
Il credito IVA da avviso di irregolarità può essere recuperato quando il pagamento successivo dell’IVA periodica precedentemente omessa consente di far riemergere un credito che non era stato riconosciuto integralmente nella dichiarazione originaria.
La situazione si verifica soprattutto quando l’IVA periodica non è stata versata regolarmente e il mancato pagamento ha ridotto il credito risultante dalla dichiarazione annuale. Se l’imposta viene successivamente pagata, anche a seguito di una comunicazione di irregolarità, quella parte di credito può in determinate condizioni essere ricostituita.
Non significa però che l’importo pagato possa essere immediatamente utilizzato in compensazione: occorre prima verificare come il credito deve essere recuperato nella dichiarazione fiscale.
La risposta in breve
Il pagamento dell’IVA periodica precedentemente omessa può consentire di recuperare il credito IVA che non era emerso integralmente nella dichiarazione originaria.
Se il contribuente continua a presentare la dichiarazione IVA, il recupero viene gestito attraverso il quadro VQ, previsto proprio per determinare il credito maturato a seguito di versamenti periodici effettuati successivamente.
Se invece il contribuente non è più obbligato a presentare la dichiarazione IVA, come può accadere dopo il passaggio al regime forfettario, le istruzioni del modello Redditi prevedono una specifica sezione del quadro RX.
Prima di utilizzare il credito è quindi necessario ricostruire correttamente l’omesso versamento, il successivo pagamento e il credito che può effettivamente riemergere.
Che cos’è la comunicazione di irregolarità
Quello che viene comunemente chiamato avviso di irregolarità o avviso bonario è una comunicazione inviata dall’Agenzia delle Entrate a seguito dei controlli sulle dichiarazioni.
Per l’IVA, il controllo automatico può verificare, tra l’altro, la correttezza dei calcoli, dei versamenti effettuati e del riporto delle eccedenze risultanti dalle dichiarazioni precedenti.
Se emergono differenze, l’Agenzia comunica al contribuente il risultato del controllo, permettendogli di pagare quanto richiesto oppure di fornire chiarimenti quando ritiene che la comunicazione non sia corretta.
Le informazioni ufficiali sono disponibili nella pagina dell’Agenzia delle Entrate dedicata alle comunicazioni di irregolarità.
Perché l’omesso versamento può ridurre il credito IVA
Per capire come nasce il problema bisogna distinguere tra l’IVA risultante dalle liquidazioni periodiche e l’IVA effettivamente versata.
Se durante l’anno un contribuente avrebbe dovuto versare IVA periodica ma non lo ha fatto, il mancato pagamento può impedire che una parte del credito potenziale emerga nella dichiarazione annuale.
Il credito risultante dalla dichiarazione può quindi essere inferiore rispetto a quello che sarebbe risultato se tutti i versamenti periodici fossero stati effettuati correttamente.
Quando l’IVA omessa viene successivamente pagata, anche a seguito di una comunicazione di irregolarità o di una cartella, può venir meno la causa che aveva impedito a quella parte di credito di emergere.
È importante quindi comprendere che non è la comunicazione dell’Agenzia a creare un nuovo credito: è il successivo pagamento dell’IVA periodica precedentemente omessa che può consentirne la ricostituzione.
Come recuperare il credito IVA da avviso di irregolarità
Prima di utilizzare il credito IVA da avviso di irregolarità è necessario ricostruire la posizione del contribuente.
In particolare, bisogna verificare:
- l’anno d’imposta al quale si riferisce l’IVA periodica omessa;
- l’importo dell’IVA che avrebbe dovuto essere versato;
- il credito potenziale che sarebbe risultato in caso di regolare pagamento;
- il credito effettivamente liquidato nella dichiarazione originaria;
- gli importi successivamente pagati;
- la data dei pagamenti;
- se il pagamento è avvenuto a seguito di comunicazione di irregolarità, cartella o altra regolarizzazione;
- se il contribuente è ancora obbligato alla presentazione della dichiarazione IVA.
