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Regime Forfettario
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CONSULENZE FORFETTARIO

Partita IVA già aperta: posso passare al forfettario?

Puoi passare al regime forfettario anche se la Partita IVA è aperta da molti anni: l’anzianità della Partita IVA, da sola, non è una causa di esclusione. Se la tua attività è iniziata nel 2012, nel 2015 o in qualsiasi altro anno, puoi applicare il forfettario dal periodo d’imposta in cui possiedi i requisiti previsti e non ricadi in una causa ostativa.

Il punto da controllare non è quindi “da quanto tempo ho la Partita IVA?”, ma quale regime stai applicando oggi, quali ricavi o compensi hai avuto nell’anno precedente e se esistono incompatibilità. Un altro tema, separato, è l’aliquota del 5%: entrare oggi nel forfettario con un’attività iniziata anni fa non trasforma l’attività in una nuova iniziativa e normalmente non dà diritto al 5% startup.

Partita IVA già aperta: il forfettario non è riservato alle nuove attività

Il regime forfettario è applicabile alle persone fisiche che esercitano attività d’impresa, arti o professioni e rispettano le condizioni della legge 190/2014. La norma non stabilisce che la Partita IVA debba essere appena aperta.

Questo significa che un professionista, un artigiano, un commerciante o un agente di commercio che lavora da anni può passare al forfettario se, per l’anno in cui vuole applicarlo, rispetta i requisiti di accesso e non presenta cause ostative.

Il quadro LM della dichiarazione Redditi PF è utilizzato anche dai contribuenti che applicano il regime forfettario ai sensi dell’articolo 1, commi 54-89, della legge 190/2014. Fonte ufficiale: Agenzia delle Entrate – quadro LM.

Quali requisiti devi controllare prima del passaggio

Per entrare nel forfettario non basta che la Partita IVA sia individuale. Devi verificare la situazione dell’anno precedente e le incompatibilità previste dalla legge. Nel 2026, i controlli principali comprendono:

  • ricavi o compensi dell’anno precedente non superiori a 85.000 euro;
  • spese rilevanti per personale e collaboratori non superiori a 20.000 euro lordi;
  • redditi da lavoro dipendente e assimilati dell’anno precedente entro 35.000 euro per l’applicazione del regime nel 2026, salvo le eccezioni previste;
  • assenza di regimi speciali IVA incompatibili;
  • assenza di partecipazioni societarie che fanno scattare una causa ostativa;
  • assenza della prevalenza verso datore o ex datore di lavoro quando ricorrono le condizioni della lettera d-bis).

La guida RF sui requisiti del regime forfettario raccoglie questi controlli in modo sistematico. Qui il punto specifico è che il passaggio può avvenire anche con una Partita IVA molto vecchia.

La disciplina vigente è contenuta nella legge 190/2014 su Normattiva. L’età della Partita IVA non compare tra le cause ostative.

Se oggi sei in ordinario o semplificato, quando puoi passare

Il passaggio al forfettario avviene normalmente dall’inizio di un periodo d’imposta, dopo aver verificato i requisiti sulla situazione dell’anno precedente. Non si tratta quindi di cambiare aliquota a metà anno su operazioni già gestite in un altro regime.

Se stai applicando un regime ordinario per scelta volontaria, va inoltre verificata l’eventuale durata dell’opzione e la disciplina applicabile al tuo caso. Negli anni in cui le regole del forfettario sono state modificate, l’Agenzia ha in alcune occasioni consentito di rientrare senza attendere l’intero vincolo triennale, ma non è corretto trasformare questa eccezione storica in una regola valida per ogni passaggio.

Dal punto di vista del reddito, il transito tra regime ordinario/semplificato e forfettario richiede anche attenzione agli incassi e ai ricavi già tassati, per evitare duplicazioni o salti d’imposta. Le istruzioni dell’Agenzia al quadro LM ricordano che, nel passaggio, i ricavi già tassati secondo il precedente criterio non vengono tassati una seconda volta solo perché incassati durante il forfettario.

