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Regime Forfettario

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Registro corrispettivi: chi deve compilarlo e quando serve ancora

Il registro dei corrispettivi oggi non è più lo strumento ordinario per tutti i negozianti. Per la maggior parte delle attività al dettaglio, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi hanno sostituito la registrazione giornaliera prevista dall’articolo 24 del DPR 633/1972. Il registro continua però ad avere rilievo nei casi in cui l’operazione è esonerata dalla trasmissione telematica ma resta soggetta alle regole di annotazione previste dalla disciplina IVA, come accade tipicamente nel commercio elettronico indiretto.

Per capire chi deve compilare il registro dei corrispettivi bisogna quindi distinguere tre situazioni: attività che certificano i corrispettivi in via telematica, attività o operazioni esonerate dalla certificazione telematica e contribuenti che documentano l’operazione con fattura. Il regime forfettario, da solo, non risolve la questione: semplifica molti obblighi IVA, ma non elimina automaticamente gli obblighi di certificazione dei corrispettivi.

Che cos’è il registro dei corrispettivi

Il registro dei corrispettivi è la scrittura prevista dall’articolo 24 del DPR 633/1972 per i commercianti al minuto e gli altri soggetti che effettuano operazioni indicate dall’articolo 22. Tradizionalmente serviva ad annotare, giorno per giorno, l’ammontare complessivo delle operazioni effettuate senza emissione della fattura, distinguendo gli importi in base al trattamento IVA applicabile.

Con l’introduzione dei corrispettivi telematici il ruolo del registro si è ridotto molto. La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati sostituiscono infatti gli obblighi di registrazione previsti dall’articolo 24 per le operazioni interessate.

Chi rientra nelle attività dell’articolo 22

L’articolo 22 del DPR 633/1972 riguarda, tra gli altri, il commercio al minuto in locali aperti al pubblico, le vendite per corrispondenza o a domicilio, le attività ambulanti, le somministrazioni di alimenti e bevande, le prestazioni alberghiere e diverse prestazioni di servizi rese al pubblico.

Per queste operazioni la fattura non è obbligatoria se il cliente non la richiede nei termini previsti. Proprio per questo la normativa ha sempre richiesto una diversa forma di certificazione o registrazione dei ricavi.

Il registro è stato sostituito dai corrispettivi telematici?

Nella maggior parte delle attività fisiche al dettaglio, sì. Dal 2020 i soggetti che effettuano le operazioni dell’articolo 22 devono, salvo specifici esoneri, memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi giornalieri.

La regola è importante perché evita un errore frequente: comprare un registro cartaceo pensando che basti per un negozio, un bar o un’attività artigianale con vendite al pubblico. Se l’attività rientra nei corrispettivi telematici, la certificazione passa normalmente attraverso registratore telematico o procedura web ammessa.

Per il quadro operativo puoi consultare la guida sui corrispettivi telematici nel regime forfettario.

Quando il registro dei corrispettivi serve ancora

Il registro mantiene rilievo soprattutto quando una specifica disposizione esonera l’operazione dalla memorizzazione e trasmissione telematica ma lascia in vita gli obblighi contabili o di annotazione previsti per quella tipologia di vendita.

Il caso più comune è il commercio elettronico indiretto, cioè la vendita online di beni materiali che vengono poi spediti o consegnati fisicamente al cliente. Per queste operazioni l’Agenzia delle Entrate ha confermato l’esonero dall’invio telematico dei corrispettivi, fermo restando il trattamento documentale e contabile previsto per le vendite per corrispondenza.

E-commerce indiretto: il caso tipico del registro

Se vendi beni fisici tramite un e-commerce e la vendita rientra nel commercio elettronico indiretto, non devi trattare automaticamente l’operazione come una vendita effettuata in un negozio fisico. La disciplina dell’e-commerce indiretto prevede infatti regole specifiche sulla certificazione.

Quando non viene emessa fattura, i corrispettivi devono essere gestiti secondo la disciplina applicabile alle vendite a distanza. Il registro viene quindi utilizzato per ricostruire le vendite giornaliere che non sono state fatturate, mentre le fatture eventualmente emesse su richiesta del cliente devono essere coordinate con la registrazione per evitare duplicazioni.

