio premiale ISA a un’annualità nella quale il contribuente operava in regime forfettario.
Accertamento 2018 con ISA 10: cosa controllare oggi
Se devi verificare concretamente se il periodo d’imposta 2018 sia ancora accertabile, conviene recuperare la documentazione relativa a quell’anno e controllare:
- la dichiarazione Redditi presentata per il 2018;
- il modello ISA trasmesso;
- il punteggio ISA effettivamente ottenuto;
- il diritto al regime premiale;
- la data di eventuali atti già notificati dall’Agenzia delle Entrate;
- l’eventuale adesione al CPB e al ravvedimento collegato;
- l’eventuale omissione della dichiarazione o altre situazioni particolari.
Errori da evitare
- pensare che servisse necessariamente ISA 10 per ottenere la riduzione dei termini;
- considerare automaticamente riaperto il 2018 per effetto del CPB;
- confondere la proroga al 2027 del ravvedimento con la riapertura di termini già decaduti;
- applicare al 2018 le conclusioni previste per il 2019;
- considerare identici i casi di dichiarazione presentata e dichiarazione omessa;
- applicare la premialità ISA a un contribuente che nell’anno interessato era in regime forfettario;
- valutare il termine senza controllare il punteggio ISA realmente conseguito.
Accertamento 2018, ISA e CPB: in sintesi
- Per il periodo d’imposta 2018, un punteggio ISA almeno pari a 8 poteva consentire la riduzione di un anno dei termini di accertamento.
- In presenza del beneficio, il termine relativo al 2018 è scaduto il 31 dicembre 2023.
- Il Governo ha confermato che l’adesione al Concordato Preventivo Biennale non riapre quel termine già scaduto.
- Per il 2019, invece, il termine che sarebbe scaduto il 31 dicembre 2024 è stato prorogato al 31 dicembre 2025 per i soggetti interessati.
- La proroga al 31 dicembre 2027 prevista dal ravvedimento speciale deve essere coordinata con l’avvenuta decadenza dei termini delle singole annualità.
- La posizione concreta va sempre verificata sulla dichiarazione e sul punteggio ISA effettivamente ottenuto.
Fonti ufficiali
- Camera dei deputati – risposta all’interrogazione n. 5-03163 del 27 novembre 2024 sui termini di accertamento, ISA e CPB.
- Normattiva – Decreto-legge n. 113/2024, articolo 2-quater.
- Agenzia delle Entrate – Indici sintetici di affidabilità fiscale e regime premiale.
Domande frequenti su accertamento 2018, ISA e CPB
Se per il periodo d’imposta 2018 il contribuente aveva validamente ottenuto il beneficio premiale ISA con riduzione di un anno dei termini, la decadenza è intervenuta il 31 dicembre 2023. Il Governo ha chiarito che l’adesione successiva al CPB non riapre quel termine.
No. Per il periodo d’imposta 2018 la riduzione di un anno dei termini di accertamento rientrava tra i benefici riconosciuti, in presenza delle condizioni previste, già con un punteggio ISA almeno pari a 8.
Secondo il chiarimento ufficiale del Governo del 27 novembre 2024, no: per i contribuenti che beneficiavano della riduzione dei termini ISA, il 2018 era già decaduto il 31 dicembre 2023 e non è interessato dalla successiva proroga.
Per i contribuenti con beneficio premiale ISA, il termine del 2019 sarebbe scaduto il 31 dicembre 2024 e quindi non era ancora decaduto quando è intervenuta la nuova disciplina. Per gli aderenti al CPB interessati dalla norma è stato prorogato al 31 dicembre 2025.
No. La disciplina del ravvedimento prevede la proroga al 31 dicembre 2027 per le annualità interessate alle condizioni stabilite dalla legge, ma il Governo ha chiarito che non riapre il 2018 quando il termine era già scaduto il 31 dicembre 2023 per effetto della premialità ISA.
No. I contribuenti in regime forfettario non applicano gli ISA. La premialità descritta riguarda i contribuenti ai quali gli Indici sintetici di affidabilità fiscale erano effettivamente applicabili.
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