Un corrispettivo non riscosso va comunque documentato quando il bene è stato consegnato o il servizio è stato ultimato, anche se il cliente pagherà in un secondo momento. Nel documento commerciale deve risultare l’importo non incassato, mentre il successivo pagamento va gestito in modo diverso a seconda che si tratti di una cessione di beni o di una prestazione di servizi.
Per chi applica il regime forfettario c’è poi un secondo livello da tenere distinto: ai fini dell’imposta sostitutiva conta il principio di cassa, quindi il ricavo o compenso rileva quando viene effettivamente percepito. Questo significa che documentare oggi un corrispettivo non riscosso non equivale automaticamente a tassarlo oggi.
Corrispettivi non riscossi: cosa sono
Si parla di corrispettivo non riscosso quando l’operazione è stata eseguita ma il pagamento, in tutto o in parte, avverrà successivamente. Il caso tipico è una prestazione conclusa oggi che il cliente salderà tra qualche giorno, oppure una vendita consegnata subito con pagamento differito.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito nella circolare 3/E del 21 febbraio 2020 che la memorizzazione dei dati e l’emissione del documento commerciale sono legate all’esecuzione dell’operazione e possono quindi precedere il pagamento. Per questo il registratore telematico deve poter evidenziare anche la quota non riscossa.
Cosa scrivere nel documento commerciale
Il documento commerciale deve distinguere ciò che è stato pagato da ciò che non è stato ancora incassato. Se il cliente non paga nulla, l’intero importo può essere indicato come non riscosso; se paga solo una parte, il documento deve separare l’importo incassato da quello ancora dovuto.
Non è corretto registrare come contante o pagamento elettronico una somma che non è stata realmente incassata soltanto per far tornare il totale della giornata. Il flusso deve rappresentare ciò che è realmente accaduto.
Cessione di beni non pagata: cosa fare al saldo
Se consegni un bene oggi e il cliente pagherà più avanti, devi memorizzare l’operazione ed emettere il documento commerciale con evidenza del corrispettivo non riscosso.
Quando il cliente salda, la circolare 3/E chiarisce che non è necessario emettere un secondo documento commerciale per la stessa vendita. Puoi documentare l’avvenuto pagamento con una quietanza oppure annotarlo sul documento già emesso, mantenendo un collegamento chiaro tra incasso e operazione originaria.
Prestazione di servizi non pagata: cosa cambia
Per una prestazione di servizi ultimata ma non ancora pagata la procedura è diversa. Al momento dell’ultimazione devi emettere il documento commerciale indicando il corrispettivo non riscosso.
Al momento del successivo pagamento, secondo la prassi dell’Agenzia, va generato un nuovo documento commerciale che richiami gli elementi identificativi del precedente. Il collegamento serve a evitare che l’incasso successivo venga trattato come una nuova prestazione autonoma.
Esempio: servizio da 300 euro pagato il mese dopo
Un artigiano in regime forfettario conclude una prestazione da 300 euro il 20 settembre, ma il cliente pagherà il 10 ottobre. Il 20 settembre emette il documento commerciale indicando 300 euro come non riscossi. Il 10 ottobre, al momento del pagamento, emette il documento previsto per l’incasso successivo richiamando quello originario.
Ai fini del reddito forfettario, invece, quei 300 euro rilevano nel momento in cui vengono percepiti. La Legge 190/2014, comma 64 prevede infatti che il reddito imponibile sia determinato sui ricavi o compensi percepiti.
Pagamento parziale: come gestire la quota residua
Se il cliente paga solo una parte, il documento commerciale deve rappresentare entrambe le componenti. Per esempio, su un totale di 500 euro puoi avere 200 euro incassati e 300 euro non riscossi.
Quando arriverà il saldo, la gestione dipenderà ancora dalla natura dell’operazione: per i servizi il pagamento successivo va collegato al documento originario; per i beni già consegnati non è normalmente necessario un nuovo documento commerciale per il saldo. In ogni caso conserva una traccia chiara di quanto era dovuto, quanto è stato pagato e quando.
Nel forfettario quando entra nel reddito il non riscosso?
Il regime forfettario applica il principio di cassa: i ricavi e compensi rilevano quando sono effettivamente incassati. Quindi un corrispettivo correttamente documentato come non riscosso non entra nel reddito forfettario solo perché compare nel documento commerciale.
Questo punto è importante soprattutto a cavallo d’anno. Se documenti una prestazione a dicembre ma il cliente paga a gennaio, l’incasso rileva normalmente nel nuovo anno ai fini del reddito forfettario. Per la gestione generale degli incassi puoi approfondire anche la guida sui pagamenti rateali dei clienti nel forfettario.
Corrispettivo non riscosso e soglia degli 85.000 euro
Poiché la soglia del regime forfettario guarda ai ricavi conseguiti e ai compensi percepiti secondo le regole applicabili, la data di incasso può diventare decisiva anche per verificare il limite annuale. Un importo documentato ma ancora non incassato non va trattato automaticamente come somma già percepita.
