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Regime Forfettario
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CONSULENZE FORFETTARIO

Più accertamenti sullo stesso anno: quando il secondo è legittimo

L’Agenzia delle Entrate può emettere più atti riferiti allo stesso anno, ma oggi la regola di partenza è che l’azione accertativa per ciascun tributo e periodo d’imposta va esercitata una sola volta. Un secondo avviso può essere legittimo quando ricorre una specifica eccezione, per esempio un accertamento parziale nei limiti consentiti o un accertamento integrativo fondato su nuovi elementi; non basta invece rivalutare diversamente materiale che l’ufficio aveva già a disposizione.

La questione è diventata ancora più importante dopo l’introduzione dell’articolo 9-bis dello Statuto del contribuente, che ha codificato il divieto di bis in idem nel procedimento tributario. Per capire se due accertamenti sullo stesso anno sono compatibili bisogna confrontare tributo, fatti contestati, tipo di accertamento, elementi conosciuti dall’ufficio e oggetto della pretesa.

Si possono ricevere due accertamenti per lo stesso anno?

Sì, ma non automaticamente. Il solo fatto che due atti riguardino lo stesso periodo d’imposta non rende nullo il secondo. Va però applicata la regola dell’articolo 9-bis della legge 212/2000: salvo specifiche disposizioni che prevedano diversamente e ferma la possibilità di correggere vizi formali e procedurali, il contribuente ha diritto a che l’Amministrazione eserciti l’azione accertativa una sola volta per ciascun tributo e periodo d’imposta.

La norma è stata introdotta dal D.Lgs. 219/2023, che ha riformato lo Statuto dei diritti del contribuente. Questo significa che la domanda corretta non è semplicemente “quanti atti ho ricevuto?”, ma “il secondo atto rientra in una delle ipotesi in cui una nuova azione accertativa è ancora consentita?”.

Accertamento parziale e integrativo: qual è la differenza?

Tipo di secondo attoQuando può essere ammessoControllo decisivo
Accertamento parzialeQuando una disposizione specifica consente di accertare determinati elementi senza esaurire ogni ulteriore azioneVerificare che non sia usato per frammentare artificiosamente contestazioni già conoscibili
Accertamento integrativo o modificativo in aumentoQuando emergono nuovi elementi entro i termini di decadenzaIl nuovo atto deve indicare quali sono gli elementi nuovi e come l’ufficio ne è venuto a conoscenza
Atto su un tributo diversoPuò coesistere con un altro atto sullo stesso anno se riguarda una distinta obbligazione tributariaConfrontare imposta, presupposto e fatto contestato
Nuova valutazione degli stessi elementiIn linea generale non basta a giustificare un nuovo accertamento integrativoVerificare se il materiale era già nella disponibilità dell’ufficio

Accertamento integrativo: cosa sono i nuovi elementi?

L’articolo 43, comma 3, del DPR 600/1973 consente l’integrazione o la modifica in aumento di un accertamento quando vi è la sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. Nell’avviso devono essere indicati sia gli elementi nuovi sia gli atti o i fatti attraverso i quali sono arrivati a conoscenza dell’ufficio.

La Cassazione, con la sentenza n. 22825/2025, ha chiarito un punto molto utile: possono essere “nuovi” anche dati già conosciuti da un altro ufficio fiscale ma non ancora in possesso dell’ufficio che aveva emesso il primo atto. Al contrario, non è nuovo un elemento che deriva soltanto da una diversa o più approfondita valutazione del medesimo materiale probatorio già acquisito. Il principio è riassunto anche dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.

Un accertamento parziale può essere seguito da un altro?

L’accertamento parziale previsto dall’articolo 41-bis del DPR 600/1973 nasce come strumento che, in presenza dei presupposti di legge, non esaurisce necessariamente ogni successiva attività di controllo. Questo non significa però che possa essere utilizzato senza limiti per contestare “a pezzi” lo stesso materiale già conosciuto.

Nel 2026 la giurisprudenza tributaria ha già applicato il nuovo articolo 9-bis contro l’accertamento “a singhiozzo”: la Corte di giustizia tributaria di Modena ha ritenuto incompatibile con il principio di unicità una segmentazione artificiosa delle contestazioni priva di elementi nuovi acquisiti attraverso autonoma attività istruttoria. È quindi necessario leggere insieme la regola speciale dell’accertamento parziale e la nuova garanzia generale contro la reiterazione ingiustificata.

