Massaggiatore e regime forfettario al 5%: quando spetta
Un massaggiatore può applicare il regime forfettario al 5%, ma non perché svolge questa professione e neppure perché apre per la prima volta la Partita IVA. L’aliquota ridotta spetta solo se, oltre ai requisiti generali del forfettario, sono rispettate tutte le condizioni previste per una nuova attività dal comma 65 della legge 190/2014.
In pratica bisogna verificare tre aspetti: cosa hai fatto nei tre anni precedenti, se la nuova attività è una mera prosecuzione di un lavoro precedente e, nell’eventuale prosecuzione di un’attività svolta da un altro soggetto, quale volume di ricavi o compensi aveva quell’attività.
Il 5% non dipende dal mestiere di massaggiatore
La legge non prevede un’aliquota speciale per i massaggiatori. Il 5% è l’aliquota prevista per chi avvia una nuova attività e soddisfa le condizioni specifiche stabilite dal comma 65. Se anche una sola condizione manca, il contribuente può comunque restare nel regime forfettario, se ne possiede i requisiti generali, ma l’imposta sostitutiva sarà normalmente del 15%.
Per ATECO, previdenza, requisiti professionali e differenze tra le diverse attività di massaggio, il riferimento è la guida generale sulla Partita IVA del massaggiatore. Qui ci concentriamo esclusivamente sul diritto all’aliquota del 5%.
Primo requisito: nessuna attività autonoma nei tre anni precedenti
Nel triennio precedente all’avvio della nuova attività il contribuente non deve aver esercitato attività artistica, professionale o d’impresa, neppure in forma associata o familiare. Il controllo non riguarda quindi soltanto l’attività di massaggiatore.
Se, per esempio, nei tre anni precedenti hai avuto una Partita IVA come consulente, fotografo o commerciante, il requisito può mancare anche se oggi inizi un’attività completamente diversa nel settore dei massaggi. Al contrario, avere avuto soltanto un lavoro dipendente non viola di per sé questo primo requisito: bisogna però verificare il secondo, relativo alla mera prosecuzione.
Secondo requisito: la nuova attività non deve essere una mera prosecuzione
L’attività non deve costituire, in nessun modo, una mera prosecuzione di un precedente lavoro dipendente o autonomo. L’eccezione prevista dalla legge riguarda il periodo di pratica obbligatoria necessario per esercitare arti o professioni.
Per capire se c’è continuità non basta confrontare il nome del contratto o il codice ATECO. Conta la sostanza: tipo di prestazioni, clientela o mercato di riferimento, modalità operative, luogo di lavoro e rapporto con il precedente datore o committente. Se una persona lavorava già come massaggiatore alle dipendenze di un centro e subito dopo apre la Partita IVA per svolgere sostanzialmente lo stesso lavoro verso lo stesso mercato, il 5% va verificato con particolare attenzione.
Se invece il precedente lavoro dipendente era realmente diverso — per esempio impiegato amministrativo — e la nuova attività di massaggiatore è autonoma e distinta, il precedente impiego non impedisce automaticamente l’aliquota ridotta.
Terzo requisito: attività proseguita da un altro soggetto
Esiste un’ulteriore verifica quando la nuova attività rappresenta la prosecuzione di un’attività svolta in precedenza da un altro soggetto. In questo caso l’ammontare dei ricavi o compensi realizzati nel periodo d’imposta precedente deve rispettare il limite previsto per l’accesso al regime forfettario.
Nel quadro normativo attuale il limite ordinario di ricavi e compensi del regime forfettario è di 85.000 euro. Questo controllo può diventare rilevante, per esempio, quando si subentra in un’attività già esistente e non quando si parte realmente da zero con una propria attività.
Prima Partita IVA: perché da sola non basta
Dire “è la mia prima Partita IVA” non è sufficiente per concludere che spetti il 5%. Un contribuente potrebbe non aver mai avuto una Partita IVA ma iniziare un’attività che è, nella sostanza, la prosecuzione del lavoro dipendente svolto fino a poco prima. In quel caso bisogna verificare la condizione sulla continuità.
Allo stesso modo, chi ha avuto una precedente attività autonoma nel triennio può perdere il requisito anche se la nuova attività ha un codice ATECO diverso. La verifica deve quindi essere fatta sulla storia lavorativa concreta, non soltanto sulla data di apertura della Partita IVA.
Per quanto tempo si applica il 5%
Quando i requisiti sono rispettati, l’imposta sostitutiva del 5% si applica per il periodo d’imposta in cui l’attività inizia e per i quattro successivi. La durata va quindi letta in anni fiscali, non come 60 mesi esatti dalla data di apertura.
