Se vendi beni online in regime forfettario, i corrispettivi e-commerce vanno gestiti in modo diverso rispetto alle vendite effettuate in un negozio fisico. Nell’e-commerce indiretto, cioè quando l’ordine avviene online ma il bene viene consegnato fisicamente al cliente, non si applica in via ordinaria l’obbligo di scontrino o documento commerciale telematico previsto per il commercio al dettaglio tradizionale. Resta però necessario documentare e ricostruire correttamente le vendite, distinguendo quelle fatturate da quelle annotate tra i corrispettivi.
Per chi applica il regime forfettario il punto è ancora più delicato: la Legge 190/2014 mantiene l’obbligo di certificazione dei corrispettivi, ma fa salvi gli esoneri previsti dall’articolo 2 del DPR 696/1996. La prassi dell’Agenzia delle Entrate ha inoltre chiarito che, per le attività esonerate dalla certificazione, i forfettari devono comunque garantire una tracciabilità cronologica dei corrispettivi secondo le regole richiamate dall’articolo 24 del DPR 633/1972.
Corrispettivi e-commerce: la regola in breve
- se vendi beni fisici online con spedizione, sei nell’e-commerce indiretto;
- le vendite B2C non richiedono in via ordinaria scontrino o documento commerciale telematico;
- la fattura va emessa quando è obbligatoria oppure quando il cliente la richiede nei termini previsti;
- le vendite non fatturate devono restare ricostruibili attraverso il registro o prospetto cronologico dei corrispettivi;
- non devi sommare una seconda volta nel registro una vendita già correttamente fatturata;
- marketplace, payout, commissioni, resi e cambi valuta vanno riconciliati separatamente;
- se vendi anche in negozio fisico, le vendite in presenza possono avere obblighi diversi rispetto all’e-commerce.
E-commerce indiretto: cosa significa
Si parla di commercio elettronico indiretto quando ordine e pagamento vengono gestiti online, mentre la consegna del bene avviene con modalità tradizionali: corriere, spedizioniere, consegna a domicilio o ritiro concordato. È il caso tipico di un negozio Shopify o WooCommerce che vende prodotti fisici, ma anche di molte vendite effettuate tramite Amazon, Etsy, eBay o altri marketplace.
L’Agenzia delle Entrate assimila queste operazioni alle vendite per corrispondenza. La Risoluzione 274/E/2009 ha chiarito che le vendite online di beni materiali con consegna fisica non sono soggette all’obbligo di fattura verso il consumatore finale, salvo richiesta del cliente, né all’obbligo di certificazione mediante scontrino o ricevuta fiscale. Lo stesso principio è stato poi confermato anche per l’esonero dalla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.
Questa guida riguarda soprattutto l’e-commerce indiretto. La vendita di servizi o prodotti consegnati interamente online può seguire regole IVA diverse e non va assimilata automaticamente alla vendita di un bene fisico spedito al cliente.
Il forfettario deve tenere il registro dei corrispettivi e-commerce?
Il regime forfettario prevede importanti semplificazioni contabili, ma non consente di perdere la tracciabilità delle vendite. La Circolare Agenzia Entrate 10/E/2016, richiamando gli obblighi di certificazione rimasti in capo ai forfettari, chiarisce che per le attività esonerate ai sensi del DPR 696/1996 occorre comunque adottare un’annotazione cronologica dei corrispettivi con modalità coerenti con l’articolo 24 del DPR IVA.
In pratica, per un e-commerce forfettario il registro o prospetto cronologico serve a ricostruire le vendite non fatturate. Non va confuso con l’invio giornaliero dei corrispettivi telematici: sono due adempimenti diversi. Nel commercio elettronico indiretto l’esonero dalla certificazione telematica non significa che le vendite possano restare senza una ricostruzione ordinata.
Se invece effettui anche vendite fisiche al banco o in locali aperti al pubblico, devi separare i due flussi. Per capire quando serve RT o Documento commerciale online puoi partire dalla guida sui corrispettivi telematici nel regime forfettario.
