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Regime Forfettario

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Commercialista per architetto: Inarcassa, ATECO, tasse e studio

Un commercialista per architetto deve coordinare ATECO 71.11.09, regime fiscale, Inarcassa, fatturazione, studio professionale e costi tecnici. Nel regime forfettario il coefficiente di redditività è del 78%; per l’architetto iscritto a Inarcassa il contributo soggettivo ordinario 2026 è del 14,5%, con minimo di 2.785 euro, mentre il contributo integrativo vigente resta al 4%, con minimo di 850 euro.

La gestione diventa più delicata quando lo studio cresce, aumentano software e collaboratori, si lavora con committenti esteri, si entra in uno studio associato o in una STP oppure si svolge contemporaneamente lavoro dipendente. Il commercialista deve quindi verificare durante l’anno non soltanto l’imposta sostitutiva, ma anche Inarcassa, costi reali, territorialità IVA delle prestazioni e permanenza nel forfettario.

Cosa deve controllare il commercialista di un architetto

  • codice ATECO coerente con le prestazioni effettive;
  • regime forfettario o ordinario;
  • iscrizione a Inarcassa o diversa previdenza obbligatoria;
  • contributo soggettivo e integrativo;
  • comunicazione annuale Inarcassa;
  • fatturazione a privati, imprese e Pubblica Amministrazione;
  • prestazioni collegate a immobili situati all’estero;
  • studio associato, STP e partecipazioni societarie;
  • software BIM/CAD, hardware, coworking, personale e collaboratori;
  • assicurazione professionale e formazione;
  • convenienza reale del forfettario rispetto ai costi dello studio.

ATECO 71.11.09: attività di architettura n.c.a.

Con ATECO 2025 il riferimento ordinario per la professione è 71.11.09 – Attività di architettura n.c.a.. Le note ISTAT comprendono progettazione architettonica, pianificazione urbanistica, architettura del paesaggio, supporto alla conservazione e al restauro e architettura di interni quando riguarda la riprogettazione strutturale o distributiva degli spazi.

La classificazione ufficiale ISTAT distingue il codice 71.11.09 dal 71.11.01, riservato alla progettazione, pianificazione e supervisione di scavi archeologici. RF dispone anche della Card ATECO 71.11.09.

Architetto e interior designer: quando cambia l’ATECO

Non tutte le attività di progettazione di interni sono automaticamente attività professionale di architetto. Se un architetto abilitato riprogetta struttura e distribuzione interna di un edificio, la prestazione può rientrare nel 71.11.09; un interior designer non abilitato che svolge attività di design degli spazi senza prestazioni riservate può invece avere un inquadramento differente.

RF tratta separatamente la Partita IVA dell’interior designer. Il commercialista deve partire dal contenuto concreto dell’incarico, non dal nome commerciale usato dal professionista.

Partita IVA architetto e pagina commercialista: intenti diversi

La guida RF sulla Partita IVA architetto è focalizzata su apertura, abilitazione, ATECO, costi e previdenza. Questa pagina ha un intento diverso: spiegare quali verifiche dovrebbe svolgere il commercialista durante la vita dello studio professionale.

La distinzione è importante per evitare cannibalizzazione: qui il focus è gestione continuativa, Inarcassa, struttura dei costi, incarichi esteri, organizzazione dello studio e pianificazione fiscale.

Quando l’architetto deve iscriversi a Inarcassa

L’iscrizione a Inarcassa ricorre quando sono presenti insieme iscrizione all’Albo, Partita IVA per l’attività professionale e assenza di un’altra forma di previdenza obbligatoria derivante da lavoro dipendente o altra attività.

Il regime fiscale non modifica questa regola: un architetto può essere forfettario e iscritto a Inarcassa. Se invece è già coperto da un’altra previdenza obbligatoria, il commercialista deve verificare il diverso inquadramento contributivo e gli eventuali obblighi che restano verso Inarcassa.

Contributo soggettivo Inarcassa 2026: 14,5%

Nel 2026 il contributo soggettivo ordinario Inarcassa resta pari al 14,5% del reddito professionale netto. Il Vademecum previdenziale Inarcassa riepiloga struttura e basi dei principali contributi. Il Regolamento Generale Previdenza indica un contributo minimo soggettivo di 2.785 euro.

Inarcassa consente inoltre, in presenza dei requisiti, la deroga al contributo minimo soggettivo: il professionista versa poi il 14,5% del reddito effettivamente prodotto secondo le regole della Cassa. La deroga non equivale a un’esenzione previdenziale e può incidere sull’anzianità contributiva.

Contributo integrativo Inarcassa 2026: resta al 4%

Il Regolamento Inarcassa aggiornato nel 2026 indica un contributo integrativo del 4% del volume d’affari professionale, con minimo 2026 di 850 euro. L’integrativo viene normalmente addebitato in fattura al committente secondo le regole della Cassa.

