Il codice ATECO 81.22.09 riguarda le pulizie specializzate di edifici e la pulizia industriale: facciate e vetrate, camini, caldaie, condotti, macchinari, pulizie post-cantiere e altri interventi tecnici non riconducibili alla normale pulizia generale. Va distinto dall’81.21.00 per le pulizie ordinarie e dall’81.23.10 per sanificazione, disinfezione e disinfestazione. Sul regime forfettario serve attenzione: ATECO 2025 ha accorpato nel 81.22.09 attività provenienti da vecchi codici con coefficienti diversi, quindi non è prudente attribuire automaticamente un unico coefficiente.
Classificazione ATECO 2025
Altre attività di pulizia di edifici e pulizia industriale n.c.a.
Quando usare il codice ATECO 81.22.09
Le note ufficiali ISTAT ATECO 2025 comprendono pulizia esterna di edifici, facciate e vetrate, camini, caminetti, fornaci, inceneritori, caldaie, condotti di ventilazione, dispositivi di evacuazione dei fumi, macchinari industriali, condotte idriche e aerauliche, pulizia specializzata per imprese alimentari e pulizia di nuovi edifici subito dopo la costruzione.
Pulizia generale, specializzata o sanificazione?
- pulizia ordinaria non specializzata di uffici, case, negozi e condomini: confronta il codice ATECO 81.21.00
- pulizia specializzata di facciate, vetrate, impianti, condotti e macchinari: 81.22.09
- sanificazione, disinfezione, disinfestazione o derattizzazione: confronta il codice ATECO 81.23.10
La natura tecnica del servizio conta più del tipo di cliente. Pulire normalmente gli interni di una fabbrica può restare 81.21.00; pulire in modo specialistico i macchinari o gli impianti della stessa fabbrica porta invece verso 81.22.09.
Gerarchia del codice ATECO 81.22.09
Questa è la posizione del codice 81.22.09 nella classificazione ufficiale ATECO 2025, dalla sezione alla sottocategoria.
| Livello | Codice | Descrizione |
|---|---|---|
| Sezione | O | ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE E DI SERVIZI DI SUPPORTO |
| Divisione | 81 | Attività di servizi per edifici e per la cura del paesaggio |
| Gruppo | 81.2 | Attività di pulizia |
| Classe | 81.22 | Altre attività di pulizia di edifici e pulizia industriale |
| Categoria | 81.22.0 | Altre attività di pulizia di edifici e pulizia industriale |
| Sottocategoria | 81.22.09 | Altre attività di pulizia di edifici e pulizia industriale n.c.a. |
Regime forfettario: perché il coefficiente va verificato
Per il 81.22.09 non è corretto forzare un coefficiente unico senza identificare l’attività concreta. La tavola di raccordo ATECO 2025 collega infatti questa sottocategoria a più codici precedenti: il vecchio 81.22.02, riconducibile alle altre attività economiche, ma anche parti dei vecchi 43.39.09 e 43.99.01, appartenenti all’area costruzioni.
I percorsi possono quindi condurre a coefficienti differenti nella disciplina transitoria del forfettario. Per una pulizia industriale proveniente dal vecchio 81.22.02 il riferimento può essere il 67%; per attività confluite dai vecchi codici della divisione 43 può emergere l’86%. Il coefficiente deve essere determinato partendo dal servizio effettivamente svolto e dal relativo raccordo, non scegliendo quello fiscalmente più conveniente.
Previdenza e requisiti dell’impresa di pulizie specializzate
Per una ditta individuale che svolge personalmente l’attività e possiede i requisiti dell’impresa artigiana, può essere rilevante la Gestione INPS Artigiani. L’inquadramento non va però dedotto automaticamente dal codice: forma societaria, organizzazione, ruolo personale e attività concretamente svolte devono essere verificati.
Le imprese di pulizia sono inoltre soggette alla disciplina di settore. La Camera di Commercio distingue pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione anche sotto il profilo dei requisiti. Per la sola pulizia restano da verificare requisiti di onorabilità ed economico-finanziari e gli adempimenti di avvio; per disinfestazione, derattizzazione e sanificazione sono richiesti anche specifici requisiti tecnico-professionali.
Cosa controllare prima di aprire la Partita IVA
- se il servizio è pulizia generale oppure realmente specializzata/industriale
- se l’attività comprende sanificazione, disinfezione o disinfestazione, che richiedono il 81.23.10 e requisiti specifici
- da quale attività ATECO precedente deriva concretamente il servizio, per determinare correttamente il coefficiente forfettario
- SCIA, Registro Imprese o Albo Artigiani e requisiti previsti per l’attività
- il corretto inquadramento previdenziale del titolare o dei soci operativi
Per l’iter generale puoi approfondire nella guida sulla Partita IVA per impresa di pulizie. Per confrontare gli altri codici resta disponibile l’hub ATECO.
Per scegliere il codice corretto nel settore pulizie puoi confrontare la pulizia generale di edifici, la sanificazione e disinfestazione e la guida alla Partita IVA per impresa di pulizie.
FAQ sul codice ATECO 81.22.09
La pulizia di facciate e vetrate rientra nel 81.22.09?
Sì, quando si tratta di pulizia specializzata. Le note ATECO includono espressamente facciate e vetrate tra gli esempi.
La sanificazione usa il 81.22.09?
No, non automaticamente. Sanificazione, disinfezione e disinfestazione sono classificate nel 81.23.10 e possono richiedere requisiti tecnico-professionali specifici.
Qual è il coefficiente forfettario del 81.22.09?
Non esiste un valore da attribuire automaticamente a tutte le attività confluite nel codice. Il raccordo ATECO 2025 comprende percorsi provenienti sia dal gruppo 81 sia dalla divisione 43, che possono portare rispettivamente al 67% o all’86%. Va quindi identificata l’attività concreta.
Raccontaci la tua situazione. Ti aiutiamo a capire come procedere e quale soluzione è più adatta alla tua attività.
