Partita IVA per fabbricazione protesi: ATECO, INPS e obblighi
Aprire una Partita IVA per fabbricare protesi richiede prima di tutto di distinguere quale tipo di protesi produci. Con ATECO 2025 non esiste un unico codice valido per qualsiasi attività: la fabbricazione di protesi dentarie rientra nel 32.50.10, mentre le altre protesi e gli ausili rientrano normalmente nel 32.50.20. Se poi il prodotto è un dispositivo medico su misura, agli adempimenti fiscali e previdenziali si aggiungono gli obblighi previsti dalla normativa sui dispositivi medici.
Quale codice ATECO usare per fabbricare protesi
La classificazione ufficiale ATECO 2025 dell’ISTAT distingue chiaramente le principali attività del gruppo 32.50. Per le protesi dentarie si usa il codice 32.50.10 – Fabbricazione di protesi dentarie; per protesi ortopediche, arti artificiali, occhi di vetro, stampelle, grucce e altri dispositivi protesici o ausiliari si usa invece il codice 32.50.20 – Fabbricazione di altre protesi e ausili.
La scelta non può essere fatta solo sulla parola “protesi”. Va verificato ciò che viene realmente prodotto. Per esempio, il 32.50.10 comprende anche protesi su impianti, dispositivi su misura a uso odontoiatrico e apparecchi ortodontici; il 32.50.20 copre invece, tra gli altri, dispositivi ortopedici e protesici e calzature ortopediche su misura.
Il codice 32.50.10 vale solo per le protesi dentarie
Un errore frequente è utilizzare automaticamente il 32.50.10 per qualsiasi protesi. Non è corretto. Il codice è specifico per la produzione dentaria. Se l’attività riguarda protesi ortopediche o altri ausili, il codice va verificato nel ramo 32.50.20 oppure, per prodotti particolari, nelle esclusioni previste dalle note ISTAT.
Questo passaggio è importante anche perché il codice ATECO influenza inquadramento camerale, previdenziale e coefficiente di redditività. Per una verifica generale puoi consultare anche la nostra guida su come scegliere il codice ATECO nel regime forfettario.
Serve l’iscrizione alla Camera di Commercio?
La fabbricazione di protesi è un’attività produttiva organizzata come impresa. In via ordinaria comporta quindi apertura della Partita IVA, iscrizione al Registro Imprese e gestione degli adempimenti tramite Comunicazione Unica. Se l’attività è artigiana, va valutata anche l’iscrizione all’Albo delle imprese artigiane secondo le regole applicabili nella provincia competente.
L’apertura fiscale non sostituisce però gli eventuali requisiti professionali o sanitari richiesti per la produzione concretamente svolta. In particolare, la produzione di dispositivi destinati a pazienti può richiedere adempimenti ulteriori rispetto alla semplice iscrizione camerale.
Fabbricazione di dispositivi medici su misura: gli obblighi aggiuntivi
Se la protesi è realizzata specificamente per un singolo paziente sulla base di una prescrizione, può rientrare nella disciplina dei dispositivi medici su misura del Regolamento UE 2017/745. Il Ministero della Salute prevede per i fabbricanti che mettono tali dispositivi a disposizione sul territorio nazionale la registrazione nella relativa banca dati, con attribuzione del numero ITCA per i soggetti con sede in Italia.
La disciplina MDR richiede inoltre documentazione e procedure specifiche per i dispositivi su misura. Questi obblighi non vanno confusi con quelli fiscali: avere Partita IVA e codice ATECO corretto non significa automaticamente essere in regola come fabbricante di dispositivi medici.
INPS per chi fabbrica protesi
Quando l’attività viene esercitata come impresa artigiana, l’inquadramento previdenziale ordinario è nella Gestione INPS Artigiani. Per il 2026 l’INPS ha fissato per gli artigiani un’aliquota del 24% e un minimale di reddito di 18.808 euro. Il contributo minimo annuo per titolari e collaboratori sopra i 21 anni è pari a 4.521,36 euro, comprensivo del contributo di maternità.
