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Regime Forfettario

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Partita IVA apicoltore 2026: ATECO 01.48.30, IVA agricola e INPS

La Partita IVA per apicoltore nel 2026 richiede un inquadramento diverso da quello tipico di molti professionisti e piccole imprese. L’apicoltura è infatti considerata per legge un’attività agricola, anche quando non è collegata alla gestione di un terreno. Per questo non basta scegliere un codice ATECO e applicare automaticamente il regime forfettario con imposta sostitutiva al 5% o al 15%.

Dal 2025 il codice corretto è ATECO 01.48.30 – Apicoltura, che comprende l’allevamento delle api e la produzione di miele, cera, propoli, veleno d’api, favo e altri prodotti dell’alveare. A questo si aggiungono gli obblighi di registrazione in BDN, il censimento annuale degli alveari e, per chi esercita professionalmente, gli adempimenti fiscali e previdenziali propri dell’impresa agricola.

Partita IVA apicoltore 2026: quadro rapido

  • ATECO 2025: 01.48.30 – Apicoltura.
  • Natura dell’attività: agricola ai sensi della legge 313/2004 e dell’articolo 2135 del Codice civile.
  • Prodotti agricoli: miele, cera d’api, pappa reale, polline, propoli, veleno d’api, api, api regine, idromele e aceto di miele.
  • IVA: può trovare applicazione il regime speciale agricolo dell’articolo 34 del DPR 633/1972.
  • Forfettario legge 190/2014: non va dato per automatico; chi si avvale di un regime speciale IVA rientra in una causa di esclusione.
  • INPS agricola 2026: per coltivatori diretti e IAP l’aliquota di finanziamento è confermata al 24%, con calcolo su redditi convenzionali.
  • BDN: attività apistica e apiari devono essere registrati; il censimento annuale va aggiornato tra il 1° novembre e il 31 dicembre.

Codice ATECO dell’apicoltore: 01.48.30

Con ATECO 2025 l’apicoltura è classificata nel codice 01.48.30. Le note esplicative ISTAT comprendono espressamente l’apicoltura, la produzione dei sottoprodotti delle api – come miele, cera, propoli, veleno d’api e favo – e la propagazione di api destinate alla vendita.

Il vecchio codice 01.49.30 apparteneva alla classificazione precedente. Chi apre o varia la Partita IVA nel 2026 deve quindi verificare che i dati anagrafici e camerali siano coerenti con ATECO 2025. Sul sito è disponibile anche la scheda del codice ATECO 01.48.30 – Apicoltura.

L’apicoltura è attività agricola anche senza terreno

La legge 24 dicembre 2004 n. 313 stabilisce un principio fondamentale: la conduzione zootecnica delle api è considerata a tutti gli effetti attività agricola ai sensi dell’articolo 2135 del Codice civile, anche se non è necessariamente collegata alla gestione del terreno.

La stessa legge considera prodotti agricoli il miele, la cera d’api, la pappa reale, il polline, il propoli, il veleno d’api, le api e le api regine, l’idromele e l’aceto di miele. Questo inquadramento incide sulla scelta del regime IVA, sulla determinazione del reddito e sulla previdenza.

Fonte ufficiale: articolo 2 della legge 313/2004.

Apicoltore e regime forfettario: perché non è automatico

È qui che molte semplificazioni diventano pericolose. Il regime forfettario della legge 190/2014 è il regime con soglia di 85.000 euro, coefficienti di redditività e imposta sostitutiva ordinariamente al 15% o, se spettante, al 5%. La stessa legge, però, stabilisce che non possono avvalersene le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito.

L’agricoltura dispone di un proprio regime speciale IVA disciplinato dall’articolo 34 del DPR 633/1972. Per le cessioni di prodotti agricoli indicate dalla norma, l’IVA funziona con percentuali di compensazione e regole specifiche. Di conseguenza un apicoltore che applica questo regime non deve essere trattato come un normale contribuente forfettario soltanto perché è una persona fisica con ricavi inferiori a 85.000 euro.

Le fonti di riferimento sono il regime speciale agricolo dell’articolo 34 DPR 633/1972 e la legge 190/2014, che al comma 57 individua la causa di esclusione per chi utilizza regimi speciali IVA.

Quindi un apicoltore non può mai essere forfettario?

