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Regime Forfettario
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CONSULENZE FORFETTARIO

NASpI e regime forfettario: Partita IVA, aliquota 5% e reddito da comunicare

Chi percepisce la NASpI può aprire una Partita IVA e, se possiede i requisiti, applicare il regime forfettario. Nel 2026, però, bisogna tenere separati tre controlli: la compatibilità tra NASpI mensile e lavoro autonomo, gli adempimenti da comunicare all’INPS e il diritto fiscale all’aliquota del 5% per una nuova attività.

La NASpI non dà automaticamente diritto al 5% e non lo impedisce. Allo stesso modo, avere svolto prima un lavoro dipendente simile non significa perdere sempre l’aliquota agevolata: occorre verificare se la nuova attività rappresenta una mera prosecuzione del lavoro precedente. Questa pagina è dedicata proprio a chi, dopo il licenziamento, sta valutando l’apertura della Partita IVA mentre percepisce la disoccupazione.

NASpI e Partita IVA nel 2026: risposta rapida

Se ricevi la NASpI e inizi un’attività autonoma puoi, in presenza delle condizioni previste dall’INPS, continuare a percepire la prestazione in misura ridotta oppure valutare l’anticipazione NASpI per l’autoimprenditorialità. Sul piano fiscale, invece, puoi scegliere il regime forfettario se rispetti requisiti e cause ostative della Legge 190/2014.

DomandaRisposta 2026
Posso aprire Partita IVA mentre percepisco NASpI?Sì, rispettando le regole INPS sulla compatibilità e comunicazione del reddito.
Qual è il limite INPS per il lavoro autonomo?5.500 € di reddito annuo per mantenere la NASpI mensile ridotta nelle condizioni indicate dall’INPS.
La NASpI viene ridotta?Sì: la riduzione è pari all’80% del reddito previsto, rapportato al periodo rilevante.
Posso avere il forfettario al 5%?Sì, se la nuova attività possiede tutti i requisiti del comma 65.
NASpI anticipata nel 2026?Dal 2026 viene erogata in due rate: 70% e successivo 30%, alle condizioni INPS.

Aprire la Partita IVA non fa decadere automaticamente dalla NASpI

L’apertura della Partita IVA, da sola, non determina automaticamente la perdita della NASpI. L’INPS consente la compatibilità con un’attività autonoma quando il reddito annuo previsto resta entro la soglia stabilita per il lavoro autonomo e vengono rispettati gli obblighi di comunicazione.

Nel 2026 la scheda ufficiale INPS indica un limite di 5.500 euro di reddito annuo. Il vecchio importo di 4.800 euro riportato ancora in molte guide non è più il riferimento da usare. Per il calcolo specifico nel regime agevolato puoi consultare la guida su NASpI e Partita IVA nel forfettario.

Il limite di 5.500 euro riguarda il reddito, non il fatturato

Il confronto con la soglia NASpI non va fatto semplicemente sommando le fatture emesse. Nel forfettario il reddito dell’attività viene stimato partendo da ricavi o compensi e applicando il coefficiente di redditività previsto per l’attività esercitata.

Esempio: un professionista prevede compensi per 7.000 euro e applica un coefficiente del 78%. Il reddito forfettario previsto è 7.000 × 78% = 5.460 euro. La stima resta quindi entro 5.500 euro. Il calcolo previdenziale e quello dell’imposta sostitutiva sono passaggi successivi e non vanno confusi con questa soglia INPS.

Quanto viene ridotta la NASpI se apro la Partita IVA?

Quando ricorrono le condizioni di compatibilità, l’INPS riduce la NASpI di un importo pari all’80% del reddito previsto, rapportato al periodo che va dall’inizio dell’attività alla fine della prestazione oppure, se precedente, alla fine dell’anno.

Non significa quindi che il beneficiario riceva semplicemente “l’80% della NASpI”. La formula parte dal reddito autonomo comunicato. Due persone con la stessa indennità iniziale possono avere riduzioni differenti in base al reddito stimato e alla data di avvio della Partita IVA.

Quando bisogna comunicare la Partita IVA e il reddito all’INPS?

Se inizi l’attività autonoma mentre stai già percependo la NASpI, il reddito annuo presunto deve essere comunicato all’INPS entro 30 giorni dall’inizio dell’attività, normalmente attraverso il servizio NASpI-Com. Se l’attività era già esistente al momento della domanda di NASpI, la comunicazione deve essere effettuata nella domanda oppure entro il relativo termine previsto dall’Istituto.