Solo dopo questa ricostruzione è possibile determinare quale parte del credito può effettivamente essere recuperata.
Credito IVA da avviso di irregolarità e quadro VQ
Il quadro VQ della dichiarazione IVA è stato previsto per determinare il credito maturato a seguito di versamenti di IVA periodica effettuati successivamente rispetto all’anno al quale si riferiscono.
Il quadro comprende anche i versamenti effettuati in seguito al ricevimento di comunicazioni di irregolarità e quelli eseguiti dopo la notifica di cartelle di pagamento.
Nel modello IVA 2026, il quadro VQ consente di indicare, per ciascuna annualità interessata, l’IVA periodica originariamente non versata, il credito potenziale, gli importi successivamente pagati e il credito che può essere ricostituito.
Le modalità di compilazione sono contenute nelle istruzioni ufficiali del modello IVA 2026 dell’Agenzia delle Entrate.
Esempio pratico
Supponiamo che dalla dichiarazione IVA di un contribuente sarebbe potuto emergere un credito complessivo di 8.000 euro.
Durante l’anno, però, il contribuente non ha versato 3.000 euro di IVA periodica. A causa dell’omesso versamento, il credito effettivamente liquidato risulta pari a 5.000 euro.
Successivamente l’Agenzia delle Entrate rileva l’omissione e invia una comunicazione di irregolarità. Il contribuente paga i 3.000 euro di IVA dovuta.
Il pagamento può consentire di far riemergere il credito che in precedenza non era stato riconosciuto, nei limiti del credito potenziale originario.
Questo non significa però che i 3.000 euro possano essere immediatamente inseriti in un modello F24. Il credito deve prima essere correttamente determinato e fatto confluire nella dichiarazione attraverso il quadro previsto.
Credito IVA da avviso di irregolarità: quando si può utilizzare?
No, non automaticamente.
Prima di utilizzare il credito bisogna verificare che:
- il pagamento sia stato effettivamente eseguito;
- sia riferito alla corretta annualità;
- la dichiarazione originaria evidenziasse un credito potenziale;
- il quadro VQ sia stato compilato correttamente quando richiesto;
- il credito sia confluito correttamente nella dichiarazione dalla quale diventa utilizzabile.
Utilizzare direttamente in compensazione l’importo pagato con l’avviso senza effettuare questa verifica può generare ulteriori contestazioni.
Serve una dichiarazione IVA integrativa?
Non sempre.
Se la situazione deriva esclusivamente da IVA periodica non versata e successivamente pagata, il recupero del credito segue normalmente la disciplina prevista per i versamenti periodici omessi e il quadro VQ.
La dichiarazione integrativa assume invece rilievo quando nella dichiarazione originaria è presente un vero errore o un’omissione che deve essere corretta.
Per esempio, può essere necessario valutare una dichiarazione integrativa quando sono stati indicati importi errati oppure sono stati omessi dati che avrebbero determinato un maggiore credito.
Bisogna quindi distinguere tra:
- credito non emerso per IVA periodica non versata;
- credito non emerso a causa di un errore nella dichiarazione.
Le due situazioni non seguono necessariamente la stessa procedura.
Differenza tra quadro VQ e quadro VN
Il quadro VQ e il quadro VN hanno funzioni differenti.
- Il quadro VQ riguarda il credito che può maturare in seguito al pagamento successivo di IVA periodica precedentemente omessa.
- Il quadro VN riguarda invece specifiche dichiarazioni integrative a favore relative ad annualità precedenti.
Il semplice pagamento di una comunicazione di irregolarità relativa a IVA periodica omessa non comporta quindi automaticamente la compilazione del quadro VN.
Cosa fare se la comunicazione è sbagliata
Prima di effettuare il pagamento è opportuno controllare attentamente i dati riportati nella comunicazione.
Se il contribuente ritiene che l’Agenzia non abbia considerato correttamente un versamento, un credito o un altro dato presente nella dichiarazione, può fornire chiarimenti e documentazione per chiedere il riesame della comunicazione.
