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Regime Forfettario

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Accertamento forfettario dal 2026: termini e fatture elettroniche

Dal periodo d’imposta 2026 i forfettari perdono la riduzione di un anno dei termini di accertamento collegata all’emissione esclusiva di fatture elettroniche. Per una dichiarazione regolarmente presentata si applica quindi, in via ordinaria, il termine di cinque anni dall’anno della presentazione; in caso di dichiarazione omessa o nulla, il termine ordinario è di sette anni. La novità è prevista dall’articolo 21 del D.Lgs. 148/2026.

Non cambia però tutto allo stesso modo: per le annualità fino al 2025 la vecchia riduzione può ancora rilevare se ne erano soddisfatti i requisiti. Per capire se un avviso arriva in tempo bisogna partire dall’anno del reddito, dalla data di presentazione della dichiarazione e dalla disciplina applicabile, non semplicemente dall’anno corrente.

Dal 2026 non basta più emettere tutte le fatture elettroniche

Fino al periodo d’imposta 2025 la legge 190/2014 riconosceva ai contribuenti forfettari, in presenza di fatturato annuo documentato esclusivamente da fatture elettroniche, una riduzione di un anno del termine ordinario di accertamento. Era un incentivo alla fatturazione digitale introdotto quando non tutti i forfettari erano obbligati a emettere fatture via Sistema di Interscambio.

Con l’estensione generalizzata dell’obbligo di fatturazione elettronica dal 1° gennaio 2024, il legislatore ha ritenuto superato quel premio. L’articolo 21 del D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148 ha quindi eliminato dal comma 74 della legge 190/2014 le parole che prevedevano la riduzione. La modifica si applica dal periodo d’imposta 2026, senza riscrivere automaticamente il trattamento delle annualità precedenti.

Il risultato riguarda il tempo disponibile per notificare l’accertamento, non un aumento automatico della probabilità di controlli. L’Agenzia può continuare a utilizzare fatture, incassi, dichiarazioni e altre informazioni per esaminare la correttezza della posizione fiscale.

Come si calcolano cinque anni di accertamento

L’articolo 43 del DPR 600/1973 individua il termine ordinario, quando la dichiarazione è stata validamente presentata, nel 31 dicembre del quinto anno successivo a quello della presentazione. Questo significa che non bisogna sommare semplicemente cinque anni all’anno in cui sono stati percepiti i compensi.

Esempio: un professionista in regime forfettario percepisce redditi nel 2026 e presenta regolarmente la relativa dichiarazione nel 2027. Il quinto anno successivo a quello di presentazione è il 2032: in assenza di discipline speciali, la scadenza ordinaria per notificare l’accertamento è il 31 dicembre 2032.

Il calcolo cambia se il modello Redditi è omesso o nullo, e possono esserci regole specifiche in situazioni particolari. Per il criterio generale, senza le particolarità del forfettario, è disponibile la nostra guida ai termini di notifica dell’accertamento fiscale.

Confronto 2025 e 2026: quando scade il controllo

RedditiDichiarazione ordinariaTermine da valutare
2025Presentata nel 202631 dicembre 2030 se spettava la vecchia riduzione di un anno; altrimenti 31 dicembre 2031
2026Presentata nel 202731 dicembre 2032, termine ordinario senza il vecchio sconto
2027Presentata nel 202831 dicembre 2033, in via ordinaria

La tabella presuppone che le dichiarazioni siano state effettivamente presentate negli anni indicati, senza sospensioni o proroghe speciali. Per il 2025, il termine più breve non era universale: bisognava rispettare la condizione specifica della documentazione del fatturato esclusivamente tramite fatture elettroniche.

È quindi sbagliato sia affermare che tutti i redditi 2025 scadano nel 2030, sia applicare retroattivamente al 2025 la soppressione del beneficio dal 2026. Il controllo va eseguito annualità per annualità.

Quali fatture contavano per la vecchia riduzione di un anno

Il precedente comma 74 legava il beneficio alla documentazione del fatturato annuo interamente elettronico. Emettere «molte» fatture elettroniche non bastava se ricorrevano operazioni non documentate allo stesso modo e rilevanti per la condizione normativa. Il professionista deve quindi verificare la concreta tipologia di prestazioni e i documenti emessi, senza dedurre il diritto al termine abbreviato dal semplice utilizzo di un gestionale.

