
Come deve fatturare un’agenzia di pratiche auto la visita medica per il rinnovo patente?
Innanzitutto il riaddebito della visita medica da parte dell’agenzia deve essere assoggettato a IVA al 22%. Molti pensano erroneamente di poter applicare l’esenzione IVA (art. 10 n. 18 DPR 633/1972) anche sul costo della visita medica, ma non è così. L’esenzione per prestazioni sanitarie è infatti strettamente riservata ai professionisti abilitati che effettuano la prestazione direttamente al paziente. Ecco perché il riaddebito dell’agenzia è imponibile:
- Manca il requisito soggettivo: l’agenzia non è un professionista sanitario. Quando “gira” il costo della visita al cliente, non sta offrendo un servizio medico, ma un servizio di intermediazione/gestione pratica
- Non è un’esclusione ex art. 15: Non puoi nemmeno trattare il costo come “spesa anticipata in nome e per conto del cliente” (art. 15), perché la fattura del medico è intestata all’agenzia, non al cliente finale
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