L’aumento al 5% è stato deliberato nell’ambito di una riforma proposta, ma il Bilancio consuntivo 2025 pubblicato nel 2026 lo indicava ancora all’esame dei Ministeri vigilanti. Per questo, fino a un’effettiva entrata in vigore della modifica, il riferimento operativo resta il 4% previsto dal regolamento vigente.

Soggettivo e integrativo non si calcolano sulla stessa base

Il contributo soggettivo è collegato al reddito professionale; quello integrativo al volume d’affari. Non è quindi corretto applicare 14,5% e 4% allo stesso importo senza distinguere le basi previdenziali.

Il commercialista deve riconciliare dichiarazione fiscale, comunicazione annuale Inarcassa, fatture e contributi effettivamente pagati, soprattutto nel forfettario dove il reddito fiscale nasce dall’applicazione del coefficiente del 78% ai compensi incassati.

Forfettario architetto: coefficiente del 78%

Per l’attività professionale dell’architetto il coefficiente di redditività è del 78%. Con 50.000 euro di compensi incassati, il reddito forfettario lordo è quindi pari a 39.000 euro.

Dalla base fiscale si deducono i contributi previdenziali obbligatori effettivamente versati e fiscalmente deducibili; sulla base residua si applica poi l’imposta sostitutiva del 5% o del 15% quando ne ricorrono i requisiti.

Esempio con 50.000 euro di compensi

Con 50.000 euro incassati e coefficiente 78%, il reddito forfettario lordo è 39.000 euro. Il contributo soggettivo Inarcassa non va però stimato automaticamente sul fatturato: la Cassa usa il reddito professionale secondo le proprie regole.

L’integrativo segue invece il volume d’affari professionale. Il commercialista dovrebbe quindi predisporre una simulazione separata di imposta, soggettivo, integrativo e minimi, aggiornandola quando cambiano compensi o struttura dello studio.

Architetto dipendente con Partita IVA

Un architetto dipendente che svolge anche libera professione può non avere i requisiti per l’iscrizione soggettiva a Inarcassa perché già coperto da altra previdenza obbligatoria. In questi casi va verificata la contribuzione alla Gestione Separata INPS sul reddito professionale.

Possono tuttavia restare obblighi verso Inarcassa collegati al volume d’affari professionale e all’iscrizione all’Albo. Il commercialista deve evitare sia il doppio versamento sia l’omissione contributiva, verificando la posizione concreta prima della dichiarazione.

Dichiarazione annuale Inarcassa

Architetti e ingegneri soggetti agli obblighi della Cassa comunicano annualmente reddito professionale e volume d’affari. Questi dati alimentano rispettivamente il calcolo del contributo soggettivo e dell’integrativo.

Il commercialista dovrebbe predisporre la comunicazione Inarcassa insieme alla dichiarazione fiscale, evitando discrepanze tra Modello Redditi, fatture e dati previdenziali. RF approfondisce il tema nella guida su Inarcassa per ingegneri e architetti.

Studio associato e forfettario

La partecipazione a uno studio associato può costituire una causa ostativa al regime forfettario. Prima di entrare o uscire da un’associazione professionale è quindi necessario verificare tempi e condizioni fiscali.

Non basta intestare le fatture al singolo professionista per conservare il forfettario se la partecipazione associativa integra la causa di esclusione prevista dalla legge. Il commercialista deve controllare assetto giuridico e partecipazioni prima dell’inizio dell’anno fiscale interessato.

STP e società di architettura

Quando lo studio cresce può essere valutata una società tra professionisti o altra struttura ammessa per i servizi di architettura. Dal 2026 è operativo anche il Regolamento Inarcassa per le società del settore ingegneria e architettura, che disciplina gli obblighi contributivi delle strutture societarie del settore.

Il passaggio dalla Partita IVA individuale a una società modifica tassazione, previdenza, contabilità e possibilità di utilizzare il forfettario. La scelta va quindi simulata considerando utili, compensi, costi amministrativi e contribuzione Inarcassa.

Software BIM, CAD e hardware: costi che nel forfettario non si deducono

Licenze BIM e CAD, workstation, rendering, cloud, plotter, assicurazione, coworking e formazione possono incidere molto sui costi dello studio. Nel forfettario queste spese non vengono dedotte analiticamente.

Il coefficiente del 78% riconosce implicitamente costi pari al 22% dei compensi. Se uno studio sostiene stabilmente spese superiori a questa quota, il commercialista dovrebbe confrontare numericamente il forfettario con il regime ordinario, considerando anche l’IVA sugli acquisti.