Cosa annotare nel registro o prospetto cronologico
Il sistema deve permettere di risalire con chiarezza alle vendite del periodo. Per un e-commerce forfettario è utile registrare almeno data, totale delle vendite non fatturate, eventuali resi e rettifiche, marketplace o canale di vendita e valuta originaria quando diversa dall’euro.
- Vendite non fatturate: confluiscono nel prospetto dei corrispettivi.
- Vendite fatturate: vanno tenute separate per evitare duplicazioni.
- Resi e rimborsi: devono essere riconciliabili con l’ordine originario.
- Commissioni marketplace: vanno distinte dal valore della vendita.
- Payout: non sono necessariamente uguali alle vendite del giorno perché possono aggregare più ordini e trattenere commissioni, rimborsi o altri importi.
- Valute estere: occorre documentare il criterio utilizzato per la conversione in euro.
Marketplace: il payout non è il corrispettivo della singola vendita
Uno degli errori più frequenti consiste nel registrare come corrispettivo soltanto ciò che Amazon, Etsy, eBay o un altro marketplace accredita sul conto corrente. Il payout può essere inferiore alle vendite perché la piattaforma trattiene commissioni, rimborsi, costi pubblicitari, servizi logistici o altri importi.
Devi quindi partire dal report delle vendite e non dal solo bonifico ricevuto. La piattaforma non diventa automaticamente il tuo cliente solo perché incassa il denaro e successivamente te lo trasferisce. Bisogna verificare chi è giuridicamente il venditore nei confronti del cliente finale e come il marketplace interviene nell’operazione.
Per i casi più complessi abbiamo una guida separata su marketplace online e regime forfettario, con differenze tra Amazon, Etsy, Fiverr e altri modelli di piattaforma.
Quando devi emettere fattura
Per le vendite online a consumatori finali nell’e-commerce indiretto la fattura non è normalmente obbligatoria se non viene richiesta dal cliente nei termini previsti. Quando invece l’operazione deve essere fatturata, oppure il cliente richiede correttamente fattura, la vendita va gestita come operazione fatturata.
La regola pratica è evitare la duplicazione: una stessa vendita non deve diventare contemporaneamente una fattura e un secondo corrispettivo conteggiato come se fosse un’altra operazione. La riconciliazione tra ordini, fatture e corrispettivi è quindi essenziale.
Esempio: 20 ordini online e 3 fatture
Immagina un e-commerce che in una giornata effettua 20 vendite di prodotti fisici. Tre clienti chiedono fattura e le altre 17 vendite restano non fatturate. Il prospetto dei corrispettivi deve permettere di ricostruire le 17 operazioni non fatturate, mentre le tre vendite documentate con fattura restano separate.
Se il marketplace accredita due giorni dopo un unico payout che comprende più giornate e trattiene commissioni, quel bonifico non sostituisce il dettaglio degli ordini. Il controllo corretto parte dal report vendite, prosegue con fatture e resi e termina con la riconciliazione del payout.
Resi, rimborsi e ordini annullati
Nel commercio elettronico i resi sono frequenti. L’Agenzia delle Entrate, già con la Risoluzione 274/E/2009, ha ammesso una procedura di gestione del reso purché la documentazione consenta di collegare chiaramente la restituzione alla vendita originaria.
Non limitarti quindi a sottrarre un importo dal totale senza conservarne la traccia. Ordine originario, richiesta di reso, rimborso, report marketplace e movimento finanziario devono poter essere collegati. È particolarmente importante quando il rimborso avviene in un mese o in un anno diverso rispetto alla vendita.
Vendite in valuta estera
Se la piattaforma vende in sterline, dollari o altre valute, devi poter ricostruire il valore in euro dell’operazione e il criterio di cambio utilizzato. Non è sufficiente prendere il valore netto del payout se questo incorpora anche commissioni o differenze di cambio applicate dalla piattaforma.
