Aprire la Partita IVA da guida turistica nel 2026 significa coordinare tre aspetti distinti: abilitazione professionale, codice ATECO e previdenza. La professione è regolamentata a livello nazionale e, per chi consegue oggi il titolo, l’esercizio richiede il superamento dell’esame nazionale e l’iscrizione nell’Elenco Nazionale delle Guide Turistiche (ENGT). Per l’attività tipica di guida turistica indipendente ATECO 2025 prevede il codice 79.90.01 – Servizi di guida turistica.
Nel regime forfettario il coefficiente applicato a questa attività è del 67%. La guida turistica che opera come libera professionista, senza una propria cassa professionale, rientra normalmente nella Gestione Separata INPS: nel 2026 l’aliquota è del 26,07% per chi non ha altra previdenza obbligatoria e del 24% nei casi previsti per pensionati o soggetti già assicurati.
Partita IVA guida turistica: quadro rapido
- ATECO 2025: 79.90.01 – Servizi di guida turistica.
- Coefficiente forfettario: 67%.
- Requisito professionale: abilitazione e iscrizione ENGT secondo la disciplina nazionale.
- Inquadramento: normalmente libero professionista.
- Camera di Commercio: non necessaria per la mera prestazione professionale di guida.
- Previdenza: Gestione Separata INPS.
- INPS 2026: 26,07% senza altra previdenza obbligatoria; 24% nei casi previsti.
Quando serve la Partita IVA alla guida turistica
La Partita IVA serve quando l’attività è svolta in modo abituale e organizzato. Tour ricorrenti, rapporti continuativi con agenzie, hotel o tour operator, promozione online, prenotazioni periodiche e un calendario stabile di visite indicano una vera attività professionale. Non esiste una soglia generale di 5.000 euro che consenta di lavorare abitualmente senza Partita IVA.
Una prestazione realmente sporadica va valutata in modo diverso, ma quando l’attività diventa continuativa conviene impostare correttamente posizione fiscale e previdenziale fin dall’inizio.
Abilitazione nazionale ed Elenco Nazionale delle Guide Turistiche
La disciplina nazionale della professione prevede che l’esercizio della guida turistica sia subordinato all’abilitazione e alla conseguente iscrizione nell’ENGT. Per chi accede oggi alla professione l’esame nazionale è indetto dal Ministero del Turismo e comprende prova scritta, orale e tecnico-pratica.
Le guide già abilitate secondo la disciplina precedente possono accedere all’Elenco secondo le regole transitorie previste. Il Ministero ha inoltre chiarito nelle FAQ ENGT che possono iscriversi sia i soggetti già in possesso di precedente abilitazione sia chi supera l’esame nazionale.
Codice ATECO guida turistica 79.90.01
ATECO 2025 ha introdotto il codice specifico 79.90.01 per i servizi di guida turistica. Le note ISTAT comprendono le guide indipendenti che operano in ambito storico, artistico, culturale, museale, religioso, architettonico, archeologico e monumentale.
Il vecchio codice 79.90.20 utilizzato prima della nuova classificazione non è più il riferimento operativo attuale. Per approfondire solo questo aspetto abbiamo mantenuto una pagina distinta sul codice ATECO della guida turistica, così la guida generale non si sovrappone all’intento di ricerca specifico sul codice.
Guida turistica, guida ambientale e accompagnatore: codici diversi
ATECO 2025 separa attività che in passato venivano spesso accorpate. Il 79.90.01 riguarda la guida turistica; il 79.90.02 l’accompagnamento in ambiente naturale; il 79.90.03 gli altri servizi di accompagnamento turistico; il 79.90.04 altre attività di assistenza turistica. La scelta dipende dal servizio realmente venduto al cliente.
Se la stessa persona svolge più attività autonome e economicamente rilevanti può essere necessario utilizzare più codici. Non conviene scegliere il codice soltanto in base al coefficiente fiscale.
Come aprire la Partita IVA da guida turistica
Per la libera professione l’apertura fiscale avviene normalmente con il modello AA9/12, indicando il codice 79.90.01 e il regime fiscale. La mera attività professionale non richiede di per sé l’iscrizione alla Camera di Commercio. Dopo l’apertura va gestita l’iscrizione alla Gestione Separata INPS quando dovuta.
Prima dell’apertura è utile definire con precisione: servizi offerti, eventuali attività secondarie, clienti italiani o esteri, modalità di prenotazione, abilitazione ENGT, codice ATECO, previdenza e regime fiscale.
Regime forfettario per guida turistica
La guida turistica persona fisica può applicare il regime forfettario se rispetta requisiti e cause di esclusione. Il limite ordinario dei compensi è 85.000 euro. Vanno inoltre verificati lavoro dipendente, partecipazioni societarie, rapporti con ex datori di lavoro e gli altri requisiti previsti dalla disciplina vigente.
Per il controllo completo puoi consultare la guida ai requisiti del regime forfettario 2026.
Coefficiente di redditività del 67%
Per il codice 79.90.01 il coefficiente di redditività applicato nel forfettario è del 67%. Con 30.000 euro di compensi incassati, il reddito forfettario lordo è quindi 20.100 euro. Il restante 33% rappresenta i costi riconosciuti in modo forfettario.
Questo punto è importante perché alcune guide online continuano ad associare alla professione coefficienti diversi. Il coefficiente va verificato sulla classificazione attuale e sul raccordo fiscale applicabile, non copiato da vecchi codici ATECO.