Se, per esempio, l’attività inizia a novembre, quello stesso anno costituisce già il primo periodo d’imposta agevolato. Dopo il quinto periodo d’imposta, se il contribuente continua ad avere i requisiti per il forfettario, l’aliquota passa normalmente al 15%.
Tre esempi per un massaggiatore
Esempio 1 — precedente lavoro completamente diverso. Una persona ha lavorato come impiegato e non ha esercitato attività professionali o d’impresa negli ultimi tre anni. Apre una nuova attività autonoma di massaggiatore, senza continuità con il precedente impiego. Se rispetta anche gli altri requisiti del forfettario, può ricorrere la possibilità di applicare il 5%.
Esempio 2 — stesso lavoro svolto prima come dipendente. Una persona lavorava come massaggiatore presso un centro e, cessato il rapporto, apre subito la Partita IVA svolgendo sostanzialmente le stesse prestazioni verso la stessa clientela o nello stesso mercato. Qui emerge un possibile problema di mera prosecuzione e il 5% non può essere dato per scontato.
Esempio 3 — precedente attività autonoma diversa. Una persona aveva una Partita IVA come consulente fino a due anni prima e ora apre come massaggiatore. Anche se le attività sono diverse, il requisito dell’assenza di attività artistica, professionale o d’impresa nei tre anni precedenti può non essere rispettato.
Il codice ATECO del massaggiatore cambia il diritto al 5%?
No. La corretta scelta del codice ATECO è fondamentale per descrivere l’attività, determinare il coefficiente di redditività e impostare correttamente gli adempimenti, ma non crea di per sé il diritto al 5%. Un massaggiatore del benessere, un operatore con diversa qualificazione professionale o un’attività riconducibile a un codice differente devono comunque superare gli stessi test previsti dal comma 65.
5% e 15%: cosa cambia nel calcolo
Il passaggio dal 5% al 15% non modifica il meccanismo con cui il regime forfettario determina il reddito. Prima si applica ai ricavi o compensi il coefficiente di redditività corrispondente all’attività; poi si sottraggono i contributi previdenziali deducibili secondo le regole applicabili; infine sul reddito imponibile si applica l’imposta sostitutiva del 5% oppure del 15%.
Per la differenza generale tra le due aliquote puoi approfondire la guida su imposta sostitutiva al 5% o al 15%.
Dove si dichiarano i requisiti per la nuova attività
Nella dichiarazione dei redditi il contribuente forfettario utilizza il quadro LM. Le condizioni relative alla nuova attività e all’aliquota ridotta devono essere dichiarate correttamente nei righi previsti dal modello dell’anno. Sul sito trovi una guida specifica al rigo LM21 del regime forfettario.
Checklist prima di applicare il 5%
- verifica di poter applicare il regime forfettario;
- ricostruisci eventuali attività artistiche, professionali o d’impresa esercitate nei tre anni precedenti;
- confronta la nuova attività con eventuali lavori dipendenti o autonomi precedenti;
- controlla se esiste una sostanziale continuità di mansioni, mercato o clientela;
- se subentri nell’attività di un altro soggetto, verifica i ricavi o compensi dell’anno precedente;
- documenta le circostanze che dimostrano l’effettiva novità dell’attività.
Fonti ufficiali
Il riferimento principale è la legge 190/2014, in particolare l’articolo 1, comma 65, che disciplina l’aliquota ridotta del 5% per le nuove attività. L’Agenzia delle Entrate ha inoltre chiarito in più occasioni il concetto di mera prosecuzione, valutandolo sulla sostanziale continuità tra attività precedente e nuova attività.
Domande frequenti
No. Il 5% richiede tutte le condizioni previste per la nuova attività dal comma 65 della legge 190/2014. La prima apertura della Partita IVA, da sola, non è sufficiente.
Sì, il precedente lavoro dipendente non esclude automaticamente il 5%. Bisogna però verificare che la nuova attività non sia una mera prosecuzione del lavoro svolto prima.
Non automaticamente. Se la nuova attività autonoma riproduce sostanzialmente il precedente lavoro per mansioni, mercato o clientela, può configurarsi una mera prosecuzione e l’aliquota ridotta può non spettare.
Si applica nell’anno in cui inizia l’attività e nei quattro periodi d’imposta successivi, quindi per cinque periodi d’imposta complessivi.
Il requisito può mancare perché nei tre anni precedenti non deve essere stata esercitata attività artistica, professionale o d’impresa, anche se diversa da quella di massaggiatore.
No. Il codice ATECO deve essere corretto per l’attività svolta, ma il diritto al 5% dipende dai requisiti della nuova attività previsti dalla legge.
Raccontaci la tua situazione. Ti aiutiamo a capire come procedere e quale soluzione è più adatta alla tua attività.