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Regime Forfettario
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CONSULENZE FORFETTARIO

Azienda agricola e regime forfettario: quando sono compatibili

Azienda agricola e regime forfettario possono essere compatibili quando l’attività agricola resta nei limiti dell’articolo 32 del TUIR e produce reddito fondiario, mentre il forfettario viene applicato a una seconda attività autonoma o professionale distinta. Se invece l’attività agricola genera reddito d’impresa o ricade in un regime speciale incompatibile, la situazione va verificata con maggiore attenzione.

Il punto decisivo non è quindi avere o non avere un’azienda agricola, ma capire come viene qualificato fiscalmente il reddito agricolo e quale attività si vuole assoggettare al regime forfettario.

Quando azienda agricola e regime forfettario sono compatibili

La regola generale del regime forfettario prevede una causa ostativa per chi si avvale di determinati regimi speciali IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito. L’agricoltura è uno dei settori in cui esistono regimi speciali, ma l’Agenzia delle Entrate ha chiarito una distinzione fondamentale.

I produttori agricoli che rispettano i limiti dell’articolo 32 del TUIR producono reddito fondiario. Per questa attività non sono considerati titolari di reddito d’impresa ai fini della specifica causa ostativa e possono quindi applicare il regime forfettario a un’altra attività esercitata individualmente, se ne rispettano tutti gli altri requisiti.

È il caso, per esempio, di un architetto che possiede anche un’azienda agricola: se l’attività agricola resta nell’ambito del reddito agrario previsto dall’articolo 32, l’attività professionale di architetto può essere gestita in forfettario, ferma restando la verifica delle altre condizioni di accesso.

Cosa significa rispettare l’articolo 32 del TUIR

L’articolo 32 del TUIR disciplina il reddito agrario derivante dall’esercizio di attività agricole sul terreno. Rientrano, entro i limiti previsti dalla norma, attività come coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento e determinate attività connesse.

La distinzione è importante perché non tutte le attività svolte da un’azienda agricola producono automaticamente reddito fondiario. Quando si superano i confini fissati dalla norma, una parte dell’attività può assumere natura commerciale e generare reddito d’impresa.

Reddito fondiario e reddito d’impresa non sono la stessa cosa

Se l’attività resta nei limiti dell’articolo 32, il reddito agricolo viene determinato secondo le regole catastali del reddito dominicale e agrario. Se invece un’attività agricola o connessa supera i limiti normativi, la parte eccedente può essere trattata come reddito d’impresa.

È proprio questo passaggio che può cambiare la risposta sulla compatibilità con il forfettario per la seconda attività.

Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate

La Agenzia delle Entrate, nella circolare 9/E del 10 aprile 2019, ha chiarito che i produttori agricoli che rispettano i limiti dell’articolo 32 del TUIR sono titolari di reddito fondiario e possono applicare il regime forfettario alle altre attività che intendono svolgere.

Il principio va letto insieme alla disciplina generale della legge 190/2014: il forfettario riguarda la seconda attività d’impresa, arte o professione della persona fisica, non trasforma l’attività agricola soggetta alle proprie regole fiscali in un’attività forfettaria.

Il regime IVA agricolo non va confuso con il regime forfettario

Uno degli errori più frequenti è confondere il regime speciale IVA agricolo con il regime forfettario previsto dalla legge 190/2014. Sono due discipline diverse, con finalità e regole differenti.

L’attività agricola può essere soggetta alle regole IVA previste per il settore agricolo, mentre una seconda attività professionale può essere in regime forfettario. La compatibilità dipende dalla qualificazione dell’attività agricola e dalle condizioni indicate dall’Agenzia delle Entrate, non dal fatto che entrambe le discipline contengano la parola “forfettario”.

Quando l’attività agricola può creare un problema

La situazione cambia se l’attività agricola non produce soltanto reddito fondiario. È necessario verificare con attenzione i casi in cui vengono svolte attività commerciali autonome, trasformazioni o prestazioni che escono dai limiti delle attività agricole connesse, oppure attività che generano reddito d’impresa secondo le regole ordinarie.

Attività agricola oltre i limiti dell’articolo 32

Quando si superano i limiti previsti dall’articolo 32, non è corretto applicare automaticamente il chiarimento pensato per il produttore agricolo titolare di reddito fondiario. Va individuata la parte di reddito d’impresa e verificata l’eventuale applicazione di regimi speciali o forfetari incompatibili.

Agriturismo e altre attività connesse

Anche agriturismo, trasformazione di prodotti, vendita e servizi connessi devono essere qualificati in base alla loro disciplina specifica. Non basta che l’attività sia svolta all’interno di un’azienda agricola per concludere che produca sempre reddito fondiario.

