Spazi pubblicitari su mezzi propri: ATECO 73.12.00 o 73.11.02?
Se vendi spazi pubblicitari su maxi schermi, cartelloni o altri impianti di tua proprietà, il codice ATECO 73.12.00 non è automaticamente quello corretto. ATECO 2025 precisa infatti che la vendita diretta di tempi e spazi pubblicitari da parte degli stessi proprietari è esclusa dalla classe delle concessionarie pubblicitarie.
Il punto più importante è questo: 73.12.00 riguarda concessionarie e intermediari, mentre chi possiede direttamente il mezzo deve essere classificato in base all’attività economica effettivamente svolta. Il codice 73.11.02 può essere valutato quando l’impresa non si limita a mettere a disposizione uno spazio, ma conduce realmente campagne e presta servizi pubblicitari; non va però presentato come sostituto universale del 73.12.00.
73.12.00: perché non si usa automaticamente per gli impianti propri
Il codice 73.12.00 – Attività di concessionarie pubblicitarie comprende la vendita o rivendita di tempi e spazi pubblicitari presso diversi media e, in particolare, la vendita di spazi da parte di intermediari. La stessa classificazione ATECO 2025 esclude però la vendita diretta da parte degli stessi proprietari.
Questo significa che il semplice fatto di fatturare “spazio pubblicitario” non basta per usare 73.12.00. Se possiedi il maxi schermo o il cartellone e vendi direttamente l’esposizione agli inserzionisti, manca proprio l’elemento tipico della concessionaria: rappresentare o commercializzare spazi pubblicitari di altri soggetti.
La regola ATECO 2025: conta l’attività economica del proprietario
Le note ISTAT della divisione 73 stabiliscono una regola più generale: le attività in cui il reddito è generato dalla pubblicità vengono classificate in base all’attività economica effettivamente svolta; inoltre la vendita diretta di tempi e spazi da parte del proprietario viene rinviata alla classe corrispondente alla sua attività.
Per questo non esiste una risposta corretta del tipo “se il pannello è tuo usa sempre il codice X”. Bisogna descrivere che cosa fa concretamente l’impresa: possiede e gestisce impianti? produce contenuti e vende anche pubblicità? offre un servizio completo di pianificazione e conduzione della campagna? vende solo una disponibilità temporale sul proprio supporto?
Quando 73.11.02 può essere valutato
Il codice 73.11.02 – Conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari descrive attività come la gestione dell’andamento delle campagne, la conduzione di campagne pubblicitarie e di marketing, la promozione di prodotti e altri servizi pubblicitari.
Può quindi diventare un riferimento da valutare quando il cliente non compra soltanto “dieci giorni sul maxi schermo”, ma acquista una vera prestazione pubblicitaria: programmazione della campagna, gestione delle uscite, collocazione degli annunci, rotazione dei messaggi, monitoraggio dell’esposizione o altri servizi che fanno dell’operatore un soggetto attivo nella conduzione della campagna.
La presenza di impianti propri non impedisce da sola di svolgere servizi pubblicitari; ciò che va evitato è utilizzare 73.11.02 soltanto perché 73.12.00 è escluso, senza verificare che le prestazioni offerte corrispondano davvero alle note del codice.
Quando 73.11.02 non basta
Se l’attività si limita essenzialmente a concedere l’utilizzo temporaneo di uno spazio su un bene o mezzo proprio, senza ideare o condurre campagne pubblicitarie per il cliente, definire l’impresa come agenzia pubblicitaria può essere forzato. In questo caso la regola ISTAT impone di partire dall’attività economica sottostante del proprietario e dalla gestione concreta del mezzo.
Proprio nei casi di maxi schermi autonomi, impianti digitali su edifici o circuiti di cartelloni propri è opportuno descrivere con precisione a Camera di Commercio o al servizio di classificazione competente: proprietà degli impianti, modalità di gestione, eventuale installazione e manutenzione, tipo di contratto con l’inserzionista e servizi inclusi. È più corretto ottenere una classificazione coerente con questi elementi che scegliere un codice solo perché contiene la parola “pubblicità”.
