Split payment errato: come correggere la fattura e quando vale il limite di un anno
Domanda di Lorenzo da Cuneo: «Posso correggere una fattura con split payment errato dopo un anno?»
Se lo split payment è stato applicato per errore fin dall’origine, non è corretto dire che la fattura possa sempre essere stornata anche dopo un anno. L’errata indicazione della scissione dei pagamenti è un’inesattezza della fatturazione e l’articolo 26, comma 3, del DPR 633/1972 prevede per questo tipo di rettifica il limite di un anno dall’effettuazione dell’operazione.
La risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 210/2024, spesso citata su questo tema, riguarda invece un caso diverso: una fattura correttamente emessa in split payment ma rimasta insoluta. In quella situazione, se l’IVA non è divenuta esigibile, l’Agenzia ha ammesso la nota di variazione anche oltre l’anno. Non è quindi una deroga generale per correggere qualsiasi split payment applicato erroneamente.
Prima verifica: lo split payment era davvero sbagliato?
Prima di emettere una nota di credito bisogna accertare se il cliente rientrava effettivamente nel perimetro dell’articolo 17-ter del DPR 633/1972 alla data della fattura. Nel 2026 lo split payment continua a riguardare le pubbliche amministrazioni e determinate società controllate, mentre le società quotate nell’indice FTSE MIB sono state escluse per le fatture emesse dal 1° luglio 2025.
La misura è stata ulteriormente prorogata dall’Unione europea fino al 30 giugno 2029 con la decisione di esecuzione (UE) 2026/1728 del Consiglio. Il testo aggiornato è consultabile su EUR-Lex.
Split payment applicato per errore: come si corregge entro un anno
Quando una fattura è stata emessa con la dicitura di scissione dei pagamenti ma il cliente non era soggetto allo split payment, la prassi dell’Agenzia prevede la regolarizzazione mediante nota di variazione ai sensi dell’articolo 26, comma 3 e l’emissione del documento corretto con il trattamento IVA ordinario applicabile all’operazione.
La circolare 27/E del 7 novembre 2017, nella parte dedicata alle fatture erroneamente emesse in split payment, chiarisce che il fornitore deve correggere il proprio operato ed esercitare la rivalsa IVA secondo le regole ordinarie. Il documento di prassi è disponibile nella banca dati ufficiale del Dipartimento delle Finanze.
Perché per l’errore di fatturazione conta il limite annuale
L’articolo 26 distingue diverse cause di variazione. Il comma 3 stabilisce espressamente che la rettifica delle inesattezze della fatturazione che hanno prodotto gli effetti dell’articolo 21, comma 7, può essere effettuata entro un anno dall’operazione imponibile.
L’Agenzia ha ribadito questo principio anche nella risposta n. 263/2019 relativa a fatture elettroniche in split payment: l’errore originario della fattura è la divergenza tra ciò che è realmente avvenuto e ciò che il documento ha rappresentato. Applicare lo split payment quando non spettava rientra quindi, in linea generale, nel problema della fatturazione inesatta.
Cosa cambia se è già trascorso più di un anno
Se è passato più di un anno e il problema è proprio l’errata applicazione originaria dello split payment, non è prudente emettere automaticamente una nota di credito facendo affidamento sulla risposta 210/2024. Prima bisogna ricostruire cosa è successo all’IVA: se il cliente l’ha versata all’Erario, se la fattura è stata pagata, se il fornitore ha ricevuto soltanto l’imponibile e quale trattamento è stato adottato nelle dichiarazioni.
Dopo il limite annuale la soluzione può richiedere strumenti diversi dalla semplice nota di variazione prevista per l’errore di fatturazione, compresa la verifica di eventuali procedure di restituzione o recupero dell’imposta indebitamente versata. La procedura concreta dipende da chi ha materialmente assolto l’IVA e da come l’operazione è stata contabilizzata.
Quando invece la risposta 210/2024 consente la nota oltre un anno
Il caso esaminato nell’interpello 210/2024 era molto specifico. La fattura era stata correttamente emessa in regime di split payment ed era rimasta insoluta. Nel meccanismo della scissione dei pagamenti l’IVA diventa normalmente esigibile al momento del pagamento del corrispettivo, salvo che il cliente abbia scelto di anticiparne l’esigibilità al momento della ricezione o registrazione della fattura.