Esempio: agente di commercio con Partita IVA aperta dal 2012

Daniela è agente di commercio dal 2012 e ha sempre lavorato con Partita IVA. Nel 2025 ha ricavi entro il limite del forfettario, non ha partecipazioni incompatibili e non ha redditi di lavoro dipendente che facciano scattare la causa ostativa. Nel 2026 può quindi valutare il passaggio al forfettario anche se l’attività esiste da quattordici anni.

Il fatto che il mandante principale generi una quota elevata dei ricavi non trasforma automaticamente quel rapporto in lavoro dipendente. Bisogna verificare la reale natura del rapporto e, ai fini della causa ostativa verso datore o ex datore, se quel soggetto sia stato effettivamente un datore di lavoro nei periodi rilevanti.

Nel passaggio Daniela dovrà anche coordinare correttamente fatture, incassi, IVA del vecchio regime e contribuzione previdenziale propria dell’agente. Questi adempimenti non impediscono il forfettario, ma vanno gestiti nel momento del cambio.

Partita IVA aperta dal 2012: puoi avere il 5%?

Questo è il punto che più spesso viene confuso con l’accesso al regime. Entrare nel forfettario e avere diritto al 5% sono due verifiche diverse.

Se la stessa attività è iniziata nel 2012 ed è proseguita senza interruzioni, l’ingresso nel forfettario molti anni dopo non rende l’attività “nuova”. In un caso del genere l’aliquota da considerare è normalmente quella ordinaria del 15%, salvo situazioni particolari da verificare.

Il 5% spetta infatti per il periodo di inizio dell’attività e per i quattro successivi quando ricorrono i requisiti della nuova iniziativa. Se vuoi approfondire il tema distinto del 5%, consulta la guida RF su forfettario 5% o 15%.

Se sei agente di commercio e lavori quasi solo per un mandante

Nel caso originario la Partita IVA è quella di un agente di commercio e la domanda nasce anche dal rapporto con un mandante principale. Avere un committente o mandante prevalente non impedisce automaticamente il forfettario.

La causa ostativa dell’ex datore riguarda invece una situazione specifica: l’attività autonoma viene esercitata prevalentemente nei confronti di un datore di lavoro attuale o di un datore con cui erano intercorsi rapporti di lavoro nei due periodi d’imposta precedenti, oppure di soggetti a esso riconducibili.

Se il mandante è sempre stato soltanto un cliente o preponente commerciale e non è mai stato il tuo datore di lavoro, la semplice concentrazione del fatturato verso quel soggetto non fa scattare, da sola, questa specifica causa ostativa. Restano comunque da verificare tutti gli altri requisiti.

Cosa cambia nell’anno del passaggio

Quando passi al forfettario cambia il modo in cui gestisci imposte, IVA e contabilità. Nelle normali operazioni nazionali non addebiti l’IVA in rivalsa e non detrai l’IVA sugli acquisti; il reddito viene determinato applicando il coefficiente di redditività ai ricavi o compensi rilevanti e l’imposta sostitutiva prende il posto dell’IRPEF ordinaria sull’attività.

Il passaggio richiede però attenzione pratica: fatture a cavallo d’anno, crediti e debiti IVA del precedente regime, eventuali rimanenze, beni strumentali e rettifiche IVA non devono essere trattati come se il contribuente fosse sempre stato forfettario.

  • Verifica i requisiti prima dell’inizio dell’anno in cui vuoi applicare il forfettario.
  • Controlla se il regime ordinario era applicato per obbligo o per opzione.
  • Ricostruisci fatture e incassi a cavallo del cambio di regime.
  • Verifica eventuali rettifiche IVA e adempimenti residui del regime precedente.
  • Non applicare automaticamente il 5% solo perché entri ora nel forfettario.
  • Se hai un mandante principale, verifica se è mai stato tuo datore di lavoro.

In sintesi: una Partita IVA aperta dal 2012 può passare al regime forfettario. Non esiste un limite legato all’anzianità della Partita IVA; contano i requisiti economici e le cause ostative del periodo in cui vuoi applicare il regime. Se l’attività è la stessa iniziata anni fa, però, il passaggio non dà automaticamente diritto all’aliquota startup del 5%.

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