Non è corretto dare una risposta assoluta senza esaminare le attività effettivamente svolte. L’apicoltore può avere una situazione composta da attività agricola principale, eventuali attività connesse e, in alcuni casi, attività ulteriori con un diverso inquadramento fiscale. Inoltre il produttore agricolo può, nei casi previsti, optare per regole IVA diverse da quelle speciali.

Per questo la verifica deve partire da quattro elementi: cosa viene prodotto, cosa viene venduto, da dove provengono i prodotti e quale regime IVA viene concretamente applicato. Solo dopo si può stabilire se esiste spazio per il regime forfettario della legge 190/2014 su un’attività diversa o separata. La sola presenza del codice 01.48.30 non basta per concludere che si applichi il 5% o il 15%.

Reddito agrario e reddito d’impresa nell’apicoltura

Essere attività agricola ai sensi del Codice civile non significa che ogni reddito dell’apicoltore sia sempre determinato nello stesso modo. L’articolo 32 del TUIR disciplina il reddito agrario e, per l’allevamento di animali, collega tale qualificazione anche alla capacità produttiva del terreno e ai mangimi ottenibili dallo stesso.

Le istruzioni fiscali prevedono inoltre regole specifiche per la parte di allevamento che eccede i limiti del reddito agrario. Nel caso degli alveari, ai fini dei calcoli fiscali sulle attività di allevamento, l’unità è riferita alla famiglia di api. La posizione va quindi determinata sulla struttura concreta dell’azienda e non con un coefficiente generico preso da una tabella del forfettario.

Questo è anche il motivo per cui una guida sull’apicoltore deve tenere separati tre concetti: attività agricola civilistica, regime IVA agricolo e determinazione fiscale del reddito.

Piccolo produttore agricolo e soglia di 7.000 euro

L’articolo 34, comma 6, del DPR 633/1972 prevede un regime di esonero per i produttori agricoli che nell’anno precedente hanno realizzato – o, in caso di nuova attività, prevedono di realizzare – un volume d’affari non superiore a 7.000 euro, formato per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli ricompresi nel regime speciale.

In questa situazione il produttore è esonerato da diversi adempimenti IVA, fermo restando quanto previsto dalla norma per documenti e acquisti. Questa soglia non deve essere confusa con il limite di 85.000 euro del regime forfettario: sono due discipline differenti.

INPS dell’apicoltore nel 2026

L’inquadramento previdenziale dipende dalla posizione concreta dell’imprenditore agricolo. Per coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali, la circolare INPS n. 67 del 18 giugno 2026 conferma l’aliquota di finanziamento al 24%. Il calcolo non funziona però come la Gestione Separata: si basa sul reddito convenzionale annuo collegato alle fasce previste per il settore agricolo.

Per il 2026 il reddito medio convenzionale giornaliero è pari a 66,86 euro. Alla contribuzione IVS si aggiungono gli importi previsti per maternità e, nei casi applicabili, INAIL. Le scadenze indicate dall’INPS per il 2026 sono 16 luglio, 16 settembre, 16 novembre 2026 e 18 gennaio 2027.

Fonte: circolare INPS n. 67/2026.

Banca Dati Nazionale e codice aziendale

Tutte le attività di apicoltura e gli apiari devono essere registrati nella Banca Dati Nazionale (BDN). Il codice aziendale identifica l’attività apistica e il proprietario; i singoli apiari sono poi collegati a quel codice.

Tra le informazioni registrate rientrano la tipologia dell’attività – produzione per commercializzazione o autoconsumo – la natura stanziale o nomade degli apiari, la sottospecie allevata e la modalità convenzionale o biologica. Tra il 1° novembre e il 31 dicembre di ogni anno l’apicoltore deve aggiornare il censimento annuale con consistenza e dislocazione degli apiari.

Il Ministero della Salute riepiloga gli obblighi nella pagina dedicata all’Anagrafe apistica.

Vendita di miele e altri prodotti dell’alveare

La vendita del miele prodotto dalla propria attività rientra naturalmente nel cuore dell’attività apistica. La legge 313/2004 considera inoltre prodotti agricoli anche cera d’api, pappa reale, polline, propoli, veleno d’api, api, api regine, idromele e aceto di miele.

Quando però l’impresa vende prodotti acquistati da terzi, effettua trasformazioni ulteriori o affianca servizi e attività commerciali, occorre verificare se tali operazioni restano agricole o connesse oppure assumono autonoma natura commerciale. Questo può cambiare sia l’IVA sia la determinazione del reddito e può richiedere codici ATECO aggiuntivi.