In questo caso non bisogna presentare una dichiarazione integrativa soltanto per adeguare una dichiarazione corretta a una comunicazione che si ritiene errata.
È possibile utilizzare anche i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per l’assistenza sulle comunicazioni.
Quanto tempo c’è per regolarizzare la comunicazione?
Per le comunicazioni interessate dalle nuove regole, elaborate a partire dal 1° gennaio 2025, il termine ordinario per effettuare il pagamento delle somme richieste è stato esteso a 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.
Il termine concreto deve comunque essere verificato direttamente nella comunicazione ricevuta, soprattutto in presenza di particolari modalità di trasmissione o di fattispecie specifiche.
Come utilizzare il credito IVA recuperato
Dopo che il credito è stato correttamente ricostituito e indicato nella dichiarazione, può essere utilizzato secondo le regole previste per i crediti IVA.
È necessario distinguere tra:
- compensazione verticale, quando il credito IVA viene utilizzato per compensare debiti della stessa imposta;
- compensazione orizzontale, quando il credito viene utilizzato mediante modello F24 per pagare altri tributi o contributi.
Per la compensazione orizzontale del credito IVA annuale oltre la soglia di 5.000 euro si applicano gli specifici obblighi previsti dalla normativa, tra cui la preventiva presentazione della dichiarazione dalla quale emerge il credito e, in via generale, il visto di conformità, salvo gli eventuali esoneri previsti.
La parte eccedente la soglia può essere utilizzata a partire dal decimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione.
Credito IVA e passaggio al regime forfettario
Una situazione particolarmente interessante riguarda chi ha maturato il credito quando applicava il regime IVA ordinario e successivamente è passato al regime forfettario.
Il passaggio al forfettario non fa automaticamente scomparire un credito IVA correttamente maturato negli anni precedenti.
Bisogna tuttavia verificare:
- come si è formato il credito;
- se risultava correttamente dalla dichiarazione IVA;
- se sono state effettuate le eventuali rettifiche della detrazione IVA richieste in occasione del cambio di regime;
- se il credito è già stato utilizzato;
- come devono essere gestiti i successivi pagamenti dell’IVA periodica omessa.
Chi non presenta più la dichiarazione IVA utilizza il quadro RX
Le istruzioni del modello Redditi 2026 prevedono espressamente una procedura per i soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA che effettuano, nel periodo d’imposta, versamenti relativi a IVA periodica omessa in annualità precedenti.
Tra questi rientrano anche i versamenti effettuati a seguito di avvisi di irregolarità che consentono di ricostituire il credito IVA non emerso nella dichiarazione relativa all’anno originario.
Per questi contribuenti è prevista la sezione IV del quadro RX – Versamenti periodici omessi. Le istruzioni rinviano, per il calcolo, ai criteri utilizzati per il quadro VQ della dichiarazione IVA.
L’Agenzia delle Entrate descrive questa procedura nelle istruzioni del quadro RX del modello Redditi 2026.
Questa previsione è particolarmente importante per chi oggi applica il regime forfettario ma deve ancora recuperare un credito collegato alla precedente attività soggetta a IVA.
Esempio: contribuente passato al regime forfettario
Un professionista, quando era in regime ordinario, omette un versamento IVA periodico. Il mancato pagamento impedisce a una parte del credito IVA potenziale di emergere nella dichiarazione annuale.
Negli anni successivi il professionista passa al regime forfettario e non è più tenuto a presentare la dichiarazione IVA ordinaria.
Successivamente paga il vecchio debito IVA a seguito di una comunicazione di irregolarità.
In questo caso il credito eventualmente ricostituito non viene gestito presentando una normale dichiarazione IVA relativa all’attività forfettaria. Bisogna verificare la specifica procedura prevista nel modello Redditi per i contribuenti che non sono più tenuti alla dichiarazione IVA.