Vendita dello spazio e campagna pubblicitaria: due esempi
Esempio 1 – Solo spazio. L’impresa possiede un maxi schermo e vende al cliente una fascia di visualizzazione per 30 giorni. Il cliente consegna il file già pronto e l’impresa si limita a inserirlo nella rotazione. In questo caso 73.12.00 è escluso perché il mezzo è proprio; 73.11.02 non va assunto automaticamente, perché va prima verificata la natura dell’attività del proprietario.
Esempio 2 – Servizio pubblicitario completo. L’impresa possiede gli schermi, definisce insieme al cliente il piano di esposizione, gestisce durata e frequenza dei messaggi, conduce la campagna e fornisce un servizio pubblicitario organizzato. Qui il 73.11.02 può essere più coerente con la prestazione concretamente resa, fermo restando il corretto inquadramento complessivo dell’impresa.
73.11.01: quando entra in gioco la progettazione della campagna
Il codice 73.11.01 riguarda l’ideazione di campagne pubblicitarie e altri servizi pubblicitari connessi alla fase creativa e strategica. Non è quindi il codice da scegliere soltanto perché il supporto è un cartellone o un display. Può essere pertinente quando l’impresa vende anche progettazione, ideazione e strategia della campagna come attività effettiva.
Un’impresa può svolgere più attività: gestione del mezzo, ideazione della campagna e conduzione pubblicitaria non sono necessariamente la stessa cosa. Se sono linee abituali e autonome, va valutata la presenza di più codici ATECO. Per il meccanismo generale puoi leggere come aggiungere un codice ATECO alla Partita IVA.
Coefficiente forfettario: prima si sceglie il codice, poi la percentuale
Se l’attività viene correttamente classificata nella divisione 73, nel regime forfettario il coefficiente di redditività del gruppo è 78%. Ma non si deve partire dal 78% per scegliere il codice: la percentuale è una conseguenza dell’inquadramento, non un criterio per deciderlo.
Se invece la vendita pubblicitaria è accessoria a un’altra attività economica del proprietario e la classificazione principale ricade altrove, il coefficiente può essere diverso. Per questo il caso degli impianti propri non va risolto copiando il coefficiente delle concessionarie. La tabella completa è nella guida ai coefficienti di redditività del regime forfettario.
INPS e Camera di Commercio: non dipendono solo dal numero ATECO
Il vecchio articolo concludeva automaticamente che il 73.11.02 comportasse Gestione Commercianti INPS. È una semplificazione da evitare. L’inquadramento previdenziale dipende dalla natura e dalle modalità con cui l’attività è esercitata: attività professionale personale e attività organizzata in forma d’impresa non vanno assimilate solo perché condividono lo stesso settore.
Nel caso di gestione stabile di impianti pubblicitari propri, con organizzazione di mezzi e attività d’impresa, Registro Imprese, SUAP, autorizzazioni comunali per gli impianti e posizione previdenziale devono essere verificati in base al modello operativo concreto. Anche eventuali autorizzazioni per installazione ed esposizione pubblicitaria sono un tema distinto dalla scelta fiscale del codice ATECO.
Checklist prima di aprire o variare la Partita IVA
- gli impianti pubblicitari sono tuoi o li commercializzi per conto di terzi?
- fatturi soltanto il tempo/spazio oppure conduci una campagna per il cliente?
- realizzi anche creatività e strategia pubblicitaria?
- gestisci direttamente installazione, funzionamento e manutenzione degli impianti?
- la pubblicità è l’attività principale oppure un ricavo accessorio di un’altra attività?
- i contratti descrivono una concessione di spazio o un servizio pubblicitario completo?
- hai verificato con Camera di Commercio/SUAP l’inquadramento amministrativo degli impianti?
Fonti ufficiali
- ISTAT – ATECO 2025, struttura e note esplicative
- Schema.gov.it – ATECO 2025, divisione 73
- Normattiva – Legge 190/2014, regime forfettario
Domande frequenti
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