La presenza generalizzata delle fatture elettroniche dal 2024 non rendeva superflua la verifica degli specifici requisiti per i periodi antecedenti al 2026. È utile conservare i dati delle operazioni, i documenti transitati per lo SdI e gli eventuali casi eccezionali non coperti dall’obbligo ordinario.

Per annualità contestate, il professionista deve anche verificare la disciplina in vigore nel relativo periodo d’imposta, invece di utilizzare automaticamente una guida aggiornata all’anno corrente.

Se non ho presentato la dichiarazione: il termine di sette anni

Quando la dichiarazione è omessa o nulla, l’articolo 43 del DPR 600/1973 prevede ordinariamente la notifica entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. Il vecchio beneficio di un anno, legato alla fatturazione elettronica, non deve essere confuso con questa disciplina distinta.

Supponiamo che un contribuente non presenti la dichiarazione relativa ai redditi 2026, che normalmente doveva essere trasmessa nel 2027. Il settimo anno successivo al 2027 è il 2034: il termine ordinario per l’accertamento può arrivare al 31 dicembre 2034, salvo regole speciali.

Una dichiarazione tardiva può avere trattamento diverso a seconda di quando viene trasmessa e di come la normativa ne qualifica la validità. Non è corretto equiparare ogni ritardo a un’omissione: per stabilire il termine bisogna verificare le ricevute telematiche e la situazione effettiva.

Un anno in più significa più controlli fiscali?

No, non automaticamente. La riforma rimuove il vantaggio temporale riconosciuto a chi documentava tutto il fatturato con fatture elettroniche. Non introduce, di per sé, nuovi obblighi di registrazione contabile, un’aliquota più alta o un controllo obbligatorio per ogni contribuente.

Naturalmente, avere più tempo per esercitare un potere di accertamento può rendere rilevante la conservazione dei documenti per un periodo maggiore. L’Agenzia continua a confrontare le informazioni disponibili sulle operazioni con quanto indicato nelle dichiarazioni e nei modelli F24. Una discrepanza, però, può dipendere anche dal principio di cassa: nel forfettario una fattura emessa a dicembre può essere incassata fiscalmente nell’anno successivo.

Per la distinzione tra controlli automatici, lettere di compliance e accertamenti veri e propri, puoi approfondire nella guida sui controlli dell’Agenzia delle Entrate nel forfettario.

Esistono altre riduzioni dei termini per i pagamenti tracciabili?

La soppressione del vecchio premio di un anno per le fatture elettroniche riguarda una disposizione specifica della legge 190/2014. Non si deve concludere che qualsiasi altra disciplina premiale sui termini sia stata automaticamente abolita.

L’articolo 3 del D.Lgs. 127/2015 prevede una diversa riduzione dei termini a determinate condizioni, fra cui la tracciabilità delle operazioni e gli adempimenti richiesti dalla disciplina applicabile. Non coincide con il semplice fatto di emettere fatture elettroniche, né spetta automaticamente perché si possiede un POS o si incassa con bonifici.

Prima di indicare una data più breve, il commercialista deve verificare che il soggetto e tutte le operazioni rientrino effettivamente nei requisiti dell’agevolazione distinta, alla luce di eventuali cause di esclusione. Il contribuente non dovrebbe utilizzare la generica locuzione «pagamenti tracciati» come prova sufficiente.

Documenti da conservare durante il periodo accertabile

Il forfettario è un regime di semplificazione fiscale, non un esonero dal conservare documenti utili a dimostrare incassi, requisiti, contributi e versamenti. Le verifiche su annualità vecchie possono richiedere ricostruzioni che non sono possibili con il solo estratto del conto corrente.

  • Fatture elettroniche e ricevute SdI: anche note di credito, scarti e documenti corretti.
  • Prospetto incassi: bonifici, pagamenti POS, compensi incassati tramite piattaforme, con data di effettiva percezione.
  • Modelli F24: ricevuta telematica, quietanza e anno di imposta di riferimento.
  • Redditi PF e quadro LM: dichiarazione completa e ricevuta di presentazione.
  • Contributi previdenziali: versamenti INPS o Cassa, con dettaglio delle deduzioni operate.
  • Requisiti del regime: eventuali documenti sui redditi da dipendente, collaboratori, partecipazioni societarie o altri elementi rilevanti.