Collaboratori, dipendenti e consulenti tecnici

Uno studio può avvalersi di disegnatori, BIM specialist, renderisti, ingegneri, geometri e altri professionisti. Nel forfettario il costo di queste collaborazioni non viene dedotto analiticamente e devono essere rispettati i limiti previsti per lavoro dipendente e assimilato.

Quando lo studio cresce, il commercialista deve monitorare non solo il fatturato ma anche spese di personale, rapporti con collaboratori e convenienza della struttura individuale rispetto a forme organizzate.

Clienti esteri: attenzione agli immobili

Per le prestazioni di architettura collegate direttamente a un immobile, la territorialità IVA può dipendere dal luogo in cui si trova l’immobile e non dalla regola generale B2B applicabile ad altri servizi professionali.

Un progetto relativo a un immobile situato in Francia, Germania o fuori UE non va quindi gestito automaticamente come una generica consulenza estera. Il commercialista deve verificare natura dell’incarico, ubicazione dell’immobile, soggetto committente ed eventuali obblighi IVA nel Paese interessato.

Rimborsi spese e anticipazioni

Trasferte, visure, diritti, stampe e altri costi possono essere riaddebitati al cliente. Il trattamento fiscale dipende da come la spesa è sostenuta e documentata: un semplice rimborso non è automaticamente escluso dai compensi.

Il commercialista dovrebbe distinguere anticipazioni effettuate in nome e per conto del cliente dalle spese sostenute dal professionista nell’esecuzione dell’incarico, perché il trattamento in fattura e nel forfettario può essere diverso.

Assicurazione professionale e costi dello studio

L’architetto deve considerare anche assicurazione RC, quote dell’Ordine, formazione, PEC, firma digitale e strumenti tecnici. RF approfondisce coperture e clausole nella guida sull’assicurazione professionale.

Anche se nel forfettario questi costi non vengono dedotti analiticamente, devono essere misurati per valutare margine reale, tariffe e sostenibilità economica dello studio.

Documenti da consegnare al commercialista

  • attribuzione Partita IVA e ATECO;
  • iscrizione all’Ordine;
  • posizione Inarcassa o altra previdenza;
  • fatture emesse e compensi incassati;
  • dichiarazioni Inarcassa precedenti;
  • F24 e pagamenti contributivi;
  • contratti e lettere di incarico;
  • eventuali commesse estere;
  • partecipazioni in studi associati o STP;
  • costi di software, hardware e collaboratori;
  • polizza RC professionale;
  • ultima dichiarazione dei redditi.

Controlli trimestrali utili per uno studio di architettura

  • compensi incassati e proiezione annuale;
  • stima di imposta e Inarcassa;
  • contributi minimi e conguaglio atteso;
  • incarichi esteri e territorialità IVA;
  • spese reali rispetto al 22% implicito del forfettario;
  • costi di collaboratori e personale;
  • investimenti in software e hardware;
  • variazioni in studi associati o STP;
  • scadenza assicurazione e Ordine;
  • convenienza aggiornata tra forfettario e ordinario.

Come scegliere un commercialista per architetto

È utile scegliere un professionista che conosca Inarcassa, regime forfettario e organizzazione degli studi tecnici. Deve saper distinguere architetto iscritto alla Cassa, architetto dipendente, studio associato e STP, oltre a gestire correttamente commesse estere e contributo integrativo.

Prima di affidare l’incarico conviene chiedere come vengono riconciliati dichiarazione fiscale e comunicazione Inarcassa, come vengono gestite le prestazioni legate a immobili esteri e con quale frequenza viene confrontato il forfettario con i costi effettivi dello studio.

Domande frequenti

Qual è il codice ATECO dell’architetto?

Per la normale attività di architettura il riferimento ATECO 2025 è 71.11.09 – Attività di architettura n.c.a.

Qual è il coefficiente forfettario dell’architetto?

Per l’attività professionale di architettura il coefficiente di redditività del regime forfettario è normalmente del 78%.

Quanto è il contributo soggettivo Inarcassa nel 2026?

Il contributo soggettivo ordinario è del 14,5% del reddito professionale; il minimo soggettivo 2026 è 2.785 euro, salvo agevolazioni o deroga applicabili.

Il contributo integrativo Inarcassa nel 2026 è 4% o 5%?

Il regolamento vigente nel 2026 indica il 4%, con minimo di 850 euro. L’aumento al 5% è una modifica proposta ma non risulta ancora entrata in vigore.

Un architetto dipendente deve iscriversi a Inarcassa?

Se il lavoro dipendente comporta già altra previdenza obbligatoria, normalmente non ricorrono tutti i requisiti per l’iscrizione soggettiva a Inarcassa. La posizione contributiva della libera professione va però verificata separatamente.

Un architetto in studio associato può restare forfettario?

La partecipazione a un’associazione professionale può costituire una causa ostativa al regime forfettario. La posizione va verificata prima di applicare il regime.

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