Un commercialista per consulente informatico deve partire da ciò che il professionista vende davvero: consulenza, sviluppo software, cybersecurity, gestione sistemi, formazione o servizi continuativi non sono automaticamente la stessa attività. Il codice ATECO 62.20.10 è corretto per la consulenza informatica, ma la gestione fiscale va coordinata con eventuali attività secondarie, Gestione Separata INPS, lavoro dipendente, clienti esteri e costi tecnologici.
Per questo una gestione efficace non si limita alla dichiarazione annuale. Serve controllare durante l’anno ATECO, regime fiscale, previdenza, fatture UE ed extra-UE, acquisti cloud e SaaS, reverse charge, retainer, subfornitori e convenienza reale del forfettario.
Cosa deve controllare il commercialista di un consulente informatico
- servizi effettivamente venduti ai clienti;
- ATECO principale ed eventuali codici secondari;
- regime fiscale e cause ostative;
- Gestione Separata INPS e aliquota applicabile;
- eventuale lavoro dipendente;
- fatture italiane, UE ed extra-UE;
- VIES, reverse charge e acquisti di servizi esteri;
- software, hardware, cloud e subfornitori;
- contratti continuativi, retainer e responsabilità professionale.
ATECO 62.20.10: quando è corretto
ATECO 2025 identifica con 62.20.10 – Attività di consulenza informatica la consulenza su hardware, software, sistemi informatici e sicurezza informatica. La Card ATECO 62.20.10 di RF raccoglie attività comprese, escluse, coefficiente e previdenza.
Le note ufficiali ATECO 2025 di ISTAT comprendono espressamente anche la consulenza in materia di sicurezza informatica.
Consulenza, sviluppo software e cybersecurity: non usare un solo codice per abitudine
Il commercialista deve distinguere le attività in base ai deliverable. La consulenza IT può ricadere in 62.20.10, mentre lo sviluppo software appartiene all’area 62.10.00. La gestione continuativa di sistemi e infrastrutture può richiedere invece una verifica diversa.
Se il professionista svolge più attività in modo stabile, può essere necessario aggiungere codici secondari. Il codice principale dovrebbe rappresentare quella economicamente prevalente.
Gestione Separata INPS nel 2026
Il consulente informatico che opera come libero professionista senza una Cassa autonoma è normalmente iscritto alla Gestione Separata INPS. Nel 2026 l’aliquota complessiva per i professionisti non assicurati presso altra forma previdenziale obbligatoria è pari al 26,07%.
Per pensionati o soggetti già assicurati presso un’altra forma previdenziale obbligatoria, l’aliquota è del 24%. Le percentuali sono indicate dalla circolare INPS sulla Gestione Separata 2026.
Il consulente informatico paga contributi minimi fissi?
Nella normale configurazione da libero professionista in Gestione Separata non c’è il minimale contributivo fisso tipico degli artigiani e commercianti. I contributi dipendono dal reddito professionale prodotto.
Questo è un punto da controllare quando il consulente cambia modello organizzativo, inizia a vendere beni o servizi standardizzati oppure trasforma l’attività in una struttura imprenditoriale più complessa.
Regime forfettario: coefficiente del 67%
Per il codice 62.20.10 il coefficiente di redditività del regime forfettario è del 67%. Con 50.000 euro di compensi incassati, il reddito forfettario lordo è quindi 33.500 euro prima della deduzione dei contributi previdenziali obbligatori versati.
Il commercialista deve poi verificare se il cliente può restare nel regime e se l’aliquota sostitutiva applicabile è il 15% o, quando ricorrono tutte le condizioni, il 5%.
Quando il forfettario può essere meno conveniente
Il coefficiente del 67% presume costi pari al 33% dei compensi. Per un consulente che vende soprattutto tempo e competenze può essere una percentuale favorevole; per chi sostiene costi elevati di cloud, hardware, licenze, subfornitori, ambienti di test, certificazioni o trasferte, il confronto con il regime ordinario diventa più importante.
Il commercialista dovrebbe quindi confrontare periodicamente il costo reale dell’attività con la quota di costi riconosciuta implicitamente dal forfettario.
Consulente informatico e lavoro dipendente
Il lavoro dipendente non impedisce automaticamente di avere una Partita IVA, ma può incidere sul regime forfettario e sull’aliquota previdenziale. Vanno verificati reddito da lavoro dipendente, eventuale causa ostativa legata al datore o ex datore e posizione previdenziale.
RF ha già un approfondimento sul caso specifico: consulente informatico e lavoro dipendente.
Clienti UE: VIES e fatturazione
Il consulente informatico lavora spesso da remoto per aziende europee. Nei rapporti B2B UE il commercialista deve verificare iscrizione VIES, territorialità IVA, corretta compilazione della fattura e gli eventuali adempimenti collegati.
Non basta emettere una fattura “senza IVA”: la causale e il trattamento dipendono dal tipo di cliente e dal luogo di stabilimento.
