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Regime Forfettario
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CONSULENZE FORFETTARIO

Come richiedere la malattia INPS con Partita IVA: certificato e domanda

Se hai una Partita IVA e versi i contributi alla Gestione Separata INPS, per richiedere l’indennità di malattia il primo passaggio non è compilare subito una domanda: devi innanzitutto farti rilasciare il certificato di malattia dal medico, che normalmente lo trasmette online all’INPS. Successivamente puoi utilizzare il servizio INPS dedicato per fornire i dati necessari alla liquidazione della prestazione.

Questa guida spiega esclusivamente come fare la richiesta: certificato, domanda, degenza ospedaliera, indirizzo di reperibilità e controlli. Se invece vuoi sapere chi ne ha diritto, per quanti giorni e quanto paga l’INPS, trovi requisiti e importi nella guida generale sulla malattia con Partita IVA forfettaria.

Prima di fare domanda: verifica che la tutela sia quella della Gestione Separata

La procedura descritta qui riguarda i lavoratori iscritti alla Gestione Separata che non sono titolari di pensione e non sono iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. Il fatto di essere in regime forfettario, da solo, non dà diritto all’indennità: il punto decisivo è la posizione previdenziale.

Prima di procedere conviene quindi controllare la propria iscrizione e i contributi accreditati. L’INPS richiede almeno un mese di contribuzione piena nei 12 mesi precedenti l’evento e applica anche un limite reddituale riferito all’anno precedente. Per il quadro completo dei requisiti puoi usare la guida generale collegata sopra; qui ci concentriamo sui passaggi operativi.

1. Fatti rilasciare il certificato di malattia dal medico

Il primo adempimento è il certificato medico. Il medico curante deve redigerlo e, nella procedura ordinaria, trasmetterlo telematicamente all’INPS. Questo significa che non devi normalmente scaricare il certificato per poi caricarlo tu nella domanda come allegato.

Controlla però con attenzione i dati inseriti nel certificato, soprattutto:

  • nome, cognome e dati anagrafici;
  • periodo di prognosi;
  • domicilio di reperibilità durante la malattia.

L’indirizzo è importante perché durante la malattia possono essere disposte visite mediche di controllo. Un errore nel domicilio può quindi creare problemi anche se il certificato è stato correttamente trasmesso.

2. Presenta la richiesta attraverso il servizio INPS

Per la prestazione economica l’INPS mette a disposizione il servizio “Malattia e degenza ospedaliera per lavoratori iscritti alla Gestione Separata”, collegato al portale “Prestazioni a sostegno del reddito - Domande”. La richiesta serve a fornire all’Istituto gli ulteriori elementi utili alla liquidazione dell’indennità.

Puoi accedere alla scheda ufficiale INPS per malattia e degenza degli iscritti alla Gestione Separata e da lì aprire il servizio telematico.

Se non vuoi procedere direttamente online, l’INPS indica anche due alternative: il Contact Center (803 164 da rete fissa oppure 06 164 164 da rete mobile) e gli enti di patronato o intermediari dell’Istituto.

Domanda di malattia e domanda per ricovero non sono la stessa cosa

È importante distinguere la malattia ordinaria dalla degenza ospedaliera. Per la malattia l’INPS specifica che è possibile presentare la domanda tramite il servizio dedicato per completare gli elementi utili alla liquidazione. Per la degenza ospedaliera, invece, la trasmissione della domanda è obbligatoria.

In caso di ricovero la domanda deve essere presentata entro 180 giorni dalla data delle dimissioni. Anche i certificati di ricovero e gli eventuali certificati di malattia successivi al ricovero seguono regole specifiche: quando la struttura sanitaria li trasmette telematicamente, il flusso arriva direttamente all’INPS; se invece sono cartacei, occorre rispettare le modalità indicate dall’Istituto.

Se il certificato telematico non può essere inviato

Può capitare, in casi eccezionali, che il medico non riesca a trasmettere il certificato online. In questa situazione il certificato viene rilasciato in forma cartacea e non va semplicemente conservato.

