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Regime Forfettario
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CONSULENZE FORFETTARIO

Partita IVA educatore professionale: ATECO, albo, INPS e forfettario

Aprire la Partita IVA come educatore professionale nel 2026 richiede prima di tutto di capire quale profilo professionale viene effettivamente esercitato. Nel linguaggio comune si usa spesso la stessa espressione, ma sul piano giuridico bisogna distinguere almeno tra educatore professionale socio-pedagogico ed educatore professionale socio-sanitario, perché titoli, albo e ambiti di attività non coincidono.

Anche il codice ATECO non può essere scelto con una formula automatica. Con ATECO 2025 la stessa Federazione nazionale degli Ordini TSRM e PSTRP ha chiarito che per l’educatore professionale non è possibile prevedere un unico codice valido per tutti: la classificazione deve seguire l’attività economica svolta in modo prevalente.

Partita IVA educatore professionale: dati principali

  • Profilo: va distinto tra socio-pedagogico e socio-sanitario.
  • Albo: dipende dal profilo professionale e dal titolo abilitante.
  • ATECO: non esiste un unico codice valido per tutti gli educatori.
  • Forma: normalmente lavoro autonomo professionale.
  • Previdenza: in assenza di altra cassa professionale, normalmente Gestione Separata INPS.
  • Aliquota Gestione Separata 2026: 26,07% per il professionista privo di altra tutela previdenziale e non pensionato.
  • Forfettario: possibile se ricorrono requisiti e non vi sono cause di esclusione.

Educatore socio-pedagogico e socio-sanitario: perché vanno distinti

La Legge 55/2024 ha disciplinato la professione di educatore professionale socio-pedagogico e ha istituito il relativo albo. La legge prevede espressamente che questa professione possa essere esercitata anche in forma autonoma.

L’educatore professionale socio-sanitario è invece la professione sanitaria individuata dal DM 520/1998. Per il suo esercizio resta l’obbligo di iscrizione all’albo degli Educatori professionali presso gli Ordini TSRM e PSTRP, o nelle situazioni previste all’elenco speciale a esaurimento. La FNO TSRM e PSTRP ha chiarito che la Legge 55/2024 non ha eliminato né sostituito questo diverso percorso ordinistico.

Albo per educatore professionale socio-pedagogico

La Legge 55/2024 ha istituito l’Albo degli educatori professionali socio-pedagogici nell’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative. Prima di aprire la Partita IVA è quindi necessario verificare titolo posseduto, iscrizione e disciplina transitoria applicabile alla propria posizione.

Non è corretto usare la Partita IVA per presentarsi come educatore professionale socio-pedagogico se non si possiedono i requisiti necessari per esercitare la professione con quel titolo.

Albo per educatore professionale socio-sanitario

Per l’educatore professionale sanitario di cui al DM 520/1998 l’iscrizione resta collegata agli Ordini TSRM e PSTRP. La Federazione ribadisce l’obbligo di iscrizione per chi esercita il profilo professionale sanitario, anche in regime libero-professionale.

Il settore di attività può comprendere strutture sanitarie, sociosanitarie, socio-assistenziali, servizi territoriali, strutture residenziali e semiresidenziali, secondo competenze e limiti propri del profilo.

Codice ATECO educatore professionale nel 2026

Uno dei principali errori della SERP è attribuire a tutti gli educatori un solo codice ATECO. La documentazione diffusa dalla FNO TSRM e PSTRP dopo il confronto con ISTAT afferma invece che non è possibile prevedere un unico codice ATECO di riferimento. Tra i codici che possono essere presi in considerazione, in base all’attività prevalente, sono indicati ad esempio 85.69.01 e 88.99.04.

Il punto decisivo non è il titolo scritto sul biglietto da visita, ma ciò che il professionista fa concretamente: attività educativa, supporto sociale non residenziale, progettazione, formazione, attività sanitaria o sociosanitaria. Il codice va quindi scelto dopo aver descritto con precisione prestazioni e committenti.

Quando usare 85.69.01 o 88.99.04

I codici citati dalla documentazione di categoria non sono alternative da scegliere casualmente. Un’attività centrata sui servizi educativi e sul supporto all’istruzione può avere un inquadramento diverso da un’attività prevalentemente socio-assistenziale o pedagogica. Se vengono svolte più attività autonome e rilevanti, può essere necessario valutare un codice principale e codici secondari.

Per questo è sconsigliato copiare il codice da un collega senza confrontare le prestazioni realmente svolte.

Come aprire la Partita IVA

Per il libero professionista l’apertura fiscale avviene normalmente con il modello AA9/12, indicando attività, codice ATECO e regime fiscale. A differenza di un’attività commerciale, l’educatore che opera come professionista non è automaticamente tenuto all’iscrizione in Camera di Commercio: l’inquadramento dipende dalla natura effettiva dell’attività.

Prima dell’apertura vanno quindi verificati almeno: titolo professionale, albo competente, attività prevalente, ATECO, previdenza, eventuale assicurazione professionale e compatibilità con altri rapporti di lavoro.

