Un commercialista per dentista deve coordinare ATECO 86.23.00, regime fiscale, ENPAM Quota A e Quota B, Sistema Tessera Sanitaria e costi dello studio odontoiatrico. Per l’odontoiatra il punto critico non è soltanto calcolare l’imposta: bisogna evitare di confondere reddito fiscale, reddito professionale ENPAM, compensi sanitari, costi della struttura e scadenze previdenziali.
La gestione cambia molto tra un odontoiatra che collabora con studi terzi e uno che sostiene costi elevati per riuniti, radiologia, sterilizzazione, personale e laboratorio. Per questo il commercialista dovrebbe controllare durante l’anno non solo i compensi, ma anche margine reale, Quota B stimata, investimenti e convenienza effettiva del regime forfettario.
Cosa deve controllare il commercialista di un dentista
- codice ATECO e attività odontoiatriche effettivamente svolte;
- regime forfettario o ordinario;
- ENPAM Quota A e Quota B;
- Modello D e reddito libero-professionale da dichiarare;
- fatture sanitarie e Sistema Tessera Sanitaria;
- prestazioni eventualmente non sanitarie o non terapeutiche;
- collaborazioni con altri studi e compensi professionali;
- costi di laboratorio odontotecnico, materiali e personale;
- eventuale studio associato, STP o società;
- acconti fiscali e liquidità necessaria per ENPAM.
ATECO 86.23.00: attività odontoiatriche
ATECO 2025 identifica con 86.23.00 – Attività odontoiatriche le cure odontoiatriche generiche e specialistiche, l’endodonzia, l’odontoiatria pediatrica, l’ortodonzia, il trattamento delle patologie del cavo orale e le attività odontoiatriche svolte in sala operatoria.
La classificazione ufficiale ATECO 2025 di ISTAT distingue invece l’attività odontoiatrica dalla fabbricazione di protesi da parte dei laboratori odontotecnici e dalle prestazioni degli igienisti dentali. RF ha anche una Card ATECO 86.23.00 dedicata.
Dentista, odontotecnico e igienista dentale: posizioni diverse
Il commercialista deve distinguere nettamente le figure che possono lavorare nello stesso ecosistema. Il dentista esercita attività odontoiatrica e fa riferimento a ENPAM; l’odontotecnico svolge un’attività di laboratorio diversa, mentre l’igienista dentale ha un proprio inquadramento professionale e previdenziale.
Usare lo stesso codice o la stessa gestione previdenziale per tutte le figure solo perché operano nello stesso studio sarebbe un errore. Il riferimento RF per il dentista resta la guida alla Partita IVA dentista.
ENPAM Quota A 2026: importi da conoscere
La Quota A è il contributo di base collegato all’iscrizione all’Ordine. Gli importi ENPAM aggiornati al 2026 sono 304,73 euro fino a 30 anni, 591,47 euro da 30 a 35 anni, 1.109,92 euro da 35 a 40 anni e 2.049,83 euro dai 40 anni fino all’età pensionabile di Quota A.
A questi importi si aggiunge il contributo di maternità, adozione e aborto di 84,26 euro per il 2026. Gli importi correnti sono pubblicati nella pagina ufficiale ENPAM Quota A.
ENPAM Quota B: il contributo sulla libera professione
La Quota B riguarda il reddito libero-professionale odontoiatrico che supera la parte già coperta dalla Quota A. Per i redditi prodotti nel 2025 e dichiarati nel 2026, l’aliquota ordinaria è del 19,50% fino a 150.000 euro di reddito professionale netto; oltre questo tetto si versa l’1% sulla parte eccedente.
La fonte ufficiale è la pagina ENPAM sull’aliquota intera Quota B. In presenza di altra previdenza obbligatoria o di specifiche condizioni possono applicarsi aliquote ridotte, ma non vanno utilizzate automaticamente.
Quando la Quota B 2026 non è dovuta
ENPAM indica per i redditi 2025 una quota di reddito già coperta dalla Quota A. Per chi nel 2025 aveva meno di 40 anni, la Quota B 2026 non è dovuta se il reddito libero-professionale netto è pari o inferiore a 5.446,77 euro; per chi aveva già compiuto 40 anni il limite è 10.059,28 euro.
Il limite può cambiare in caso di iscrizione, cancellazione o pensionamento durante l’anno. Per questo il commercialista dovrebbe verificare la posizione individuale e non applicare una soglia standard a tutti.
Modello D 2026: scadenza al 4 settembre
Il reddito libero-professionale deve essere comunicato all’ENPAM tramite Modello D. Per il Modello D 2026, riferito ai redditi 2025, il termine è stato prorogato al 4 settembre 2026.