Clienti extra-UE e compensi in valuta
Con clienti extra-UE occorre distinguere B2B e B2C, verificare la territorialità e conservare la documentazione che dimostra status e sede del cliente. Se i compensi sono incassati in valuta estera va anche definito un criterio coerente di conversione e riconciliazione degli incassi.
Il commercialista deve quindi coordinare fattura, incasso effettivo, valuta e principio di cassa.
SaaS, cloud e software esteri: attenzione al reverse charge
Molti consulenti acquistano servizi da fornitori esteri: AWS, Azure, Google Cloud, GitHub, Atlassian, strumenti di monitoring, cybersecurity, AI e SaaS. Anche un forfettario può avere obblighi IVA sugli acquisti esteri.
Quando ricorrono i presupposti bisogna gestire il reverse charge e i relativi versamenti o adempimenti, senza confondere la semplificazione del forfettario con un’esenzione generalizzata dagli obblighi IVA internazionali.
Retainer, canoni mensili e contratti continuativi
Molti consulenti informatici lavorano con canoni mensili per governance IT, supporto, security review, supervisione fornitori o consulenza continuativa. Il contratto dovrebbe definire attività incluse, SLA, reperibilità, ore extra, responsabilità, proprietà dei materiali e gestione delle credenziali.
Dal punto di vista fiscale il commercialista deve soprattutto controllare la corretta fatturazione e il momento dell’incasso, oltre alla sostenibilità economica del canone rispetto ai costi effettivi.
Subfornitori e collaboratori
Quando il consulente affida parti del lavoro a sviluppatori, sistemisti, designer o specialisti cybersecurity, il costo del subfornitore non viene dedotto analiticamente nel forfettario. Se l’uso di collaboratori diventa strutturale, il margine reale può cambiare molto.
Il commercialista dovrebbe quindi controllare sia la convenienza fiscale sia l’eventuale evoluzione dell’attività verso una struttura organizzata più simile a un’agenzia.
Assicurazione professionale e responsabilità IT
Un errore su migrazioni, sicurezza, backup, configurazioni o sistemi critici può generare danni rilevanti. Una RC professionale può quindi essere utile anche quando non è imposta dal semplice possesso della Partita IVA.
RF approfondisce il tema nella guida sull’assicurazione professionale nel regime forfettario.
Documenti da consegnare al commercialista
- certificato di attribuzione Partita IVA e ATECO;
- contratti con clienti e retainer;
- fatture emesse e incassi;
- eventuale documentazione VIES;
- fatture di acquisto estere per SaaS e cloud;
- spese per hardware, software e certificazioni;
- contratti con subfornitori;
- eventuale contratto di lavoro dipendente;
- versamenti INPS e F24;
- ultima dichiarazione fiscale.
Controlli da fare durante l’anno
Una buona gestione dovrebbe prevedere controlli periodici su compensi incassati, cause ostative del forfettario, contributi da accantonare, acquisti esteri, VIES, nuovi servizi e attività secondarie.
Il codice ATECO va rivalutato quando il consulente passa dalla pura consulenza allo sviluppo software, alla gestione continuativa di infrastrutture, alla cybersecurity specialistica o alla vendita di prodotti e licenze.
Errori frequenti nella gestione fiscale del consulente informatico
- usare 62.20.10 anche quando l’attività prevalente è sviluppo software;
- ignorare attività secondarie autonome;
- confondere Gestione Separata e Gestione Commercianti;
- non aggiornare la posizione quando cambia il modello di business;
- trattare fatture UE ed extra-UE come fatture italiane;
- dimenticare reverse charge e adempimenti sugli acquisti esteri;
- valutare il forfettario senza considerare cloud, software e subfornitori;
- non controllare la causa ostativa legata al datore di lavoro.
Come scegliere un commercialista per consulente informatico
È utile scegliere un consulente che conosca Gestione Separata, servizi digitali, clienti esteri e acquisti SaaS/cloud. Il punto non è solo compilare la dichiarazione, ma gestire correttamente le attività miste e prevenire errori IVA e previdenziali.
Prima di affidare l’incarico conviene chiedere come vengono gestiti VIES, reverse charge, clienti esteri, attività secondarie e controllo della convenienza tra forfettario e ordinario.
Domande frequenti
Non è obbligatorio, ma è utile che conosca ATECO informatici, Gestione Separata, clienti esteri, VIES e reverse charge su servizi digitali acquistati all’estero.
Il libero professionista senza altra previdenza obbligatoria applica normalmente il 26,07% in Gestione Separata; con altra copertura previdenziale o pensione l’aliquota è del 24%.
Per la consulenza informatica il riferimento ATECO 2025 è 62.20.10. Sviluppo software, gestione continuativa di sistemi e altre attività possono richiedere codici diversi o aggiuntivi.
Sì, se rispetta tutti i requisiti previsti. Per 62.20.10 il coefficiente di redditività è del 67%.
Può essere necessario. Gli acquisti di servizi da fornitori esteri possono generare obblighi IVA anche per chi applica il regime forfettario.
Raccontaci la tua situazione. Ti aiutiamo a capire come procedere e quale soluzione è più adatta alla tua attività.