Seconda attività professionale: quando può usare il forfettario

Se l’attività agricola resta nel perimetro dell’articolo 32, la seconda attività può accedere al regime forfettario se rispetta i requisiti ordinari. Occorre quindi verificare, tra l’altro, i limiti di ricavi o compensi, le cause ostative, eventuali partecipazioni societarie rilevanti e gli altri requisiti previsti dalla legge.

Per una panoramica completa puoi consultare la nostra guida al regime forfettario. Se invece devi aprire o gestire l’attività agricola, trovi un approfondimento specifico nella guida sulla Partita IVA agricola.

Esempio: architetto con azienda agricola

Immaginiamo una persona che svolga la professione di architetto e, contemporaneamente, conduca terreni agricoli. Se l’attività agricola genera reddito agrario nei limiti dell’articolo 32 TUIR, il reddito agricolo continua a seguire le proprie regole. I compensi professionali dell’architetto possono invece essere assoggettati al regime forfettario, se il professionista possiede tutti i requisiti previsti.

I ricavi della seconda attività non vanno quindi confusi con il reddito fondiario agricolo. Sono due ambiti fiscali distinti che convivono nella stessa persona fisica e devono essere dichiarati nei rispettivi quadri secondo la loro natura.

La stessa logica vale anche quando la seconda attività è diversa da quella dell’esempio: consulenza, progettazione, formazione o altra professione autonoma. Prima si qualifica correttamente il reddito agricolo; poi si verifica la seconda attività con le regole del forfettario. Se la seconda attività richiede una Partita IVA professionale, è utile verificare anche la distinzione tra ditta individuale e libero professionista, perché cambia il trattamento previdenziale e possono cambiare gli adempimenti.

Esempio: azienda agricola con attività commerciale autonoma

Supponiamo invece che, oltre alla produzione agricola, venga svolta un’attività commerciale autonoma non riconducibile ai limiti dell’articolo 32 oppure assoggettata a un regime speciale incompatibile. In questo caso non è sufficiente dire “ho un’azienda agricola e quindi posso usare il forfettario per tutto il resto”.

Prima bisogna qualificare fiscalmente ciascuna attività. Solo dopo si può stabilire se la seconda attività può entrare o restare nel regime forfettario.

La soglia del forfettario riguarda la seconda attività?

Il reddito fondiario agricolo ex articolo 32 non diventa un ricavo o compenso del regime forfettario soltanto perché la stessa persona esercita anche una professione. La verifica della soglia del forfettario va effettuata secondo le regole proprie dei ricavi e compensi delle attività che rientrano nel regime agevolato.

Questo non significa che il reddito agricolo sia irrilevante in assoluto per ogni altra disposizione fiscale: significa semplicemente che non va sommato in modo automatico ai compensi forfettari come se provenisse dalla stessa attività.

Cosa controllare prima di applicare il forfettario

  • se l’attività agricola rientra effettivamente nell’articolo 32 TUIR;
  • se esistono attività agricole connesse o commerciali che producono reddito d’impresa;
  • quale regime IVA viene applicato all’attività agricola;
  • quale attività distinta si vuole gestire in regime forfettario;
  • se la seconda attività rispetta tutti i requisiti e non incontra altre cause ostative;
  • se le due attività richiedono posizioni previdenziali o adempimenti differenti.

Azienda agricola e forfettario: la regola pratica

La regola pratica è questa: il produttore agricolo che resta nei limiti dell’articolo 32 TUIR può applicare il regime forfettario a una diversa attività individuale, se ne possiede i requisiti. Se invece l’attività agricola produce reddito d’impresa o utilizza una disciplina incompatibile, serve una verifica specifica prima di applicare il forfettario all’altra attività.

Per il testo della disciplina sul reddito agrario è possibile consultare il TUIR su Normattiva; il chiarimento sulla compatibilità con altre attività deriva dalla circolare 9/E del 10 aprile 2019 dell’Agenzia delle Entrate.

Domande frequenti

Un agricoltore può aprire una seconda Partita IVA in forfettario?

Può svolgere una seconda attività in regime forfettario quando l’attività agricola resta nei limiti dell’articolo 32 TUIR e sono rispettati tutti gli altri requisiti del regime agevolato. Va valutata la struttura concreta delle attività e degli adempimenti.

Il regime speciale IVA agricolo impedisce sempre il forfettario?

No. L’Agenzia delle Entrate ha previsto la specifica eccezione per i produttori agricoli che rispettano i limiti dell’articolo 32 e sono titolari di reddito fondiario. La seconda attività può quindi essere forfettaria se ne ricorrono le condizioni.

Il reddito agricolo va sommato ai compensi della professione per la soglia del forfettario?

Il reddito fondiario agricolo ex articolo 32 non è un compenso professionale né un ricavo dell’attività assoggettata al forfettario. La soglia va verificata applicando le regole proprie alle attività che rientrano nel regime.

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