La pagina ufficiale Modello D ENPAM precisa che l’invio tardivo comporta una sanzione fissa. Il commercialista deve quindi chiudere per tempo la riconciliazione tra dati fiscali e reddito rilevante per la Cassa.
Forfettario e coefficiente di redditività del 78%
Per ATECO 86.23.00 il coefficiente di redditività del regime forfettario è del 78%. Con 60.000 euro di compensi incassati, il reddito forfettario lordo è quindi pari a 46.800 euro prima della deduzione dei contributi previdenziali obbligatori versati.
Il commercialista deve poi verificare accesso e permanenza nel regime, eventuale aliquota sostitutiva del 5% o 15% e corretta deduzione dei contributi. Non è corretto confondere il reddito forfettario con la base contributiva ENPAM o con il fatturato dello studio.
Perché Quota B e imposta non si calcolano sulla stessa base
Una simulazione fiscale seria deve tenere distinti almeno tre valori: compensi incassati, reddito forfettario fiscale e reddito professionale rilevante per ENPAM. La Quota B non si ottiene semplicemente applicando il 19,50% al fatturato e nemmeno al 78% dei compensi senza ulteriori verifiche.
ENPAM indica istruzioni specifiche per il reddito da dichiarare; RF approfondisce il meccanismo nella guida sui contributi ENPAM 2026. Il commercialista dovrebbe usare i dati della dichiarazione fiscale come base di controllo, non come scorciatoia automatica.
Esempio di pianificazione con 60.000 euro di compensi
Con 60.000 euro di compensi e coefficiente 78%, il reddito forfettario lordo è 46.800 euro. Da qui non è prudente stimare una Quota B definitiva senza verificare la parte già coperta dalla Quota A e la posizione contributiva personale.
Il metodo corretto è: determinare il reddito fiscale, predisporre i dati per Modello D, verificare la Quota B effettiva calcolata secondo le regole ENPAM, contabilizzare i contributi obbligatori versati e solo dopo chiudere il calcolo dell’imposta sostitutiva. Questo approccio evita di sovrastimare o sottostimare il carico complessivo.
Dentista collaboratore presso uno o più studi
Un odontoiatra può lavorare con Partita IVA collaborando con studi di terzi senza essere titolare della struttura. In questo modello i costi diretti possono essere relativamente contenuti perché locali, riuniti e personale sono forniti dallo studio ospitante.
Il commercialista deve verificare contratto di collaborazione, autonomia professionale, modalità di determinazione del compenso, eventuali trattenute o costi a carico del professionista e coerenza tra fattura e rapporto reale. La convenienza del forfettario può essere molto diversa rispetto a quella di un dentista titolare di studio.
Dentista titolare di studio: il peso dei costi reali
Uno studio odontoiatrico può sostenere costi elevati per canoni, riuniti, radiologia, sterilizzazione, materiali, dispositivi, laboratorio odontotecnico, software, manutenzioni, assicurazioni, personale e smaltimento dei rifiuti sanitari.
Nel forfettario questi costi ordinari non vengono dedotti analiticamente. Con coefficiente 78% il sistema presume costi pari al 22% dei compensi: se il costo reale della struttura supera stabilmente questa percentuale, il commercialista dovrebbe confrontare il risultato con il regime ordinario.
Laboratorio odontotecnico e materiali: perché incidono sulla scelta del regime
Le fatture del laboratorio odontotecnico, dei fornitori di materiali e delle tecnologie possono rappresentare una quota importante dei costi dello studio. Nel regime ordinario questi costi rilevano secondo le regole fiscali applicabili; nel forfettario non vengono sottratti uno per uno dal reddito.
Per uno studio con molta protesica, implantologia o lavorazioni esterne, il commercialista dovrebbe quindi analizzare il rapporto tra incassi e costi tecnici reali, non limitarsi all’aliquota nominale del 15% o del 5%.
Fatture sanitarie e Sistema Tessera Sanitaria
Gli odontoiatri rientrano tra i soggetti che trasmettono al Sistema Tessera Sanitaria i dati delle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche. Nel 2026 la disciplina sulla fatturazione degli operatori sanitari stabilisce che, per le fatture i cui dati devono essere inviati al Sistema TS, gli operatori sanitari interessati non emettono fattura elettronica tramite SdI.
Il commercialista deve quindi distinguere le prestazioni sanitarie al paziente dalle altre eventuali operazioni dello studio e verificare la corretta modalità di documentazione fiscale. La gestione non può essere ridotta alla regola “tutte le fatture del dentista sono uguali”.