Apicoltore hobbista, imprenditore apistico e professionista

La legge distingue le figure che operano nel settore. È apicoltore chiunque detiene e conduce alveari; è imprenditore apistico chi li conduce nell’ambito dell’attività agricola di cui all’articolo 2135 del Codice civile; è apicoltore professionista chi esercita l’attività di imprenditore apistico a titolo principale.

Questa distinzione è importante perché possedere alcuni alveari per autoconsumo non coincide automaticamente con l’esercizio professionale di un’impresa. La BDN distingue infatti anche l’orientamento produttivo destinato alla commercializzazione da quello destinato all’autoconsumo. Chi inizia a vendere stabilmente miele o altri prodotti dell’alveare deve verificare l’apertura della posizione fiscale e tutti gli adempimenti collegati all’attività economica.

Vendita online del miele: attenzione all’attività effettiva

Vendere online il miele prodotto dalla propria azienda non trasforma automaticamente l’apicoltore in un commerciante puro: la commercializzazione dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla propria attività può rientrare nelle attività agricole connesse previste dall’articolo 2135 del Codice civile. Diverso è il caso di un’attività organizzata prevalentemente per acquistare e rivendere miele o altri prodotti di terzi.

Prima di aggiungere un codice ATECO commerciale occorre quindi capire la provenienza prevalente dei prodotti e il modello di vendita. Questo evita due errori opposti: trattare come commercio ciò che resta attività agricola connessa oppure far rientrare nell’agricoltura una vera attività autonoma di rivendita.

Come aprire la Partita IVA da apicoltore

Per un’attività professionale destinata alla commercializzazione, il percorso operativo normalmente comprende:

  1. definire la forma dell’impresa e l’inquadramento agricolo;
  2. aprire la Partita IVA con il codice ATECO 01.48.30;
  3. verificare l’iscrizione al Registro delle Imprese e le comunicazioni camerali necessarie;
  4. definire la posizione previdenziale agricola corretta;
  5. registrare attività e apiari in BDN e ottenere il codice aziendale;
  6. predisporre gli eventuali adempimenti sanitari e i locali per smielatura, lavorazione e confezionamento;
  7. verificare SCIA e procedure locali quando richieste dal modello organizzativo e dalla vendita;
  8. scegliere consapevolmente il regime IVA e la modalità di determinazione del reddito.

Errori da evitare

  • usare ancora il vecchio ATECO 01.49.30 senza verificare il passaggio ad ATECO 2025;
  • considerare automaticamente l’apicoltore un normale forfettario al 5% o 15%;
  • confondere la soglia agricola IVA di 7.000 euro con il limite di 85.000 euro del regime forfettario;
  • ignorare la registrazione in BDN e il censimento annuale;
  • usare la Gestione Separata INPS come riferimento standard per un’attività agricola;
  • trattare la vendita di beni acquistati da terzi come se fosse sempre vendita della propria produzione agricola;
  • non distinguere tra attività agricola, attività connessa e autonoma attività commerciale.

Domande frequenti

Qual è il codice ATECO dell’apicoltore nel 2026?

Il codice ATECO 2025 è 01.48.30 – Apicoltura. Ha sostituito il precedente 01.49.30 e comprende apicoltura, produzione di miele e altri sottoprodotti delle api e propagazione di api per la vendita.

Un apicoltore può applicare il regime forfettario?

Non va dato per automatico. L’agricoltura dispone di un regime speciale IVA e la legge 190/2014 esclude dal regime forfettario chi si avvale di regimi speciali IVA. Occorre verificare attività svolte e regime concretamente adottato.

L’apicoltura è attività agricola anche senza terreno?

Sì. La legge 313/2004 considera la conduzione zootecnica delle api attività agricola ai sensi dell’articolo 2135 del Codice civile anche se non è necessariamente correlata alla gestione del terreno.

Quali obblighi BDN ha un apicoltore?

Attività apistica e apiari devono essere registrati nella BDN. Inoltre, tra il 1° novembre e il 31 dicembre di ogni anno va aggiornato il censimento con consistenza e dislocazione degli apiari.

Quale INPS paga un apicoltore professionale?

L’inquadramento dipende dalla posizione concreta. Per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali l’INPS applica la contribuzione agricola; nel 2026 l’aliquota di finanziamento è confermata al 24%, calcolata sul reddito convenzionale previsto per il settore.

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