Documenti da controllare e conservare
Prima di procedere al recupero del credito è opportuno avere a disposizione almeno:
- la dichiarazione IVA dell’anno originario;
- le comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA;
- i modelli F24 relativi all’anno interessato;
- la comunicazione di irregolarità ricevuta;
- le ricevute dei pagamenti effettuati;
- gli eventuali piani di rateazione;
- le dichiarazioni IVA degli anni successivi;
- gli eventuali quadri VQ già compilati;
- le comunicazioni inviate all’Agenzia delle Entrate;
- l’eventuale documentazione relativa al passaggio al regime forfettario o alla cessazione dell’attività.
Errori da evitare
Nel recupero del credito IVA da avviso di irregolarità è importante evitare alcuni errori frequenti:
- considerare automaticamente il pagamento dell’avviso come un nuovo credito utilizzabile;
- compensare l’importo prima che il credito sia stato correttamente ricostituito;
- confondere il quadro VQ con il quadro VN;
- presentare una dichiarazione integrativa senza aver prima individuato la causa della differenza;
- non verificare se la comunicazione dell’Agenzia contiene errori;
- non rispettare le regole previste per la compensazione dei crediti IVA;
- ignorare il passaggio al regime forfettario o la cessazione dell’attività;
- non conservare la documentazione relativa ai pagamenti effettuati.
Credito IVA da avviso di irregolarità: in sintesi
Il pagamento di IVA periodica precedentemente omessa può consentire di ricostituire un credito IVA che non era emerso integralmente nella dichiarazione originaria.
La procedura dipende però dalla situazione del contribuente.
- Chi continua a presentare la dichiarazione IVA deve verificare la corretta compilazione del quadro VQ.
- Chi non è più tenuto alla dichiarazione IVA deve verificare la sezione IV del quadro RX del modello Redditi.
- Se la comunicazione dell’Agenzia è errata, bisogna chiedere il riesame prima di modificare una dichiarazione corretta.
- La dichiarazione integrativa va valutata quando esiste un vero errore o un’omissione nella dichiarazione originaria.
Prima di utilizzare il credito in compensazione è quindi indispensabile ricostruirne l’origine, verificare i pagamenti effettuati e accertarsi che l’importo sia correttamente confluito nella dichiarazione dalla quale può essere utilizzato.
Fonti ufficiali
- Agenzia delle Entrate – Cosa fare quando si riceve una comunicazione di irregolarità
- Agenzia delle Entrate – Istruzioni dichiarazione IVA 2026
- Agenzia delle Entrate – Quadro RX Redditi 2026
Domande frequenti sul recupero del credito IVA
No. Il pagamento dell’IVA periodica precedentemente omessa può consentire di ricostituire un credito che non era emerso integralmente, ma l’importo deve prima essere correttamente determinato e riportato nella dichiarazione fiscale.
Il quadro VQ serve a determinare il credito maturato a seguito di versamenti IVA periodici effettuati successivamente, compresi quelli eseguiti dopo comunicazioni di irregolarità o cartelle relative ad anni precedenti.
No. Se il credito non era emerso a causa di IVA periodica non versata e successivamente pagata, il recupero segue normalmente le regole del quadro VQ. L’integrativa va invece valutata quando la dichiarazione originaria contiene un errore o un’omissione da correggere.
Il passaggio al regime forfettario non annulla automaticamente un credito IVA maturato negli anni precedenti. Se il contribuente non è più tenuto alla dichiarazione IVA, deve verificare la specifica procedura prevista nella sezione IV del quadro RX del modello Redditi.
Non necessariamente. Prima il credito deve essere correttamente ricostituito nella dichiarazione. Per la compensazione orizzontale del credito IVA annuale oltre 5.000 euro si applicano inoltre gli specifici obblighi previsti dalla normativa.
Se i dati della dichiarazione e dei versamenti sono corretti, è opportuno chiedere il riesame della comunicazione fornendo all’Agenzia delle Entrate la documentazione necessaria. Non bisogna modificare una dichiarazione corretta soltanto per adeguarla a una comunicazione errata.
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