Per il trattamento degli incassi in valuta abbiamo un approfondimento dedicato ai ricavi in valuta estera nel regime forfettario.
Vendite UE e OSS: quando il registro non basta
Se vendi beni a consumatori di altri Paesi UE, oltre alla gestione dei corrispettivi devi verificare le regole IVA sulle vendite a distanza. La disciplina europea prevede una soglia unionale di 10.000 euro per determinate vendite B2C transfrontaliere e consente di utilizzare il regime OSS per dichiarare l’IVA dovuta negli altri Stati membri quando ne ricorrono i presupposti.
Essere in regime forfettario in Italia non significa poter ignorare automaticamente le regole territoriali applicabili alle operazioni estere. Quando inizi a vendere stabilmente fuori Italia, il controllo deve riguardare insieme natura dell’operazione, Paese del cliente, luogo da cui parte la merce, eventuali magazzini esteri e ruolo del marketplace.
E-commerce più negozio fisico: separa i flussi
Se hai sia un e-commerce sia un negozio fisico non puoi applicare indistintamente la regola delle vendite online a tutte le operazioni. Le vendite effettuate nel punto vendita possono richiedere documento commerciale e trasmissione telematica, mentre le vendite a distanza di beni fisici continuano a seguire la disciplina specifica dell’e-commerce indiretto.
Conviene quindi separare fin dall’origine ordini web, vendite al banco, fatture, resi e pagamenti. Se usi WooCommerce puoi approfondire nella guida su WooCommerce e regime forfettario; per Shopify trovi invece la guida su Shopify e regime forfettario.
Checklist mensile per i corrispettivi e-commerce
- scarica i report completi di vendite e rimborsi da ogni piattaforma;
- separa le operazioni fatturate da quelle non fatturate;
- verifica che il prospetto cronologico copra tutte le vendite non fatturate;
- riconcilia resi e rimborsi con gli ordini originari;
- controlla che commissioni e payout non abbiano ridotto artificialmente il valore delle vendite;
- ricostruisci le conversioni in euro per le vendite in valuta;
- se vendi nella UE, verifica OSS e territorialità IVA;
- se hai anche un punto vendita fisico, riconcilia separatamente i corrispettivi telematici;
- conserva report, fatture, movimenti e documentazione utile ai controlli.
Fonti ufficiali
- Agenzia delle Entrate – Risoluzione 274/E/2009 sul commercio elettronico indiretto.
- Legge 190/2014 – regime forfettario, obblighi ed esoneri.
- DPR 696/1996 – operazioni esonerate dalla certificazione.
- Commissione europea – One Stop Shop e soglia UE delle vendite a distanza.
Domande frequenti
Un e-commerce forfettario deve avere il registratore telematico?
Non per le sole vendite che rientrano nel commercio elettronico indiretto e sono esonerate dalla certificazione. Se svolgi anche vendite in presenza, quelle operazioni possono seguire regole diverse.
Devo fare fattura a tutti i clienti del mio e-commerce?
No, non automaticamente nelle vendite B2C di beni fisici rientranti nell’e-commerce indiretto. La fattura va però emessa quando è obbligatoria o quando viene richiesta correttamente dal cliente.
Posso usare il payout Amazon o Etsy come totale dei corrispettivi?
Non in modo automatico. Il payout può includere più giornate e può essere già ridotto da commissioni, rimborsi e altri costi. Devi riconciliarlo con il report delle vendite.
Una vendita fatturata va inserita anche tra i corrispettivi?
La gestione deve evitare la duplicazione della stessa operazione. Fatture e vendite non fatturate vanno riconciliate in modo che ogni vendita venga conteggiata una sola volta.
Se vendo anche all’estero basta il registro dei corrispettivi?
No. Il registro documenta le vendite, ma le operazioni estere possono richiedere verifiche ulteriori su territorialità IVA, OSS, magazzini esteri, esportazioni e ruolo del marketplace.
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