Per marketplace, payout, resi e vendite online trovi un approfondimento separato nella guida sui corrispettivi e-commerce.

E-commerce diretto e indiretto non sono la stessa cosa

Il commercio elettronico indiretto riguarda beni materiali ordinati online e consegnati fisicamente. L’e-commerce diretto riguarda invece servizi o prodotti digitali forniti elettronicamente. Le due fattispecie non hanno necessariamente gli stessi obblighi IVA, documentali e territoriali.

Prima di decidere se utilizzare un registro, un documento commerciale o una fattura bisogna quindi qualificare correttamente l’operazione. La semplice presenza di un sito web o di un marketplace non basta per stabilire il trattamento fiscale.

Il forfettario deve compilare il registro dei corrispettivi?

Il comma 59 della Legge 190/2014 esonera i contribuenti forfettari dalla maggior parte degli obblighi IVA, ma mantiene espressamente gli obblighi di certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti quando applicabili.

Questo significa che essere forfettario non rende automaticamente irrilevanti i corrispettivi. Per un negozio fisico forfettario, se l’operazione rientra nell’obbligo telematico, la gestione avviene con gli strumenti di certificazione previsti. Per le vendite online esonerate dalla trasmissione telematica va invece verificata la disciplina specifica del commercio elettronico e il modo corretto di documentare gli incassi.

La distinzione è fondamentale anche perché il forfettario non applica l’IVA ordinaria al cliente: gli importi devono essere gestiti coerentemente con il regime e non trattati come vendite imponibili al 22% solo perché si usa un registro o un RT.

Come si compila il registro quando è dovuto

Quando il registro dei corrispettivi è effettivamente utilizzato, l’impostazione deve consentire di ricostruire le operazioni giornaliere senza confondere vendite, fatture e incassi.

  • indica il giorno di riferimento;
  • riporta l’ammontare complessivo dei corrispettivi della giornata;
  • distingui le operazioni in base al trattamento fiscale applicabile;
  • coordina le fatture emesse con i corrispettivi per evitare il doppio conteggio;
  • mantieni una sequenza cronologica verificabile;
  • conserva la documentazione che permette di riconciliare ordini, pagamenti e registrazioni.

Per un’attività online è utile poter collegare ogni totale giornaliero agli ordini del gestionale, ai pagamenti del provider e agli eventuali rimborsi.

Fattura richiesta dal cliente: cosa cambia

Quando il cliente richiede la fattura nei termini previsti, l’operazione deve essere documentata correttamente con fattura. Questo non significa però che si possa ignorare il raccordo con il registro o con gli altri sistemi usati per i corrispettivi.

Il punto operativo è evitare di conteggiare due volte la stessa vendita. Se l’operazione è già stata inclusa nei corrispettivi, la gestione della fattura deve essere coerente con le regole del registro; se invece la fattura viene emessa secondo la procedura prevista prima della registrazione del corrispettivo, va mantenuta una tracciatura che consenta di distinguere le operazioni fatturate da quelle non fatturate.

La guida sul registro delle fatture emesse spiega la funzione diversa del registro IVA vendite.

Registro dei corrispettivi e prima nota non sono la stessa cosa

Il registro dei corrispettivi è una scrittura fiscale prevista dalla normativa IVA. La prima nota è invece uno strumento gestionale che serve a tracciare incassi, pagamenti, banca, cassa e altri movimenti.

Un e-commerce può usare entrambi, ma con finalità diverse. Il registro serve alla corretta annotazione fiscale delle vendite quando dovuto; la prima nota aiuta a riconciliare ordini, payout, commissioni, resi e movimenti finanziari.

Negozio fisico: non basta il registro cartaceo

Per un normale negozio, bar, ristorante o attività al dettaglio soggetta ai corrispettivi telematici, il vecchio registro non sostituisce il documento commerciale e l’invio dei dati all’Agenzia delle Entrate.

Se vuoi evitare un registratore telematico fisico e il flusso della tua attività lo consente, esiste la procedura web dell’Agenzia. La guida su come inviare i corrispettivi senza RT spiega la differenza tra uso ordinario del Documento commerciale online e gestione di un guasto del registratore.