Gestione Separata INPS 2026
La guida turistica libera professionista senza cassa previdenziale autonoma rientra normalmente nella Gestione Separata. La circolare INPS n. 8/2026 fissa al 26,07% l’aliquota dei professionisti non assicurati presso altra forma obbligatoria. Per pensionati o soggetti già assicurati, nelle condizioni previste, l’aliquota è del 24%.
La Gestione Separata non funziona come la Gestione Artigiani: non esiste un contributo fisso minimo da pagare comunque in assenza di reddito. Il minimale di 18.808 euro rileva invece per l’accredito contributivo dell’intero anno.
Per approfondire puoi leggere la guida sulla Gestione Separata INPS 2026.
Esempio corretto con 30.000 euro di compensi
Supponiamo una guida turistica in forfettario con 30.000 euro di compensi, coefficiente del 67% e Gestione Separata al 26,07%. Il reddito forfettario lordo è 20.100 euro. I contributi sono circa 5.240 euro.
I contributi previdenziali obbligatori deducibili vanno sottratti prima dell’imposta sostitutiva: 20.100 − 5.240 = circa 14.860 euro. L’imposta è quindi circa 743 euro al 5% oppure 2.229 euro al 15%. Il calcolo reale dipende dai contributi effettivamente versati e dalla posizione personale.
Imposta sostitutiva al 5% o al 15%
L’aliquota ordinaria del forfettario è del 15%. Può scendere al 5% per i primi cinque periodi d’imposta soltanto quando ricorrono tutti i requisiti della nuova attività. Non basta aprire la Partita IVA per ottenere automaticamente l’aliquota ridotta.
Fatture, agenzie e tour operator
La guida può fatturare direttamente al turista oppure a un’agenzia, un tour operator, un hotel o altro committente. Il soggetto a cui viene resa la prestazione incide su intestazione della fattura e, nei rapporti esteri, sulle regole IVA territoriali. Nel forfettario italiano resta inoltre l’obbligo di fatturazione elettronica nei casi previsti.
Se un portale trattiene una commissione, è utile distinguere il compenso della guida dal costo del servizio di intermediazione. La commissione non riduce automaticamente i compensi fiscalmente rilevanti nel forfettario: il trattamento dipende da come è strutturata l’operazione e dalla documentazione emessa.
Per l’operatività nazionale consulta la guida sulla fatturazione elettronica nel forfettario.
Clienti esteri e visite in Italia
Una guida italiana può lavorare con agenzie e clienti stranieri pur svolgendo le visite sul territorio italiano. Prima di emettere fattura bisogna distinguere cliente privato, impresa UE e impresa extra-UE, perché territorialità e adempimenti possono cambiare. Nei rapporti B2B comunitari può diventare rilevante anche la posizione VIES.
Spese di viaggio e rimborsi
Trasporti, ingressi, pernottamenti, auricolari, materiali, assicurazioni e promozione possono incidere sul margine. Nel forfettario questi costi non vengono dedotti analiticamente: sono assorbiti dalla quota di costi riconosciuta dal coefficiente. Anche un riaddebito al cliente non diventa automaticamente una somma esclusa dai compensi; bisogna verificare se si tratta davvero di un’anticipazione effettuata in nome e per conto del cliente.
Stagionalità e gestione della liquidità
Il lavoro della guida turistica può essere molto stagionale. I contributi e le imposte, però, seguono le scadenze fiscali e possono concentrarsi nei mesi successivi ai periodi di maggiore incasso. È utile separare periodicamente una quota dei compensi per saldo e acconti, invece di valutare la convenienza soltanto sul denaro disponibile durante l’alta stagione.
Quando il forfettario può non convenire
Il coefficiente del 67% riconosce forfettariamente costi pari al 33% dei compensi. Se le spese reali per trasferte, promozione, collaboratori, servizi di prenotazione e organizzazione sono stabilmente superiori, oppure se l’attività richiede investimenti con IVA rilevante, conviene confrontare il regime ordinario. Il confronto va fatto sul margine reale, non solo sull’aliquota del 5% o 15%.
Errori da evitare
- usare ancora il vecchio 79.90.20 come codice operativo attuale;
- confondere guida turistica, guida ambientale e accompagnatore turistico;
- iniziare l’attività senza verificare abilitazione e iscrizione ENGT;
- considerare i 5.000 euro come soglia automatica della Partita IVA;
- applicare un coefficiente di redditività non coerente con il codice attuale;
- calcolare l’imposta sostitutiva prima di dedurre i contributi obbligatori;
- ignorare commissioni, clienti esteri e stagionalità nella pianificazione finanziaria.
Domande frequenti
Il codice ATECO 2025 è 79.90.01 – Servizi di guida turistica. Il vecchio 79.90.20 non è più il riferimento operativo attuale.
Sì. La disciplina nazionale subordina l’esercizio all’abilitazione o al riconoscimento della qualifica e alla conseguente iscrizione nell’Elenco Nazionale delle Guide Turistiche, salvo i casi particolari previsti dalla legge.
Per l’attività 79.90.01 considerata in questa guida il coefficiente del regime forfettario è del 67%.
Se iscritta alla Gestione Separata e priva di altra previdenza obbligatoria, l’aliquota 2026 è del 26,07% sul reddito professionale imponibile. Nei casi previsti per pensionati o soggetti già assicurati l’aliquota è del 24%.
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