L’INPS prevede che il certificato originale sia inviato o consegnato alla struttura territoriale competente entro due giorni dal rilascio. Quando esiste un committente o altro soggetto al quale va comunicata l’assenza, occorre inoltre rispettare gli eventuali obblighi relativi all’attestato, senza trasmettere i dati di diagnosi.

Questo è uno dei motivi per cui conviene verificare subito con il medico che la trasmissione telematica sia andata a buon fine: evita di scoprire in ritardo che il certificato non è arrivato all’Istituto.

Indirizzo di reperibilità: cosa fare se durante la malattia ti sposti

Durante il periodo indicato nel certificato devi essere reperibile all’indirizzo comunicato. Per gli iscritti alla Gestione Separata beneficiari della tutela, l’INPS indica le fasce di reperibilità 10:00-12:00 e 17:00-19:00, comprese le giornate di sabato, domenica e festivi.

Se durante la prognosi devi cambiare domicilio, non limitarti a comunicarlo informalmente: l’INPS mette a disposizione lo Sportello al cittadino per le visite mediche di controllo, attraverso il quale può essere comunicato un diverso indirizzo di reperibilità rispetto a quello presente nel certificato.

Un’assenza ingiustificata alla visita di controllo può comportare una riduzione o la perdita dell’indennità. Per questo indirizzo e reperibilità fanno parte, a tutti gli effetti, della procedura da gestire correttamente.

Gravi patologie: quando serve il modello SR06

Esiste una procedura specifica per le malattie collegate a trattamenti oncologici, gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti o altre condizioni che comportano una temporanea inabilità lavorativa del 100% e che possono essere equiparate alla degenza ospedaliera.

In questi casi non basta il normale certificato telematico: l’INPS richiede anche una specifica domanda con modello SR06 e la documentazione sanitaria prevista. La documentazione deve essere trasmessa secondo le istruzioni dell’Istituto alla sede territorialmente competente, con le cautele previste per i dati sanitari.

Checklist pratica prima di chiudere la richiesta

  • verifica di essere nella gestione previdenziale corretta e di avere i requisiti contributivi;
  • fatti rilasciare il certificato dal medico e verifica che sia stato trasmesso all’INPS;
  • controlla dati anagrafici, prognosi e domicilio di reperibilità;
  • usa il servizio INPS dedicato alla Gestione Separata per completare la richiesta;
  • se si tratta di degenza ospedaliera, ricorda che la domanda è obbligatoria e va presentata entro 180 giorni dalle dimissioni;
  • se il certificato è cartaceo, rispetta il termine di due giorni per la trasmissione all’INPS;
  • se cambi domicilio durante la prognosi, aggiorna tempestivamente l’indirizzo di reperibilità.

Domande frequenti

Il certificato medico va allegato alla domanda INPS?

Normalmente no: il medico lo trasmette telematicamente all’INPS. Se la trasmissione online non è possibile e viene rilasciato un certificato cartaceo, bisogna invece seguire la procedura e i termini previsti dall’Istituto.

La domanda è obbligatoria anche per una normale malattia?

L’INPS indica che per l’erogazione della prestazione economica di malattia è possibile presentare la domanda tramite il servizio dedicato per fornire gli elementi utili alla liquidazione. Per la degenza ospedaliera la domanda è invece espressamente obbligatoria.

Un artigiano o commerciante deve usare questa procedura?

Non automaticamente. Questa procedura riguarda la tutela di malattia degli iscritti alla Gestione Separata. Artigiani, commercianti e professionisti con Cassa hanno una posizione previdenziale diversa e devono verificare la tutela applicabile al proprio caso.

Dove controllo requisiti, durata e importi?

Per non duplicare le due guide, trovi questi aspetti nella pagina dedicata all’indennità di malattia con Partita IVA. Qui abbiamo mantenuto il focus sulla procedura pratica di certificazione e richiesta.

Fonti ufficiali

Le indicazioni operative riportate in questa guida derivano dalla scheda INPS “Malattia e degenza ospedaliera per lavoratori iscritti alla Gestione Separata” e dalla sezione INPS dedicata alla malattia.

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