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Reddito di liquidazione SNC: quadro RM e tassazione separata

Domanda di Stefania da Pescara: «Dove indicare il reddito da liquidazione di una SNC costituita da più di cinque anni?»

Se ricorrono i presupposti per la tassazione separata del reddito da liquidazione di una SNC, l’importo non va indicato nel quadro RM del modello REDDITI SP come reddito tassato separatamente della società. È il socio a dichiarare il reddito nella propria dichiarazione, nel quadro RM del modello REDDITI Persone Fisiche. Se invece la tassazione separata non è applicabile o il socio sceglie la tassazione ordinaria, il reddito confluisce nel quadro RH.

La risposta corretta richiede però due verifiche temporali che spesso vengono confuse: la SNC deve essere stata costituita da oltre cinque anni prima dell’inizio della liquidazione, come prevede l’articolo 17, comma 1, lettera l), del TUIR; inoltre, per le liquidazioni soggette alla disciplina oggi vigente dell’articolo 182, la possibilità di chiedere la tassazione separata è collegata alla liquidazione che si protrae per non più di tre esercizi, compreso quello in cui ha avuto inizio.

Dove va indicato il reddito da liquidazione della SNC

SituazioneDichiarazioneQuadro
Tassazione separata spettante e richiestaREDDITI PF del socioRM
Tassazione ordinariaREDDITI PF del socioRH
Reddito della liquidazione determinato dalla SNCREDDITI SPQuadri reddituali della società, non RM come tassazione separata del socio

Il punto centrale è quindi questo: il quadro RM della società di persone non sostituisce il quadro RM personale del socio. La SNC determina il risultato fiscale della liquidazione e attribuisce il reddito ai soci secondo le regole proprie delle società di persone; l’eventuale tassazione separata viene gestita nella dichiarazione personale di ciascun socio.

Perché il quadro RM di REDDITI SP non è quello giusto

Il quadro RM del modello REDDITI SP può contenere redditi soggetti a regole particolari in capo alla società o redditi da attribuire ai soci in specifiche fattispecie, ma non è il luogo nel quale una SNC assoggetta a tassazione separata il reddito da liquidazione spettante al socio ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera l).

La conferma operativa arriva anche dalle istruzioni al modello REDDITI PF: il quadro RM è destinato ai redditi soggetti a tassazione separata previsti dall’articolo 17 del TUIR. L’Agenzia delle Entrate, nelle istruzioni al quadro RM di REDDITI PF 2026, ricorda espressamente che in questo quadro confluiscono i redditi soggetti a tassazione separata dell’articolo 17.

Il requisito dei cinque anni: cosa significa davvero

L’articolo 17, comma 1, lettera l), riguarda i redditi imputati ai soci in dipendenza della liquidazione, anche concorsuale, delle società indicate nell’articolo 5 del TUIR, tra cui SNC e SAS. Per applicare la tassazione separata, il periodo compreso tra la costituzione della società e l’inizio della liquidazione deve essere superiore a cinque anni.

Non conta quindi da quanti anni il socio partecipa alla società né quanto tempo è passato dalla singola operazione che ha generato il reddito. Il confronto richiesto dalla norma è tra la data di costituzione della SNC e la data di inizio della liquidazione.

Il testo vigente dell’articolo 17 TUIR è consultabile nella banca dati ufficiale del Dipartimento delle Finanze.

Dal 2025 conta anche la durata della liquidazione

La riforma della liquidazione ordinaria ha modificato l’articolo 182 del TUIR. Per SNC e SAS, il reddito relativo al periodo compreso tra l’inizio e la chiusura della liquidazione è determinato sulla base del bilancio finale. Se la liquidazione dura più di un esercizio, i risultati dei periodi intermedi seguono le regole previste dalla norma.

La versione vigente dal 31 dicembre 2024 stabilisce che, se la liquidazione si protrae per non più di tre esercizi, compreso quello di inizio, i soci possono chiedere la tassazione separata del reddito secondo gli articoli 17 e 21. È un dettaglio importante perché molte guide ancora riportano la vecchia disciplina senza considerare la riforma.

Il testo aggiornato è nell’articolo 182 TUIR sul sito del Dipartimento delle Finanze.

Tassazione separata: non significa tassare l’intera somma ricevuta

Un altro errore frequente è considerare imponibile tutto ciò che il socio riceve alla fine della liquidazione. L’articolo 20-bis del TUIR rinvia, per la determinazione del reddito di partecipazione, alle regole dell’articolo 47, comma 7. In sostanza bisogna distinguere la restituzione del valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione dal reddito effettivamente imponibile.