Quando hai molti pagamenti differiti o saldi a cavallo d’anno conviene riconciliare documenti commerciali, movimenti bancari, POS e incassi effettivi prima di verificare la soglia. La guida su superamento degli 85.000 euro durante l’anno spiega come controllare gli incassi rilevanti.
Buoni pasto e corrispettivi non riscossi
I buoni pasto sono uno dei casi classici affrontati dall’Agenzia. Il ristoratore o esercente presta il servizio al cliente, ma il pagamento economico effettivo arriverà successivamente dalla società emittente del ticket. Per questo la circolare 3/E dedica un passaggio specifico ai corrispettivi non riscossi collegati ai buoni pasto.
Il corretto trattamento dipende anche dal tipo di buono, dal tracciato del registratore e dalla modalità con cui viene poi documentato il rapporto con la società emittente. Evita quindi di configurare autonomamente il tasto “ticket” o “non riscosso” senza verificare come il tuo RT trasmette quei dati.
Pagamento successivo con POS: cosa controllare nel 2026
Dal 2026 gli strumenti di pagamento elettronico devono essere associati agli strumenti di certificazione dei corrispettivi nei casi previsti. Se un documento era stato emesso come non riscosso e il cliente paga in seguito con POS, il pagamento successivo non deve trasformare retroattivamente il documento originario in un pagamento elettronico.
La cosa importante è mantenere la tracciabilità tra documento iniziale e incasso successivo. L’eventuale differenza temporale tra corrispettivo memorizzato e pagamento elettronico non va corretta creando operazioni duplicate. Per il quadro generale consulta la guida sul POS nel regime forfettario e collegamento RT.
Se il cliente non paga mai cosa succede?
Un corrispettivo non riscosso non va cancellato solo perché il pagamento tarda o diventa incerto. Devi conservare la documentazione dell’operazione e distinguere il problema della certificazione fiscale dal problema del recupero del credito.
Se il cliente non paga, valuta sollecito, messa in mora e recupero del credito. Nel forfettario, finché la somma non è percepita, non entra normalmente nel reddito imponibile per cassa. Per la gestione dell’insoluto puoi leggere recupero crediti nel regime forfettario.
Documento commerciale o fattura?
La presenza di un pagamento differito non obbliga automaticamente a usare il documento commerciale. Se l’operazione viene documentata con fattura, si seguono le regole della fatturazione. La circolare 3/E ricorda inoltre che il documento commerciale con indicazione del non riscosso può, nei casi previsti, essere utilizzato come documento idoneo per una successiva fattura differita.
Prima di scegliere tra fattura e documento commerciale conviene quindi verificare quale documento è corretto per l’operazione. La guida generale sui corrispettivi telematici nel regime forfettario chiarisce quando la fattura evita la duplicazione della certificazione.
Errori da evitare
- segnare come contante o carta un importo non ancora incassato;
- dimenticare di indicare la quota non riscossa nel documento;
- trattare nello stesso modo cessione di beni e prestazione di servizi;
- emettere un secondo documento commerciale inutile per il saldo di un bene già consegnato;
- non richiamare il documento originario quando il pagamento successivo di un servizio richiede un nuovo documento;
- tassare nel forfettario un importo solo perché documentato, senza verificare l’effettivo incasso;
- creare una seconda vendita per far coincidere un pagamento POS ricevuto successivamente;
- confondere mancato pagamento e annullamento dell’operazione.
Fonti ufficiali
- Agenzia delle Entrate – Circolare 3/E del 21 febbraio 2020, corrispettivi non riscossi.
- Guardia di Finanza – il documento commerciale.
- Legge 190/2014 – regime forfettario e ricavi/compensi percepiti.
Domande frequenti
Devo fare il documento commerciale anche se il cliente non ha pagato?
Sì, quando il bene è stato consegnato o la prestazione è stata ultimata e l’operazione va certificata con documento commerciale. L’importo non incassato deve risultare come non riscosso.
Quando il cliente paga devo fare un altro scontrino?
Dipende. Per una cessione di beni già consegnati, normalmente no: può bastare una quietanza. Per una prestazione di servizi, la circolare 3/E prevede un nuovo documento commerciale collegato a quello originario.
Il corrispettivo non riscosso conta subito negli 85.000 euro?
Nel regime forfettario il reddito si basa sui ricavi e compensi percepiti. Un importo documentato ma non ancora incassato non va quindi trattato automaticamente come già percepito.
Posso indicare una parte pagata e una parte non riscossa?
Sì. Il documento commerciale può distinguere l’importo effettivamente pagato dalla quota ancora da incassare.
Se il cliente non paga mai devo annullare il documento?
No automaticamente. Il mancato pagamento non equivale all’annullamento dell’operazione. Devi distinguere la certificazione già effettuata dal successivo problema di recupero del credito.
Raccontaci la tua situazione. Ti aiutiamo a capire come procedere e quale soluzione è più adatta alla tua attività.