L’INPS precisa inoltre che sul reddito eccedente il minimale si applica la contribuzione percentuale prevista per la gestione. Non è quindi corretto considerare i contributi come una semplice percentuale sul fatturato: la base previdenziale segue le regole del reddito d’impresa.
Riduzione INPS del 35% nel forfettario
Se l’attività è iscritta alla Gestione Artigiani e si applica il regime forfettario, può essere richiesta la riduzione contributiva INPS del 35%, quando ricorrono le condizioni previste. La riduzione riguarda sia la quota sul minimale sia quella eccedente, ma comporta una minore contribuzione utile ai fini pensionistici: va quindi valutata, non applicata automaticamente.
Regime forfettario e coefficiente di redditività
I codici ATECO 32.50.10 e 32.50.20 rientrano tra le “altre attività economiche”, per le quali il coefficiente di redditività del regime forfettario è normalmente del 67%. Significa che, ai fini dell’imposta sostitutiva, il reddito viene determinato applicando il 67% ai ricavi o compensi incassati, prima di dedurre i contributi previdenziali obbligatori versati.
Esempio: con 40.000 euro di ricavi, il reddito forfettario iniziale è 26.800 euro. Da questo importo si deducono i contributi previdenziali obbligatori effettivamente versati e sul risultato si applica l’imposta sostitutiva del 15%, oppure del 5% se ricorrono i requisiti per la nuova attività.
Vendere le protesi online cambia il codice ATECO?
Non necessariamente. Se produci direttamente il bene, la fabbricazione resta l’attività centrale. La presenza di un sito e-commerce è un canale di vendita e non trasforma automaticamente il produttore in un semplice commerciante. Se però acquisti protesi o ausili da terzi e li rivendi senza produrli, l’inquadramento può cambiare e va verificata l’attività commerciale effettivamente svolta.
INAIL e sicurezza sul lavoro
Una vera attività manifatturiera può comportare anche obblighi assicurativi INAIL, soprattutto quando sono presenti lavorazioni materiali, attrezzature e rischi tipici del laboratorio. L’obbligo non va dato per scontato sulla sola base del codice ATECO: deve essere verificato in relazione alle lavorazioni svolte e alle persone assicurabili.
Checklist prima di aprire la Partita IVA
- definire con precisione quale protesi o ausilio viene prodotto;
- scegliere tra 32.50.10, 32.50.20 o altro codice coerente con il prodotto reale;
- verificare forma d’impresa, Registro Imprese e qualifica artigiana;
- controllare l’inquadramento INPS e gli eventuali obblighi INAIL;
- valutare l’accesso al regime forfettario e il coefficiente di redditività;
- se il prodotto è un dispositivo medico su misura, verificare gli obblighi MDR e la registrazione presso il Ministero della Salute;
- se vendi online, distinguere produzione propria da semplice rivendita.
Domande frequenti
Con ATECO 2025 il codice è 32.50.10, Fabbricazione di protesi dentarie. Comprende anche protesi su impianti, dispositivi su misura a uso odontoiatrico e apparecchi ortodontici.
In via generale il riferimento è 32.50.20, Fabbricazione di altre protesi e ausili, ma va sempre verificato il prodotto effettivamente realizzato.
Sì, se rispetta tutti i requisiti previsti dal regime forfettario. Per i codici 32.50.10 e 32.50.20 il coefficiente di redditività è normalmente del 67%.
Se l’attività è esercitata come impresa artigiana, l’inquadramento ordinario è nella Gestione INPS Artigiani. Va comunque verificata la concreta organizzazione dell’attività.
Se si fabbricano dispositivi medici su misura da mettere a disposizione sul territorio nazionale, occorre verificare gli obblighi previsti dal Regolamento UE 2017/745 e la registrazione nella banca dati dei fabbricanti di dispositivi su misura.
Non automaticamente. Se produci direttamente i beni, la fabbricazione resta l’attività principale; se invece rivendi prodotti acquistati da terzi, l’inquadramento commerciale può diventare rilevante.
Raccontaci la tua situazione. Ti aiutiamo a capire come procedere e quale soluzione è più adatta alla tua attività.