Prestazioni sanitarie e IVA: attenzione alla natura della prestazione
Le prestazioni sanitarie con finalità terapeutica seguono la disciplina di esenzione prevista per le prestazioni sanitarie, ma non ogni servizio svolto in uno studio odontoiatrico assume automaticamente la stessa natura fiscale. Prestazioni puramente estetiche o attività diverse devono essere analizzate separatamente.
Questo controllo è particolarmente importante nel regime ordinario e per gli studi che offrono servizi eterogenei. Il commercialista dovrebbe far coincidere descrizione della prestazione, finalità sanitaria e trattamento fiscale documentato.
Studio associato, STP o società odontoiatrica
Quando l’attività non viene più esercitata soltanto come professionista individuale, cambiano i controlli da effettuare. Associazioni professionali, STP e società possono incidere sia sul regime fiscale personale sia sull’accesso al forfettario.
Prima di entrare in una struttura societaria o di trasformare lo studio, è opportuno simulare imposte, ENPAM, distribuzione dei compensi, costi e cause ostative. La scelta della forma organizzativa non dovrebbe essere fatta soltanto per motivi di immagine o crescita commerciale.
Personale, assistenti e collaboratori
Assistenti di studio odontoiatrico, segreteria, igienisti e altri professionisti possono incidere significativamente sui costi. Nel forfettario esistono limiti e condizioni da monitorare quando aumentano spese per personale e collaborazioni.
Il commercialista dovrebbe verificare almeno trimestralmente costo del personale, compensi a collaboratori, margine dello studio e proiezione dei ricavi, perché la crescita organizzativa può modificare la convenienza fiscale prima ancora di superare una soglia di fatturato.
Acquisto di riuniti, radiologia e attrezzature
Gli investimenti in attrezzature possono essere molto rilevanti. Un dentista che apre o rinnova uno studio può sostenere spese per riuniti, radiologia digitale, scanner intraorali, sterilizzatrici, sistemi CAD/CAM e arredamento tecnico.
Nel forfettario l’investimento non produce la deduzione analitica tipica del regime ordinario. Se il piano prevede forti investimenti nei primi anni, il commercialista dovrebbe confrontare i due regimi prima dell’acquisto, considerando anche la gestione dell’IVA sugli investimenti.
Documenti da consegnare al commercialista
- attribuzione Partita IVA e ATECO;
- iscrizione all’Albo e posizione ENPAM;
- fatture e compensi incassati;
- contratti di collaborazione con studi o cliniche;
- riepiloghi Sistema Tessera Sanitaria;
- Modelli D e prospetti Quota B degli anni precedenti;
- pagamenti Quota A e Quota B;
- costi di laboratorio e materiali;
- contratti e costo del personale;
- leasing, finanziamenti e acquisti di attrezzature;
- eventuali partecipazioni in studi associati o società.
Controlli trimestrali utili per uno studio dentistico
- compensi incassati e proiezione di fine anno;
- stima dell’imposta sostitutiva o dell’IRPEF;
- stima della Quota B ENPAM;
- costi di laboratorio e materiali sul fatturato;
- costi del personale e collaboratori;
- investimenti programmati;
- corretto invio dei dati al Sistema TS;
- eventuali prestazioni non sanitarie;
- margine reale dello studio;
- scadenze fiscali e previdenziali dei mesi successivi.
Come scegliere un commercialista per dentista
È utile scegliere un professionista che conosca ENPAM, Modello D, Sistema Tessera Sanitaria e differenze tra collaborazione professionale e studio strutturato. La capacità di leggere insieme previdenza e costi reali è più importante della semplice predisposizione della dichiarazione.
Prima di affidare l’incarico conviene chiedere come viene stimata la Quota B durante l’anno, come vengono riconciliati Modello D e dichiarazione fiscale, come viene gestito il Sistema TS e quando viene effettuato il confronto tra forfettario e ordinario.
Domande frequenti
ATECO 2025 identifica le attività odontoiatriche con il codice 86.23.00.
La posizione comprende la Quota A e, sul reddito libero-professionale rilevante che supera la parte già coperta, la Quota B secondo aliquote e regole ENPAM.
Per i redditi libero-professionali prodotti nel 2025 e dichiarati nel 2026, l’aliquota ordinaria è del 19,50% fino al tetto previsto da ENPAM.
Per ATECO 86.23.00 il coefficiente di redditività nel regime forfettario è del 78%.
Per i redditi 2025 il termine 2026 è stato prorogato al 4 settembre.
No. Con costi elevati per personale, laboratorio, materiali e attrezzature è opportuno confrontare numericamente il forfettario con il regime ordinario.
Raccontaci la tua situazione. Ti aiutiamo a capire come procedere e quale soluzione è più adatta alla tua attività.
