Il codice ATECO 71.20.19 identifica collaudi, prove e analisi tecniche su materiali e prodotti: test fisici e chimici, prove acustiche e di vibrazione, analisi di resistenza e prestazione, esami su materiali da costruzione, controlli su carburanti, prove di affidabilità e altre verifiche tecniche non comprese in codici più specifici. È un codice adatto a laboratori e professionisti tecnici, ma non trasforma automaticamente un’attività in “laboratorio accreditato”.
Classificazione ATECO 2025
Altri collaudi e analisi tecniche di prodotti
Cosa comprende il codice ATECO 71.20.19
ATECO 2025 include nel 71.20.19 le attività di collaudo fisico, chimico o di altro tipo su materiali e prodotti. Rientrano, tra gli esempi ufficiali, prove di acustica e vibrazioni, test sulla composizione e purezza dei minerali, analisi di resistenza, spessore, durata e radioattività, prove su materiali da costruzione, terre e rocce, test di qualificazione e affidabilità e verifiche delle prestazioni di macchinari completi.
Sono comprese anche analisi dei guasti, esami radiografici di saldature e giunzioni, misurazione di indicatori ambientali, controllo della qualità dei carburanti, prove tramite modelli o mock-up, alcune attività di laboratorio forense e ispezioni in condotti o tubazioni quando non sono collegate a lavori di riparazione o installazione.
Quando il 71.20.19 non è il codice giusto
Il 71.20.19 non è un codice generico per qualsiasi consulenza tecnica. La consulenza finalizzata all’ottenimento di certificazioni, senza eseguire direttamente prove e analisi, può ricadere in altri codici; i test di sicurezza informatica appartengono alla divisione 62; la ricerca sperimentale alle attività della divisione 72; le analisi veterinarie per motivi sanitari non connesse alla produzione alimentare al 75.00; diagnostica e analisi mediche alla divisione 86.
ATECO 2025 prevede inoltre il codice 71.20.11 per i collaudi e le analisi tecniche destinati alle indagini archeologiche. La scelta deve quindi partire dalla finalità concreta del test e dal tipo di servizio fatturato.
Laboratorio accreditato: ATECO e Accredia sono due cose diverse
Il codice ATECO serve a classificare l’attività economica; non attribuisce da solo un accreditamento tecnico. I laboratori che vogliono eseguire prove sotto accreditamento devono verificare il percorso applicabile con Accredia e i requisiti della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025. In alcuni settori l’accreditamento è volontario, in altri può diventare necessario per specifiche prove o schemi regolamentati.
Questo punto è particolarmente importante per prove su prodotti da costruzione, materiali industriali, alimenti, ambiente e altri ambiti in cui cliente, norma tecnica o disciplina di settore possono richiedere rapporti di prova emessi da laboratori accreditati. Il possesso del 71.20.19 non sostituisce quindi né l’accreditamento né eventuali autorizzazioni di laboratorio.
Regime forfettario: coefficiente 78% e costi di laboratorio
Per il codice 71.20.19 il coefficiente di redditività è 78%. Con 50.000 euro di ricavi, il reddito forfettario lordo è 39.000 euro prima della deduzione dei contributi previdenziali obbligatori eventualmente versati.
Calcola tasse e reddito per Altri collaudi e analisi tecniche di prodotti
Il coefficiente usato per il codice 71.20.19 è 78%.
Reddito forfettario lordo: —
Reddito imponibile dopo i contributi inseriti: —
Imposta sostitutiva al 15%: —
Scenario imposta al 5%: —
Attenzione: il 5% è solo uno scenario e richiede i requisiti previsti. I contributi non vengono calcolati dal motore: vanno inseriti manualmente.
Per un chimico che svolge personalmente analisi e prove sono utili anche la guida alla Partita IVA del chimico, l’approfondimento sul commercialista per chimico e gli esempi di calcolo tasse del chimico in forfettario.
Previdenza: professionista, chimico o laboratorio d’impresa?
La previdenza dipende da chi svolge l’attività e da come è organizzata. Un libero professionista senza Cassa può dover verificare la Gestione Separata INPS; un chimico o altro professionista iscritto a un Albo con Cassa competente può ricadere nella relativa previdenza professionale; un laboratorio organizzato come impresa richiede invece un inquadramento coerente con la struttura e con il ruolo personale del titolare o dei soci.
È quindi scorretto associare automaticamente la Gestione Separata al solo codice 71.20.19. Prima dell’apertura vanno verificati qualifica professionale, eventuale Albo, Cassa, organizzazione del laboratorio e natura effettiva dei ricavi.
Domande frequenti sul codice 71.20.19
Il 71.20.19 va bene per un laboratorio chimico?
Può essere corretto quando il laboratorio esegue collaudi e analisi tecniche su materiali e prodotti. Se l’attività principale è ricerca e sviluppo, consulenza o analisi sanitaria va verificato un codice diverso.
Con il 71.20.19 il laboratorio è automaticamente accreditato?
No. Il codice ATECO classifica l’attività economica. L’accreditamento delle prove è un percorso distinto, normalmente riferito alla ISO/IEC 17025 e gestito in Italia da Accredia.
Il coefficiente forfettario è 78%?
Sì, per il 71.20.19 il coefficiente di redditività è 78%. Va però valutata la convenienza quando i costi reali del laboratorio superano sensibilmente il 22% dei ricavi.
La previdenza è sempre Gestione Separata?
No. Dipende dalla qualifica e dalla forma concreta dell’attività. Un professionista può avere Gestione Separata o Cassa professionale; un laboratorio d’impresa richiede una verifica diversa.
Per confrontare il 71.20.19 con altre attività tecniche consulta l’hub dei codici ATECO per il regime forfettario.
Raccontaci la tua situazione. Ti aiutiamo a capire come procedere e quale soluzione è più adatta alla tua attività.