Gestione Separata INPS nel 2026

Quando non esiste una cassa professionale autonoma e l’attività è esercitata come lavoro autonomo professionale, la posizione previdenziale è normalmente la Gestione Separata INPS. Per il 2026 l’aliquota complessiva del professionista privo di altra tutela previdenziale obbligatoria e non pensionato è 26,07%.

Se il professionista è già assicurato presso un’altra gestione obbligatoria o pensionato, l’aliquota può essere diversa. La posizione va quindi verificata sul singolo caso prima di stimare i contributi.

Regime forfettario per educatore professionale

L’educatore può utilizzare il regime forfettario se rispetta i requisiti generali. Nel 2026 il limite ordinario dei compensi resta pari a 85.000 euro e devono essere verificate le cause ostative previste dalla legge.

Il coefficiente di redditività non va attribuito automaticamente alla parola “educatore”: dipende dal codice ATECO effettivamente scelto. Se il codice utilizzato rientra tra le attività professionali con coefficiente del 78%, il reddito forfettario lordo sarà pari al 78% dei compensi; per altri codici la verifica deve essere effettuata sulla specifica classificazione.

Imposta sostitutiva al 5% o al 15%

L’imposta sostitutiva è normalmente del 15% e può essere ridotta al 5% per i primi cinque periodi d’imposta se sono rispettate le condizioni previste per una nuova attività. Non è sufficiente aprire una nuova Partita IVA per avere automaticamente il 5%.

Esempio con 25.000 euro di compensi

Ipotizziamo un educatore con un codice che prevede coefficiente del 78%, 25.000 euro di compensi e aliquota Gestione Separata del 26,07%. Il reddito forfettario lordo è 19.500 euro. I contributi sono circa 5.083,65 euro. Dopo la deduzione dei contributi, la base per l’imposta sostitutiva è circa 14.416,35 euro.

  • Imposta al 5%: circa 720,82 euro.
  • Imposta al 15%: circa 2.162,45 euro.

L’esempio serve a mostrare il metodo: prima si determina il reddito forfettario, poi si calcolano e deducono i contributi obbligatori, infine si applica l’imposta sostitutiva sulla base fiscale residua.

Educatore professionale con Co.co.co o lavoro dipendente

Non esiste una regola generale che imponga di trovare un “secondo committente per 10 ore” per poter aprire la Partita IVA. Se esiste già un rapporto di collaborazione o di lavoro, vanno invece controllati la natura reale del rapporto, l’autonomia dell’attività, eventuali incompatibilità contrattuali e le specifiche cause ostative del regime forfettario.

Quando la nuova attività viene svolta principalmente nei confronti di un soggetto con il quale esiste o esisteva un rapporto di lavoro subordinato, la causa ostativa relativa al datore o ex datore deve essere verificata con attenzione. Non va trasformata in una regola artificiale del “51% a un secondo cliente”.

Fatturazione elettronica, bollo e Sistema TS

Il professionista deve gestire la fatturazione elettronica secondo le regole applicabili al proprio profilo e alla prestazione. Per l’educatore socio-sanitario possono inoltre rilevare gli adempimenti collegati al settore sanitario e al Sistema Tessera Sanitaria, da verificare in base alla natura della prestazione e al soggetto destinatario.

Nel regime forfettario la fattura non espone normalmente IVA e va applicato il bollo quando dovuto. La corretta descrizione della prestazione è importante anche per distinguere attività educativa, sanitaria, formativa o di consulenza.

Assicurazione professionale e responsabilità

Chi lavora direttamente con minori, persone fragili, famiglie, strutture o utenti sanitari deve valutare con particolare attenzione la copertura assicurativa professionale e gli obblighi previsti dal proprio Ordine. Per il profilo sanitario possono inoltre rilevare obblighi deontologici, ECM e regole specifiche dell’esercizio professionale.

Errori da evitare

  • confondere educatore socio-pedagogico e socio-sanitario;
  • aprire la Partita IVA senza verificare l’albo competente;
  • usare automaticamente un solo codice ATECO per tutti gli educatori;
  • scegliere il codice perché “lo usa un collega”;
  • applicare automaticamente il coefficiente 78% senza controllare il codice;
  • credere che serva obbligatoriamente un secondo cliente al 51%;
  • calcolare l’imposta prima di dedurre i contributi previdenziali.

Domande frequenti

Qual è il codice ATECO dell’educatore professionale nel 2026?

Non esiste un unico codice valido per tutti. La FNO TSRM e PSTRP indica che il codice va scelto in base all’attività economica prevalente; tra gli esempi compaiono 85.69.01 e 88.99.04.

L’educatore professionale deve iscriversi a un albo?

Sì, ma l’albo dipende dal profilo. Il socio-pedagogico rientra nell’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative; il socio-sanitario mantiene il percorso ordinistico TSRM e PSTRP.

Quali contributi paga un educatore professionale?

Quando opera come libero professionista senza una cassa autonoma, normalmente versa alla Gestione Separata INPS. Nel 2026 l’aliquota del professionista senza altra tutela previdenziale è 26,07%.

Serve un secondo committente per aprire la Partita IVA?

No, non esiste una regola generale che imponga un secondo cliente. Vanno invece verificate autonomia del rapporto, eventuali incompatibilità e cause ostative del forfettario.

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