Poiché nel caso esaminato il corrispettivo non era stato pagato e non risultava anticipata l’esigibilità dell’imposta, l’IVA non era ancora divenuta esigibile. Per questo l’Agenzia ha riconosciuto la possibilità di emettere la nota di variazione anche dopo il decorso dell’anno. Il punto decisivo, quindi, era il mancato pagamento di una fattura validamente soggetta a split payment, non un errore iniziale nel regime IVA scelto.
| Situazione | Regola da verificare |
|---|---|
| Split payment applicato per errore | Rettifica di inesattezza della fatturazione: in linea generale limite di un anno ex art. 26, comma 3 |
| Split payment corretto, fattura non pagata | Possibile nota oltre un anno se l’IVA non è diventata esigibile, secondo risposta 210/2024 |
| Split payment corretto e IVA già divenuta esigibile | Va verificato il presupposto specifico della variazione e il relativo termine |
| IVA già versata per errore dal cliente | Ricostruire versamenti e possibile procedura di recupero; non emettere note automatiche |
Nota di credito e nuova fattura: quali dati controllare
Quando la rettifica è ancora possibile, la nota deve richiamare puntualmente la fattura originaria e stornare il documento con il trattamento IVA errato. La nuova fattura deve poi rappresentare correttamente l’operazione: IVA ordinaria se dovuta, oppure un’altra natura IVA se il caso concreto lo richiede. Per le regole generali sul documento elettronico puoi consultare anche la guida alla fatturazione elettronica nel 2026.
Non basta quindi eliminare la dicitura “scissione dei pagamenti”: occorre verificare imponibile, aliquota, esigibilità, eventuale ritenuta e natura dell’operazione. Una correzione formalmente incompleta può produrre un secondo errore anziché risolvere il primo.
E se il cliente ha già versato l’IVA in split payment?
Se l’ente o la società cliente ha già versato all’Erario l’IVA trattenuta in base alla fattura errata, la situazione va gestita coordinando fornitore e committente. Non è corretto pretendere che il cliente versi nuovamente la stessa imposta senza prima ricostruire il pagamento già effettuato.
La prassi sullo split payment contiene casi in cui l’IVA versata indebitamente dal committente deve essere recuperata attraverso le modalità proprie del soggetto che ha effettuato il versamento. È quindi fondamentale conservare quietanze, dati F24 e registrazioni prima di procedere con la nuova fattura.
Cosa è cambiato nel perimetro dello split payment nel 2025-2026
Dal 1° luglio 2025 le società quotate incluse nell’indice FTSE MIB sono uscite dal perimetro dello split payment per le fatture emesse da quella data. La modifica è importante perché una fattura emessa dopo il 30 giugno 2025 verso un soggetto escluso non deve continuare ad applicare automaticamente la scissione dei pagamenti solo perché il cliente vi rientrava in passato.
Per le categorie rimaste nel regime, l’autorizzazione europea è stata prorogata dal 1° luglio 2026 fino al 30 giugno 2029. Quando si corregge una fattura recente, quindi, bisogna sempre verificare il perimetro vigente alla data di emissione del documento.
Checklist prima di correggere una fattura split payment
- verifica se il cliente era soggetto allo split payment alla data della fattura;
- stabilisci se si tratta di split payment errato o di una fattura corretta rimasta insoluta;
- controlla la data di effettuazione dell’operazione;
- se c’è un errore originario di fatturazione, verifica il termine annuale dell’articolo 26, comma 3;
- controlla se il cliente ha già versato l’IVA all’Erario;
- verifica se l’IVA era già diventata esigibile;
- se la rettifica è possibile, collega nota di credito e nuova fattura al documento originario;
- riconcilia contabilmente IVA, pagamenti e dichiarazioni di entrambe le parti;
- se è trascorso più di un anno, non applicare automaticamente la risposta 210/2024 a un caso di errore di fatturazione.
Domande frequenti
Non automaticamente. Se l’errore era presente fin dall’origine nella fattura, l’articolo 26, comma 3, prevede in linea generale un limite di un anno per la rettifica dell’inesattezza.
Riguarda una fattura correttamente soggetta a split payment ma non pagata. Se l’IVA non è diventata esigibile, l’Agenzia ha ammesso la variazione in diminuzione anche oltre un anno. Non è una deroga generale per gli errori di fatturazione.
Sì, per i soggetti che rientrano nel perimetro previsto dall’articolo 17-ter. L’autorizzazione europea è stata prorogata fino al 30 giugno 2029; le società FTSE MIB sono però escluse per le fatture emesse dal 1° luglio 2025.
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