Il reddito presunto va dichiarato anche se è pari a zero. Inoltre, quando l’attività prosegue, la comunicazione deve essere rinnovata ogni anno; l’INPS indica il 31 gennaio come termine annuale. Non conviene quindi aspettare la dichiarazione dei redditi: l’INPS chiede una previsione.

Cosa succede se il reddito previsto cambia durante l’anno?

La comunicazione iniziale è una stima, ma deve essere attendibile. Se durante l’anno l’attività cresce e il reddito previsto cambia in modo significativo, è opportuno aggiornare tempestivamente l’INPS tramite NASpI-Com. Il punto non è indovinare con precisione assoluta il reddito futuro, ma evitare che la prestazione continui a essere erogata sulla base di informazioni diventate chiaramente non più realistiche.

Se prevedi di superare la soglia compatibile con la NASpI mensile, non bisogna continuare ad applicare automaticamente la vecchia riduzione: la posizione va verificata con l’INPS in base al nuovo reddito previsto.

NASpI anticipata 2026: non viene più pagata tutta in una sola volta

Dal 2026 è cambiato un punto molto importante. La legge di Bilancio 2026 ha modificato l’incentivo all’autoimprenditorialità previsto dall’articolo 8 del D.Lgs. 22/2015. Per le domande presentate dal 1° gennaio 2026 l’anticipazione NASpI viene erogata in due rate:

  • 70% dell’importo complessivo in fase di liquidazione della domanda;
  • 30% residuo al termine del periodo teorico della NASpI e comunque non oltre sei mesi dalla domanda, dopo i controlli previsti.

Quindi le vecchie guide che parlano sempre di “intera NASpI in un’unica soluzione” sono superate per le domande 2026. L’INPS ha illustrato la nuova disciplina nel messaggio n. 1215 del 7 aprile 2026.

Quando si può chiedere l’anticipazione NASpI?

L’anticipazione è prevista per chi intende avviare un’attività lavorativa autonoma, un’impresa individuale, sottoscrivere una quota di una cooperativa con rapporto mutualistico di lavoro oppure sviluppare a tempo pieno un’attività autonoma già iniziata durante il precedente rapporto di lavoro.

La domanda va normalmente presentata entro 30 giorni dall’inizio dell’attività. Se l’attività autonoma era già iniziata prima della cessazione del rapporto dipendente che ha generato la NASpI, il termine decorre dalla domanda di disoccupazione secondo le istruzioni INPS. La pagina ufficiale aggiornata è quella sulla NASpI anticipata.

NASpI mensile o anticipata: quale conviene con una nuova Partita IVA?

Non esiste una scelta migliore per tutti. La NASpI mensile ridotta può essere più coerente quando l’attività parte gradualmente e il reddito previsto resta entro la soglia di compatibilità. L’anticipazione può invece essere utile quando serve capitale per avviare l’attività e si intende puntare stabilmente sul lavoro autonomo.

La scelta va fatta prima considerando anche il rischio di una successiva rioccupazione subordinata. Con l’anticipazione 2026, se prima della scadenza teorica della prestazione interviene una nuova occupazione subordinata o, nei casi indicati dall’INPS, l’accesso a pensione diretta, possono scattare le conseguenze previste dalla disciplina, compresa la restituzione dell’anticipazione già percepita.

Essere in NASpI impedisce il regime forfettario?

No. La NASpI e il regime forfettario appartengono a due discipline diverse. Per entrare nel forfettario devi rispettare i requisiti previsti dalla Legge 190/2014: limite di ricavi o compensi, spese per personale e assenza delle cause ostative applicabili.

Il fatto di essere disoccupato o percettore di NASpI non costituisce, da solo, una causa di esclusione. Bisogna però controllare separatamente la precedente situazione lavorativa quando vuoi applicare il 5% o quando prevedi di fatturare al vecchio datore.

NASpI e aliquota del 5%: la disoccupazione non dà diritto automatico allo sconto

Nel forfettario l’imposta sostitutiva è normalmente del 15%. Il 5% è riservato alle nuove attività che rispettano le condizioni del comma 65 della Legge 190/2014 e si applica per l’anno di inizio e i quattro successivi.

Ricevere la NASpI non è uno dei requisiti per il 5%. Quindi “sono disoccupato” non significa automaticamente “pago il 5%”. Per il quadro completo puoi consultare la guida su regime forfettario al 5% o al 15%.

Il precedente lavoro dipendente può impedire il 5%?

Può impedirlo quando la nuova attività è, nella sostanza, una mera prosecuzione del lavoro dipendente o autonomo svolto in precedenza. Non è sufficiente guardare il codice ATECO. Contano il tipo di prestazioni, il mercato, la clientela, le competenze utilizzate e l’organizzazione concreta.

