Vai al contenuto principale Vai alla navigazione
Regime Forfettario
Menu
CONSULENZE FORFETTARIO

Vendere materiale elettrico ed elettronico con Partita IVA: ATECO e forfettario

Vendere materiale elettrico ed elettronico con Partita IVA significa prima di tutto individuare correttamente che cosa vendi: cavi, prese e materiale elettrico non usano necessariamente lo stesso codice ATECO di computer, telefoni, televisori o elettrodomestici. Il regime forfettario può essere applicabile se possiedi i requisiti, ma codice ATECO, SCIA, Registro Imprese, INPS e obblighi RAEE dipendono dall’attività concreta.

La vecchia impostazione che suggeriva due codici come soluzione universale è quindi troppo semplice. Con ATECO 2025 il commercio al dettaglio è classificato soprattutto in base alla tipologia di prodotto venduto, e un negozio con assortimento misto può dover individuare un’attività prevalente e una o più attività secondarie.

Quale codice ATECO usare per vendere materiale elettrico

Per un negozio che vende soprattutto materiale elettrico destinato a impianti e fai-da-te, il riferimento tipico è 47.52.10 – Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro e materiale elettrico e termoidraulico. Il codice comprende il materiale elettrico inserito nell’assortimento tipico della ferramenta e dei prodotti per impianti.

Non va però usato automaticamente per qualsiasi prodotto elettronico. Un punto vendita che tratta principalmente smartphone, computer, televisori o elettrodomestici rientra in classi diverse. Per una verifica aggiornata è utile consultare direttamente la classificazione ATECO 2025 di ISTAT.

Quale codice ATECO usare per elettronica, computer e telefoni

ATECO 2025 distingue varie categorie nel commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e di comunicazione. Tra le più frequenti:

  • 47.40.10 – commercio al dettaglio di computer, unità periferiche e software;
  • 47.40.20 – commercio al dettaglio di apparecchiature per telecomunicazioni;
  • 47.40.30 – commercio al dettaglio di apparecchiature radiotelevisive;
  • 47.54.00 – commercio al dettaglio di elettrodomestici;
  • 47.55.30 – commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione.

La scelta deve seguire i prodotti realmente venduti e l’attività prevalente, non il nome commerciale del negozio. Se vendi soprattutto cavi, interruttori e componenti per impianti, il quadro è diverso da quello di un negozio focalizzato su smartphone e accessori.

Se vendi prodotti diversi puoi avere più codici ATECO

Un rivenditore può svolgere più attività con la stessa Partita IVA. Se una parte rilevante del fatturato deriva, per esempio, da materiale elettrico e un’altra da computer o telefonia, è possibile indicare un codice principale e codici secondari coerenti con le attività effettive.

Non serve aggiungere un codice per ogni singolo articolo presente a scaffale. Serve invece evitare che un’attività autonoma e stabile resti fuori dalla classificazione dichiarata. Se l’assortimento cambia nel tempo, la posizione può essere aggiornata con una variazione attività.

Negozio fisico ed e-commerce usano per forza codici diversi?

No. Con ATECO 2025 la classificazione del commercio al dettaglio è costruita principalmente sul prodotto venduto, non sul fatto che l’ordine arrivi dal banco del negozio o dal sito internet. Perciò lo stesso commerciante può vendere gli stessi prodotti sia in sede fisica sia online senza dover scegliere un codice generico “e-commerce” al posto del codice merceologico corretto.

Gli adempimenti amministrativi, però, cambiano. Per un negozio fisico va verificata la pratica commerciale presso il SUAP competente; per la vendita online va verificata la SCIA per e-commerce e la configurazione corretta della sede e dell’attività nel Registro Imprese.

Partita IVA, Registro Imprese e SCIA: i passaggi da verificare

La vendita abituale di materiale elettrico o elettronico è attività d’impresa commerciale. L’apertura comporta normalmente Partita IVA, iscrizione al Registro Imprese e posizione previdenziale coerente con l’attività. Per l’avvio di un esercizio di vicinato o di una vendita online va inoltre verificata la pratica SUAP prevista per il Comune interessato.

La SCIA non è una formalità fiscale: riguarda l’abilitazione amministrativa allo svolgimento dell’attività. Per questo non è corretto dire semplicemente “apro la Partita IVA e posso iniziare a vendere”. Sul sito trovi anche gli approfondimenti su cos’è la SCIA e su come funziona l’iscrizione al Registro Imprese.

Il regime forfettario è possibile per un rivenditore di materiale elettrico?

Sì, il commercio al dettaglio di materiale elettrico ed elettronico può rientrare nel regime forfettario se la persona fisica possiede i requisiti e non ricade in una causa di esclusione. Per le attività di commercio il coefficiente di redditività è normalmente del 40%: su 30.000 euro di ricavi, il reddito forfettario iniziale è quindi 12.000 euro, prima della deduzione dei contributi previdenziali obbligatori pagati.

Il coefficiente non significa che il 60% dei costi venga rimborsato o che sia possibile dedurre le singole fatture di acquisto. È una percentuale fiscale standard usata per determinare il reddito nel forfettario.

Vendita di prodotti usati: il forfettario è sempre vietato?

No: dire che “se vendi usato non puoi mai essere forfettario” è troppo categorico. La causa ostativa riguarda chi si avvale di particolari regimi speciali IVA, tra cui può rientrare il regime del margine previsto per determinate cessioni di beni usati.

