Bonus ristrutturazioni tra coniugi: si può cambiare la ripartizione?
Domanda di Paolo da Taranto: «Si può cambiare negli anni la ripartizione del bonus ristrutturazioni?»
No, non per la stessa spesa già ripartita tra due o più beneficiari. La percentuale attribuita a ciascun soggetto deve riflettere quanto ha effettivamente sostenuto ed essere documentata fin dal primo anno. Una volta definita quella ripartizione, non puoi spostare negli anni successivi le rate residue da un beneficiario all’altro solo perché uno dei due, per esempio, non ha più capienza IRPEF.
L’Agenzia delle Entrate lo ha chiarito con la circolare 11/E del 21 maggio 2014: l’annotazione della percentuale va fatta fin dal primo anno e le dichiarazioni successive devono restare coerenti. Il divieto riguarda però la medesima spesa: nuove spese sostenute in un altro anno seguono chi le paga effettivamente e possono avere una ripartizione diversa.
Ripartizione tra beneficiari e rate annuali non sono la stessa cosa
Nel bonus ristrutturazioni ci sono due piani distinti: la divisione della spesa tra più aventi diritto, come due coniugi o comproprietari, e la successiva fruizione della detrazione in dieci quote annuali di pari importo. La domanda di Paolo riguarda il primo aspetto: quale percentuale della spesa appartiene a ciascun beneficiario.
La percentuale non coincide necessariamente con la quota di proprietà
Essere proprietari al 50% non obbliga automaticamente a dividere la detrazione al 50%. Conta chi ha effettivamente sostenuto la spesa, purché possieda un titolo idoneo e la documentazione consenta di ricostruire correttamente il pagamento.
La circolare 20/E del 13 maggio 2011 chiarisce che, se fattura e bonifico sono intestati a un solo comproprietario ma la spesa è sostenuta da entrambi, anche l’altro può beneficiare della detrazione se viene annotata la percentuale da lui effettivamente sostenuta.
Quando va fissata la percentuale
Se i documenti non rappresentano già correttamente il sostenimento della spesa, l’integrazione con nominativo e percentuale deve essere effettuata fin dal primo anno di fruizione. Il riferimento ufficiale è la circolare 11/E del 21 maggio 2014, risposta 4.1.
Esempio: coniugi con spesa divisa 70% e 30%
Paolo e il coniuge sostengono una spesa agevolabile di 20.000 euro: Paolo paga 14.000 euro e il coniuge 6.000. Se la documentazione attesta questi importi, la spesa è ripartita 70% a Paolo e 30% al coniuge. La stessa proporzione continua sulle rate annuali riferite a quella spesa.
| Beneficiario | Spesa | Quota |
|---|---|---|
| Paolo | 14.000 € | 70% |
| Coniuge | 6.000 € | 30% |
Se uno diventa incapiente, la rata non passa all’altro
Se dopo alcuni anni Paolo non ha più IRPEF sufficiente per utilizzare interamente la propria rata, non può trasferirla al coniuge. La mancanza di capienza non modifica chi ha sostenuto originariamente la spesa e non consente di cambiare la percentuale delle rate residue.
Nuove spese nell’anno successivo possono avere una quota diversa
Il vincolo non significa che tutti i lavori futuri sullo stesso immobile debbano essere divisi per sempre allo stesso modo. Se una spesa 2026 è sostenuta 70/30, quella proporzione resta fissa per le rate di quella spesa. Se nel 2027 nasce una nuova spesa agevolabile e la paga interamente il coniuge, il nuovo esborso segue chi lo ha effettivamente sostenuto, nel rispetto degli altri requisiti.
Fattura intestata a uno e pagamento dell’altro
La mancata coincidenza tra intestatario della fattura e soggetto che ha sostenuto la spesa non fa perdere automaticamente il bonus. La prassi consente di riconoscere la detrazione all’avente diritto che ha realmente sostenuto l’onere, purché la documentazione venga integrata in modo coerente con nominativo e percentuale quando necessario.
Se la prima dichiarazione contiene un errore
Un errore nella prima dichiarazione è diverso dalla volontà di cambiare beneficiario negli anni successivi. Se la percentuale dichiarata non corrisponde a quanto realmente sostenuto e documentato, bisogna valutare la correzione della dichiarazione originaria con gli strumenti previsti. Non è corretto lasciare invariato l’errore e iniziare dal secondo anno a usare una percentuale diversa.
Vendita e successione sono eccezioni diverse
In caso di vendita dell’intera unità immobiliare, le rate residue si trasferiscono normalmente all’acquirente persona fisica salvo diverso accordo tra le parti. In caso di successione, possono passare all’erede che conserva la detenzione materiale e diretta del bene. Queste ipotesi dipendono dalla legge e non sono una modifica volontaria della ripartizione tra i beneficiari originari.
Spese condominiali: conta chi le ha effettivamente sostenute
La stessa logica vale per i lavori sulle parti comuni. Se la certificazione dell’amministratore indica un solo condomino ma la spesa è sostenuta anche dal coniuge convivente avente diritto, la prassi consente la detrazione a quest’ultimo purché sul documento sia attestato l’effettivo sostenimento e la relativa percentuale. Anche qui la quota deve essere definita in modo coerente fin dall’inizio, non redistribuita a posteriori.
Per un caso concreto sui lavori esterni puoi vedere anche l’approfondimento sulla detrazione per intonaco e tinteggiatura esterna.
Checklist prima della prima dichiarazione
- verifica chi possiede un titolo idoneo;
- ricostruisci chi ha sostenuto ogni spesa;
- controlla fatture e bonifici;
- integra i documenti con nominativi e percentuali se necessario;
- mantieni negli anni la stessa ripartizione per quella spesa;
- tieni separate eventuali nuove spese sostenute in annualità diverse.
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