Una persona che lavorava come sviluppatore dipendente e apre la Partita IVA continuando a svolgere le stesse mansioni quasi esclusivamente per la stessa azienda presenta un forte elemento di continuità. Diverso è il caso di chi apre una propria attività con clienti nuovi, servizi autonomamente organizzati e un mercato realmente distinto.

Il tema è approfondito nella guida specifica sul forfettario al 5% dopo lavoro dipendente.

Contratto a tempo determinato: non è una garanzia automatica del 5%

La vecchia versione di questa pagina suggeriva che un precedente rapporto a tempo determinato rendesse sostanzialmente irrilevante la mera prosecuzione. È una semplificazione eccessiva. Durata e marginalità del precedente lavoro possono essere elementi da valutare, ma non esiste una regola generale per cui “tempo determinato = 5% sicuro”.

Anche con un contratto breve bisogna verificare cosa facevi prima e cosa farai con la nuova Partita IVA.

Fatturare all’ex datore: esistono due controlli diversi

Quando il nuovo autonomo lavora per l’ex datore bisogna evitare di confondere due regole. La prima riguarda la mera prosecuzione e decide se spetta il 5%. La seconda è la causa ostativa del forfettario collegata all’attività esercitata prevalentemente verso l’attuale datore o verso datori dei due periodi d’imposta precedenti, oppure verso soggetti a essi riconducibili.

La seconda regola può incidere sulla possibilità stessa di utilizzare il regime forfettario, non soltanto sull’aliquota. Per il caso specifico puoi leggere forfettario dopo lavoro dipendente ed ex datore.

Esempio: NASpI mensile e nuova attività professionale

Una persona perde il lavoro e percepisce la NASpI. A maggio 2026 apre una Partita IVA professionale e prevede 7.000 euro di compensi entro fine anno. Con coefficiente di redditività del 78%, il reddito previsto è 5.460 euro.

  • comunica l’avvio e il reddito presunto all’INPS entro il termine previsto;
  • il reddito stimato è entro il riferimento di 5.500 euro;
  • la NASpI viene ridotta secondo la regola dell’80% del reddito previsto rapportata al periodo;
  • se possiede i requisiti fiscali può applicare il forfettario;
  • il 5% va verificato separatamente, soprattutto rispetto al precedente lavoro.

Esempio: apertura per lavorare quasi soltanto con l’ex datore

Un tecnico viene licenziato, riceve la NASpI e apre immediatamente la Partita IVA per fatturare quasi esclusivamente alla società che lo aveva assunto. In questo caso non basta che il reddito autonomo sia compatibile con la NASpI.

Bisogna controllare sia la mera prosecuzione ai fini del 5%, sia la causa ostativa relativa alla prevalenza verso l’ex datore. È quindi possibile che la posizione previdenziale NASpI sia gestibile, ma che sul piano fiscale non sia corretto applicare il 5% o, in determinate circostanze, neppure il regime forfettario.

Checklist prima di aprire la Partita IVA mentre percepisci NASpI

  1. Stima il reddito autonomo previsto, non soltanto il fatturato.
  2. Verifica il limite INPS vigente di 5.500 euro per la compatibilità mensile.
  3. Comunica attività e reddito presunto entro 30 giorni quando richiesto.
  4. Ricorda la nuova comunicazione annuale del reddito presunto.
  5. Valuta se mantenere la NASpI mensile ridotta oppure chiedere l’anticipazione.
  6. Se scegli l’anticipazione, considera la nuova erogazione 70% + 30% applicabile alle domande 2026.
  7. Verifica separatamente tutti i requisiti del regime forfettario.
  8. Non applicare automaticamente il 5% solo perché sei disoccupato.
  9. Confronta la nuova attività con il precedente lavoro per escludere la mera prosecuzione.
  10. Se fatturerai all’ex datore, esegui anche il controllo sulla specifica causa ostativa.

Fonti ufficiali

In sintesi

NASpI, Partita IVA e regime forfettario possono convivere, ma non sono un’unica agevolazione. Nel 2026 chi apre una nuova attività deve prima gestire correttamente la NASpI: reddito autonomo previsto, comunicazione all’INPS e riduzione della prestazione oppure eventuale anticipazione. Dal 2026 quest’ultima viene erogata in due rate, 70% e 30%.

Sul piano fiscale bisogna poi verificare separatamente l’accesso al forfettario e il diritto al 5%. La condizione di disoccupato non dà automaticamente diritto all’aliquota ridotta e il precedente lavoro dipendente va analizzato per capire se la nuova attività costituisce una mera prosecuzione e se esistono rapporti prevalenti con l’ex datore.

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