Abbiamo ricevuto un quesito da Leonardo da Ferrara, che ci chiede informazioni sul regime forfettario e tasse da versare.
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Regime forfettario e tasse da versare
Buongiorno, essendo interessato all’apertura di Partita IVA in regime Forfettario, ho delle riserve in merito all’attuale situazione.
Attualmente sono disoccupato e percepisco l’indennità NaspI dal 01/01/2017.
Sono stato licenziato il 31/12/2016 dal lavoro dipendente che avevo in una Azienda con codice attività 62.09.09 (codice rilevato dal modello unico ricevuto dopo la liquidazione del TFR).
Se volessi aprire la Partita Iva in Regime Forfettario e usufruire dell’agevolazione dell’aliquota del 5% (Nuove Attività), da quello che ho capito non potrei applicare l’agevolazione del 5% se la nuova attività non sarà diversa da quella precedentemente svolta come dipendente.
Mi sbaglio ?
Leonardo – Ferrara
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La nostra risposta a Leonardo
Buonasera Leonardo, ti ringraziamo per il tuo quesito sul regime forfettario e tasse da versare.
Di seguito ti spieghiamo quando viene considerata la mera prosecuzione di un’attività già svolta.
Come sappiamo per poter godere della riduzione al 5% per i primi 5 anni è necessario rispettare i seguenti tre requisiti:
- non aver esercitato, nei tre anni precedenti, attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;
- l’attività non deve costituire una prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo;
- laddove si abbia proseguimento di un’attività esercitata l’ammontare dei ricavi/compensi del periodo d’imposta precedente non deve essere superiore ai limiti previsti dalla tabella codici Ateco.
La tua domanda, ricade proprio all’interno del secondo requisito.
La circolare 10/e del 2016 ci viene in aiuto con un bel chiarimento in proposito.
Questo vincolo ha una finalità anti elusiva, per evitare che beneficino della riduzione coloro che cambiano forma giuridica o codice Ateco, in modo da sfruttare la variazione della denominazione.
La prosecuzione di un’attività precedentemente svolta come dipendente, rileva quando l’attività si svolge verso gli stessi clienti e con le stesse competenze lavorative.
Nonché gli stessi beni strumentali e stessa postazione di lavoro di quella utilizzata come dipendente.
La prosecuzione dell’attività non viene rilevata quando il mercato di riferimento è completamente diverso rispetto al precedente lavoro e soprattutto se il rapporto di lavoro era a tempo determinato.
In definitiva si ritiene che se non corrispondo le condizioni di cui sopra, potrà essere aperta partita Iva con aliquota al 5%.
Indipendentemente dal codice Ateco che andrai ad utilizzare.
Lo Staff di regimeforfettario.it
Salve,
complimenti per la chiarezza con la quale trattate argomenti complessi ai più.
Vorrei sapere se posso usufruire dell’agevolazione Irpef al 5% aprendo una partita iva nel 2018 considerando che nel 2015 ho aperto e chiuso un’altra p iva (cod Ateco diverso) per pochi mesi senza mai fatturare.
Grazie
Daniele
Buonasera Daniele, ti ringraziamo veramente per i tuoi complimenti.
A nostro parere potrai applicare l’aliquota ridotta al 5%.
Infatti, anche nella circolare 10/E del 2016, l’agenzia delle entrate ha chiarito che il vincolo triennale vale se l’attività è stata effettivamente svolta.
Non è rilevante la sola apertura della partita iva.
Cordiali saluti.