IVA e imposte sui redditi possono avere due atti distinti?

Sì, perché il divieto di bis in idem è riferito a ciascun tributo e periodo d’imposta. Un avviso relativo all’IVA e un altro relativo alle imposte sui redditi possono quindi riferirsi allo stesso anno senza essere per questo duplicati.

Tuttavia, se entrambi partono dagli stessi fatti, conviene verificare che non vi sia una duplicazione economica della medesima pretesa e che ciascun atto spieghi con chiarezza il proprio presupposto. La coincidenza dell’anno non basta né per rendere legittimi né per rendere illegittimi i due avvisi.

Avviso bonario e avviso di accertamento sono la stessa cosa?

No. Le comunicazioni derivanti dai controlli automatici o formali della dichiarazione non coincidono con un avviso di accertamento. Per questo la presenza di una precedente comunicazione non impedisce, da sola, una successiva attività accertativa su fatti o componenti diversi.

Quando il secondo accertamento va controllato con attenzione?

  • Il secondo atto riguarda lo stesso tributo, lo stesso anno e gli stessi fatti del primo.
  • L’ufficio parla di accertamento integrativo ma non individua chiaramente i nuovi elementi.
  • I “nuovi elementi” sono in realtà una rivalutazione di documenti già acquisiti nel primo procedimento.
  • Più atti parziali sembrano frammentare artificialmente una contestazione che poteva essere formulata unitariamente.
  • Il secondo avviso non spiega il rapporto con quello precedente.
  • La nuova pretesa è stata notificata oltre il termine di decadenza.
  • Il primo accertamento è stato definito con adesione e la seconda contestazione riguarda fatti già noti o conoscibili al momento della definizione.

Se il dubbio riguarda la tempestività dell’atto, va verificata anche la disciplina dei termini di decadenza dell’accertamento.

Come confrontare due accertamenti sullo stesso anno

  1. Controlla periodo d’imposta e tributo indicati in ciascun atto.
  2. Confronta i fatti contestati, non soltanto gli importi.
  3. Verifica la norma su cui si fonda il secondo avviso.
  4. Controlla se il secondo è qualificato come parziale, integrativo o modificativo.
  5. Individua gli eventuali nuovi elementi e la data in cui l’ufficio dichiara di averli conosciuti.
  6. Verifica se quei documenti o dati erano già stati acquisiti nel primo procedimento.
  7. Confronta imponibile, imposta, sanzioni e interessi per escludere duplicazioni.
  8. Calcola separatamente il termine di impugnazione di ciascun atto.

Se devi decidere come reagire, può esserti utile anche la guida su quando pagare o impugnare un avviso di accertamento. Se invece il problema riguarda un vizio dell’atto, consulta i vizi che possono rendere l’avviso nullo o annullabile.

Domande frequenti

Posso ricevere due accertamenti per lo stesso anno?

Sì, ma il secondo deve rispettare il divieto di bis in idem e rientrare in una delle ipotesi in cui una nuova azione è consentita, per esempio perché riguarda un diverso tributo o perché ricorrono i presupposti di un accertamento parziale o integrativo.

Un accertamento integrativo deve indicare nuovi elementi?

Sì. L’articolo 43 del DPR 600/1973 richiede nuovi elementi e l’indicazione degli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell’ufficio. Una semplice rivalutazione del materiale già acquisito non basta.

IVA e IRPEF possono essere accertate con due atti nello stesso anno?

Sì. Il principio di unicità opera per ciascun tributo e periodo d’imposta, quindi atti relativi a tributi diversi possono coesistere, purché ciascuna pretesa abbia il proprio fondamento e non vi siano duplicazioni illegittime.

Il secondo accertamento è nullo se usa gli stessi documenti del primo?

Non si può rispondere in automatico, ma è un segnale da verificare. Se il secondo atto integrativo nasce solo da una diversa valutazione del medesimo materiale già conosciuto, manca il requisito dei nuovi elementi e può esserci un problema di legittimità.

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