Se, per esempio, al socio vengono attribuiti 70.000 euro ma il costo fiscale della partecipazione, correttamente aggiornato per redditi e perdite imputati nel tempo, è 45.000 euro, non si può concludere automaticamente che 70.000 euro siano reddito tassabile. La determinazione richiede il confronto previsto dalle norme sul reddito di partecipazione e la ricostruzione del costo fiscale della quota.

Come viene calcolata l’imposta separata

Per i redditi imputati ai soci in dipendenza della liquidazione, l’articolo 21 del TUIR prevede una regola specifica. L’imposta è determinata applicando al reddito imputato l’aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all’anno nel quale è iniziata la liquidazione.

La tassazione separata serve proprio a evitare che un reddito formatosi economicamente in un arco temporale lungo venga sommato integralmente agli altri redditi di un solo anno con un effetto eccessivamente progressivo. Il meccanismo, però, non è sempre più conveniente della tassazione ordinaria: il socio può avere interesse a confrontare i due risultati prima di scegliere.

Quando si usa invece il quadro RH

Il quadro RH torna rilevante quando il reddito deve concorrere alla tassazione ordinaria del socio. Questo accade, per esempio, quando non ricorrono i requisiti per la tassazione separata oppure quando il contribuente esercita l’opzione per non avvalersene nei casi in cui la legge consente la scelta.

Quindi “SNC in liquidazione = quadro RM” non è una regola automatica. Prima vanno verificati il requisito dei cinque anni, la disciplina della durata della liquidazione e la scelta fiscale del socio.

Esempio completo

Una SNC viene costituita nel 2016 e posta in liquidazione nel 2025. La liquidazione si conclude nel 2026. La società esiste quindi da più di cinque anni prima dell’inizio della liquidazione e la procedura si chiude entro il limite temporale previsto dall’attuale articolo 182.

La SNC determina il reddito della liquidazione secondo le regole fiscali applicabili e attribuisce ai soci le rispettive quote. Il socio che possiede i requisiti per la tassazione separata dichiara il reddito nella propria dichiarazione REDDITI PF, nel quadro RM. Se sceglie la tassazione ordinaria, la quota viene invece gestita nel quadro RH.

Cosa deve consegnare la SNC al socio

Per compilare correttamente la dichiarazione personale non basta conoscere quanto denaro è stato materialmente incassato. Il socio deve poter ricostruire almeno la quota di reddito attribuita, il periodo al quale si riferisce, la data di inizio della liquidazione e gli elementi necessari per determinare il costo fiscale della partecipazione.

La società e il liquidatore devono quindi predisporre i dati fiscali della liquidazione in modo coerente con la dichiarazione REDDITI SP e con le quote attribuite ai soci. Il socio utilizzerà tali informazioni per la propria dichiarazione e per verificare se ricorrono le condizioni della tassazione separata.

Checklist prima di compilare il quadro RM

  • verifica la data di costituzione della SNC;
  • verifica la data effettiva di inizio della liquidazione;
  • controlla che tra le due date siano trascorsi più di cinque anni;
  • verifica la durata della liquidazione alla luce dell’articolo 182 vigente;
  • ricostruisci la quota di reddito attribuita al socio;
  • non confondere la somma ricevuta con il reddito fiscalmente imponibile;
  • confronta tassazione separata e ordinaria;
  • usa il quadro RM di REDDITI PF se scegli e puoi applicare la tassazione separata;
  • usa il quadro RH quando il reddito concorre alla tassazione ordinaria.

Domande frequenti

Il reddito da liquidazione della SNC va nel quadro RM della società?

No, non quando si tratta del reddito imputato al socio soggetto a tassazione separata. La SNC determina e attribuisce il reddito; il socio lo indica nel proprio quadro RM di REDDITI PF.

Quando il socio può usare la tassazione separata?

L’articolo 17 richiede, tra l’altro, che tra costituzione della società e inizio della liquidazione siano trascorsi più di cinque anni. Va inoltre verificata la disciplina vigente dell’articolo 182 sulla durata della liquidazione.

Se non applico la tassazione separata dove dichiaro il reddito?

Se il reddito concorre alla tassazione ordinaria, la quota di partecipazione viene dichiarata nel quadro RH del modello REDDITI PF.

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