Gli obblighi di conservazione fiscale e digitale possono avere durate proprie e non coincidono necessariamente con una singola data di decadenza dell’accertamento. In presenza di contenziosi o accertamenti già avviati, eliminare i documenti al primo termine astrattamente calcolato sarebbe imprudente.

Se arriva un avviso relativo al 2025 o al 2026: cosa verificare

La prima operazione è distinguere il periodo d’imposta contestato dall’anno di notifica e dall’anno in cui è stata presentata la dichiarazione. Poi occorre individuare il regime realmente applicato e verificare se, per quell’annualità, la riduzione di un anno era vigente e ne erano soddisfatte le condizioni.

Nel caso di un avviso relativo al 2025 notificato alla fine del 2031, un forfettario che rispettava i presupposti della vecchia riduzione potrebbe dover esaminare se il termine fosse già scaduto nel 2030. Non si può però concludere che l’atto sia automaticamente tardivo senza controllare notifiche, dichiarazioni, eventuali sospensioni e atti rilevanti.

Per un atto relativo al 2026, dichiarato nel 2027, il termine ordinario arriva invece al 2032. Dopo aver verificato il profilo temporale, va esaminato il merito della contestazione; se l’avviso è stato realmente notificato, i termini per l’eventuale ricorso sono distinti e generalmente più brevi. Consulta la nostra guida su cosa fare quando si riceve un accertamento.

Due esempi concreti: freelance con fatture 2025 e 2026

Esempio 1: consulente con tutte le fatture elettroniche nel 2025. Un professionista emette tutte le fatture rilevanti in formato elettronico e presenta la dichiarazione redditi 2025 nel 2026. Se ricorrevano tutte le condizioni della riduzione vigente per il 2025, la notifica ordinaria poteva essere effettuata entro il 31 dicembre 2030, un anno prima del termine generale 2031.

Esempio 2: stesso consulente nell’anno 2026. Continua a emettere le fatture elettronicamente, ma per il periodo d’imposta 2026 non opera più il vecchio beneficio del comma 74. Se presenta la dichiarazione nel 2027, il termine ordinario diventa il 31 dicembre 2032, non 2031.

Gli esempi non descrivono la frequenza dei controlli. Mostrano perché è necessario conservare un prospetto per ogni anno fiscale, con regole applicabili e ricevute di presentazione della dichiarazione.

FAQ sui termini di accertamento del forfettario

Dal 2026 la fattura elettronica non riduce più i termini?

Esatto: dal periodo d’imposta 2026 è soppressa la riduzione di un anno prevista dal comma 74 della legge 190/2014. Restano da valutare eventuali agevolazioni diverse con requisiti specifici.

Per i redditi 2026, dichiarati nel 2027, quando scade l’accertamento?

In via ordinaria il 31 dicembre 2032, ossia il quinto anno successivo al 2027, salvo discipline speciali applicabili.

Il beneficio già maturato nel 2025 viene cancellato?

No: la soppressione opera a partire dal periodo d’imposta 2026. Per il 2025 occorre controllare la normativa allora vigente e il rispetto delle condizioni della riduzione.

Se ometto la dichiarazione valgono sempre cinque anni?

No. Per l’omissione o nullità la disciplina ordinaria prevede sette anni dall’anno nel quale la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

Una fattura emessa ma non incassata può generare un controllo?

Può richiedere un chiarimento. Nel regime forfettario conta il principio di cassa: la data del documento e quella dell’incasso possono non coincidere. È utile conservare prova dei pagamenti.

Fonti ufficiali e distinzione tra la versione finale e lo schema

Il riferimento decisivo è l’articolo 21 del D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148, come pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 settembre 2026. Il testo modifica l’articolo 1, comma 74, della legge 190/2014, eliminando il passaggio sulla riduzione di un anno, con effetto dal periodo d’imposta 2026.

Un dossier parlamentare precedente alla versione definitiva attribuiva la disposizione all’articolo 20 dello schema: ciò non deve essere confuso con la numerazione del decreto promulgato, che colloca la modifica all’articolo 21. Per il conteggio dei termini restano rilevanti l’articolo 43 del DPR 600/1973 e, per l’eventuale diverso regime di tracciabilità, l’articolo 3 del D.Lgs. 127/2015.

La guida analizza esclusivamente i termini dell’accertamento fiscale dei contribuenti in regime forfettario. Non modifica automaticamente i termini relativi a tributi diversi, alle sanzioni o agli obblighi di conservazione previsti dalle rispettive discipline.

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