Vendita ambulante e attività miste

Le attività ambulanti e quelle che combinano vendita al dettaglio, e-commerce e fatturazione richiedono più attenzione perché non tutte le operazioni seguono necessariamente lo stesso percorso documentale.

In questi casi conviene mappare separatamente i flussi: vendite fisiche certificate con documento commerciale, vendite online eventualmente esonerate dalla trasmissione telematica, fatture B2B e fatture richieste dai privati. La soluzione corretta non è scegliere un unico strumento per tutto, ma attribuire a ogni operazione il trattamento previsto.

POS e registro dei corrispettivi

La ricevuta del POS non sostituisce il registro, il documento commerciale o la fattura. Il POS prova il pagamento; la documentazione fiscale certifica o registra l’operazione secondo le regole applicabili.

Dal 2026 i soggetti che utilizzano strumenti di certificazione dei corrispettivi devono inoltre rispettare le nuove regole di collegamento tra strumenti di pagamento elettronico e strumenti di certificazione. Questo adempimento riguarda il flusso telematico e non trasforma il registro cartaceo in un’alternativa al RT per chi è obbligato alla trasmissione.

Come controllare se stai usando lo strumento giusto

  1. individua il tipo di attività svolta;
  2. verifica se l’operazione rientra nell’articolo 22 del DPR 633/1972;
  3. controlla se è soggetta alla memorizzazione e trasmissione telematica;
  4. verifica l’esistenza di un esonero specifico;
  5. distingui vendite fisiche, e-commerce indiretto ed e-commerce diretto;
  6. se il cliente richiede fattura, gestisci la fatturazione senza duplicare il ricavo;
  7. se sei forfettario, applica le semplificazioni del regime senza confonderle con un esonero generale dalla certificazione;
  8. riconcilia periodicamente ordini, pagamenti e dati fiscali.

Errori frequenti

  • pensare che qualsiasi forfettario debba tenere un registro cartaceo;
  • pensare, al contrario, che il forfettario non abbia mai obblighi sui corrispettivi;
  • usare il registro al posto dell’RT in un negozio fisico soggetto all’obbligo telematico;
  • confondere e-commerce diretto e indiretto;
  • considerare la ricevuta POS come documento fiscale;
  • duplicare una vendita sia nei corrispettivi sia nelle fatture;
  • registrare il netto ricevuto dal marketplace invece del corrispettivo corretto senza riconciliare commissioni e trattenute;
  • non conservare ordini e report che permettono di ricostruire i totali.

Fonti ufficiali

  • Normattiva — DPR 633/1972, articolo 24, registrazione dei corrispettivi
  • Normattiva — obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi
  • Normattiva — Legge 190/2014, regime forfettario
  • Agenzia delle Entrate — collegamento POS e strumenti di certificazione dei corrispettivi

Domande frequenti

Chi deve compilare oggi il registro dei corrispettivi?

Il registro continua a essere rilevante nei casi in cui la normativa prevede l’annotazione dei corrispettivi senza l’ordinaria trasmissione telematica. Il caso più frequente è il commercio elettronico indiretto; per le normali attività fisiche al dettaglio i corrispettivi telematici hanno invece sostituito la registrazione tradizionale.

Un negozio fisico può usare solo il registro cartaceo?

In generale no, se rientra nell’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica. In quel caso occorre utilizzare gli strumenti ammessi per la certificazione dei corrispettivi.

Un forfettario deve sempre tenere il registro?

No. Gli obblighi dipendono dall’attività e dal modo in cui l’operazione viene documentata. Il regime forfettario non crea né un obbligo universale di registro né un esonero universale dai corrispettivi.

Nell’e-commerce indiretto serve lo scontrino elettronico?

Le vendite di beni materiali concluse online e consegnate fisicamente rientrano nella disciplina specifica delle vendite per corrispondenza e possono beneficiare dell’esonero dalla trasmissione telematica dei corrispettivi, fermo restando il corretto trattamento documentale e contabile.

La ricevuta POS sostituisce il registro o il documento commerciale?

No. Dimostra il pagamento elettronico, ma non sostituisce gli adempimenti fiscali previsti per certificare o registrare la vendita.

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