Quindi bisogna verificare come vengono acquistati e rivenduti i beni e quale disciplina IVA è concretamente applicabile. La presenza di uno smartphone o di un piccolo elettrodomestico usato nell’assortimento non va trattata con una regola automatica. Se l’usato è una parte strutturale dell’attività, l’inquadramento IVA va controllato prima di scegliere il forfettario.

INPS Commercianti: cosa paga il titolare

Un rivenditore che svolge attività commerciale abituale rientra normalmente nella Gestione Commercianti INPS, salvo situazioni particolari da valutare. Nel 2026 l’INPS indica per i commercianti un’aliquota del 24,48%, comprensiva dello 0,48% destinato all’indennizzo per cessazione dell’attività commerciale, oltre al contributo maternità. Esiste inoltre un minimale contributivo.

Per gli importi annuali aggiornati è preferibile usare direttamente le indicazioni INPS e il nuovo simulatore contributi Artigiani e Commercianti, che considera mesi di attività e regimi contributivi applicabili.

Chi applica il forfettario e possiede i requisiti può valutare la riduzione contributiva del 35%. La convenienza va però calcolata considerando anche gli effetti sull’accredito previdenziale.

Imposta sostitutiva al 5% o al 15%

Il fatto di aprire per la prima volta un negozio non rende automatico il 5%. L’aliquota ordinaria del forfettario è il 15%; il 5% per i primi cinque periodi d’imposta richiede le condizioni previste per una nuova attività e va esclusa, tra l’altro, una mera prosecuzione di attività svolta in precedenza.

Per questo va verificata la situazione personale e non soltanto il codice ATECO. L’approfondimento dedicato è forfettario al 5% o al 15%.

Se vendi apparecchi elettrici ed elettronici ci sono anche gli obblighi RAEE

Un negozio di elettronica non ha soltanto obblighi fiscali. Chi distribuisce apparecchiature elettriche ed elettroniche deve verificare gli adempimenti RAEE. Il Centro di Coordinamento RAEE ricorda, tra l’altro, l’obbligo di ritiro gratuito “uno contro uno” dell’apparecchiatura equivalente quando il cliente acquista un nuovo prodotto, anche nelle vendite online.

Per i punti vendita con almeno 400 metri quadrati dedicati alle AEE esiste inoltre il ritiro “uno contro zero” dei RAEE di piccolissime dimensioni. Le regole operative e gli adempimenti possono variare in funzione del ruolo di semplice distributore, importatore o produttore. Le indicazioni aggiornate sono disponibili sul Centro di Coordinamento RAEE.

Esempio: negozio che vende cavi, lampade, router e smartphone

Immagina un’attività in cui il fatturato deriva per il 55% da cavi, prese e materiale per impianti, per il 25% da lampade e corpi illuminanti e per il 20% da router e smartphone. Il codice principale dovrebbe rappresentare l’attività prevalente; le altre linee di prodotto possono richiedere codici secondari se costituiscono attività autonome e stabili.

In questo caso non avrebbe senso usare un solo codice “informatica” per tutto. Prima dell’apertura conviene mappare l’assortimento previsto, individuare la prevalenza reale e impostare correttamente Partita IVA, Registro Imprese, SUAP e INPS.

Errori da evitare all’apertura

  • usare 47.40.10 per qualsiasi prodotto elettronico, anche quando non si vendono computer o software;
  • confondere materiale elettrico per impianti con telefonia, TV ed elettrodomestici;
  • pensare che negozio fisico ed e-commerce richiedano automaticamente codici merceologici diversi;
  • considerare sempre incompatibile con il forfettario qualunque vendita di usato;
  • dimenticare SCIA/SUAP, Registro Imprese o gli obblighi RAEE;
  • calcolare l’imposta sostitutiva senza prima considerare i contributi previdenziali obbligatori deducibili.

Domande frequenti

Qual è il codice ATECO per vendere materiale elettrico?

Per il commercio al dettaglio di ferramenta e materiale elettrico e termoidraulico il riferimento tipico è 47.52.10. Se vendi prevalentemente altri prodotti elettronici va verificata la classe specifica.

Posso vendere computer e materiale elettrico con la stessa Partita IVA?

Sì. Puoi svolgere più attività con la stessa Partita IVA e indicare un’attività principale più eventuali attività secondarie, quando realmente necessarie.

Se vendo online devo usare un codice ATECO e-commerce?

Non necessariamente. Con ATECO 2025 conta soprattutto il prodotto venduto. Restano però da gestire gli adempimenti amministrativi della vendita online.

Se vendo elettronica usata perdo automaticamente il forfettario?

No. Va verificato se l’attività comporta l’applicazione di un regime speciale IVA incompatibile con il forfettario; la sola presenza di beni usati non va trattata come automatica esclusione.

In sintesi

Per vendere materiale elettrico ed elettronico con Partita IVA devi partire dall’assortimento reale. ATECO 47.52.10 è tipico del materiale elettrico da ferramenta, mentre computer, telecomunicazioni, TV, elettrodomestici e illuminazione hanno codici specifici. Il forfettario può essere compatibile e il commercio applica normalmente il coefficiente del 40%, ma occorre coordinare Registro Imprese, SCIA/SUAP, Gestione Commercianti e, quando vendi AEE, obblighi RAEE.

Parla con un consulente
Serve assistenza per la tua Partita IVA?

Raccontaci la tua situazione. Ti aiutiamo a capire come procedere e quale soluzione è più adatta alla tua attività.

Supporto umano 1:1
Consulente dedicato Un professionista che conosce la tua posizione.
Parti subito
Apertura in 24 ore Dopo la verifica dell'inquadramento corretto.